Punto vendita Conad. Replica, di Maurizio Mottola di Amato alle dichiarazioni del Comune di Catanzaro, i dettagli
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Replica, nell’esercizio del diritto di replica, di Maurizio Mottola di Amato alle dichiarazioni del Comune di Catanzaro
In merito alla nota rilasciata in data odierna (01/02/2023) dal Comune di Catanzaro in “replica” all’avviso affisso all’esterno del punto vendita Conad di Corso Mazzini nr. 50, segnalo quanto segue.
Mi rivolgo, anzitutto, allo spettabile ente comunale che, al pari di un privato cittadino e abdicando al suo ruolo di organo terzo e imparziale, interviene sulla stampa spiattellando vicende di carattere amministrativo senza contraddittorio, ricordando che l’attività amministrativa è retta dai principi e dalle garanzie previste dalle leggi amministrative di settore e, nello specifico, dalla l. 241/90 che al suo art. 1 co. 2-bis prevede il principio di buona fede e collaborazione, cui dovrebbero essere improntati i rapporti tra la pubblica amministrazione e i privati; principio che mi risulta difficile ritenere rispettato, da ultimo, a fronte di una dichiarazione pubblica in cui si insinua che si vorrebbe far leva sulla “politica del chiudere un occhio”.
Mi preme, però, addentrarmi nel merito della vicenda procedimentale, cosicché tutti sappiano come Codesto Comune ha violato le più basilari garanzie (tra tutte, quelle del contraddittorio e dell’obbligo di motivazione), finalizzate a rendere verificabile e oggettivamente misurabile l’esercizio dei pubblici poteri. In fondo, è il principio di legalità (e i suoi corollari, sopra menzionati), sistematicamente violato dall’ente comunale, ciò che differenzia lo Stato di diritto dalle monarchie assolute; alla luce degli ultimi avvenimenti, tuttavia, sembra di trovarsi nel regno autonomo del Rex legibus solutus SUAP.
Più in particolare, nella Comunicazione di avvio del procedimento per la revoca in autotutela dell’autorizzazione al trasferimento di media struttura, datata 27/12/2022, non si fa menzione alcuna delle presunte irregolarità relative “alla mancata acquisizione del parere preventivo dei VV.FF”, né del “Certificato di Prevenzione Incendi”, né tantomeno di quelle riferibili alla “S.C.A”, così come dei moltissimi altri rilievi contenuti in questa nota giornalistica. In ogni caso, quanto al Certificato di Prevenzione Incendi, preciso che l’immobile è dotato di tutte le certificazioni necessarie (CPI prot. 965 del 24/01/2011, CPI prot. 14536 del 10/12/2015, CPI prot. 15167 del 21/12/2016, SCIA Prevenzione Incendi del 03/12/2022 con allegata la Dichiarazione asseverata di non aggravio del rischio). Al fine, inoltre, di fugare ogni possibile dubbio in merito alla conformità dell’immobile alla vigente normativa antincendio, è stato da ultimo depositato, e ciò è a piena a conoscenza del SUAP, un ultimo progetto, in accoglimento del cortese “suggerimento” del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Il fatto che il SUAP abbia posto i suddetti rilievi a base del provvedimento conclusivo del procedimento nell’ambito del quale essi non avevano alcuna rilevanza, in quanto mai menzionati dal medesimo SUAP, neppure nella Comunicazione di avvio del procedimento, rappresenta una evidente, quanto gravissima, violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, nonché dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti.
Le garanzie anzi menzionate, lungi dall’avere carattere meramente formale, sono poste a presidio della non arbitrarietà dell’esercizio dei poteri amministrativi.
E’ chiaro, allora, che “neppure ben 126 pagine di memoria difensiva sono bastate a confutare” i suddetti rilievi in quanto essi, semplicemente, non erano stati avanzati nel contesto procedimentale di riferimento. E’ ben difficile confutare ciò che non è contestato. Ma andiamo avanti.
La Comunicazione di avvio del procedimento cui ho fatto riferimento in precedenza conteneva, contrariamente a quanto affermato da detto ente comunale, tre rilievi ben specifici e circoscritti: il primo, relativo alla, asserita, errata quantificazione della superficie di vendita. A tal proposito, rendo tutti edotti che, in spregio delle direttive ministeriali e dei più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, il SUAP ha incluso nel suo personalissimo computo della superficie di vendita anche lo spazio antistante le case (c.d “zona avancasse”), ontologicamente non deputata a vendita né ad esposizione di merce, i pilastri e gli spazi esistenti tra il mobilio e le pareti (c.d “intercapedini”) in cui è evidentemente impossibile esporre merce destinata alla vendita.
Il secondo, relativo all’asserita mancanza di parcheggi quale condizione essenziale delle medie strutture di vendita. In merito, ritengo che sia sotto gli occhi di tutta la cittadinanza (soprattutto di coloro che ne hanno concretamente usufruito) l’esistenza di una convenzione con l’Autorimessa Parking Service. Il SUE ha formalmente riconosciuto il rispetto delle condizioni normative relativamente alla quantificazione degli spazi da asservire a parcheggio nonché il rispetto delle prescrizioni di legge sulla distanza della medesima autorimessa dal punto vendita. Su cosa si basa, dunque, il rilievo relativo all’asserita mancanza di parcheggi? Su un verbale della Polizia Locale che, affermando in maniera gravissima il FALSO in un atto ufficiale, riporta che, nei primi giorni di gennaio, è stato eseguito un sopralluogo presso la suddetta Autorimessa e che la medesima risultava chiusa. Non mi soffermo sulle modalità dello svolgimento dell’ispezione, nuovamente avvenuta in spregio ai più basilari principi del contraddittorio (di domenica, alle 12.30 circa, in prossimità dell’orario di chiusura del punto vendita). Sottolineo, però, che chiunque si rechi presso l’Autorimessa può agevolmente leggere il contenuto dei cartelli, affissi al suo esterno, che esplicano le modalità di accesso al parcheggio nei giorni in cui non è presente l’addetto in loco: nello specifico, è sufficiente comporre il numero telefonico ivi riportato. Gli agenti di polizia locale, però, nel verbale redatto a margine dell’ispezione, hanno riportato la dicitura dei cartelli fermandosi, convenientemente, prima della sezione deputata ad esplicare le modalità di accesso all’Autorimessa e di ciò risponderanno.
Il terzo rilievo, relativo all’art. 35 N.T.A, richiede una basilare interpretazione giuridica: la norma suddetta, da un punto di vista letterale, fa riferimento all’attributo della “superficie lorda di piano”, il quale intrinsecamente pertiene agli immobili e non alle attività di impresa che gli stessi immobili ospitano. Ancora, essa è rubricata sotto la dicitura “destinazione d’uso”, anch’essa qualificazione normativamente utilizzata con riferimento agli immobili e non alle attività commerciali (che destinazione d’uso ha un’attività di impresa?). Ma, e quest’ultimo rilievo appare ancora più immediato, come mai si pretende di applicare la suddetta norma, secondo l’errata interpretazione che ne fa oggi il Comune, solo nei confronti dell’attività commerciale a marchio Conad e non di quella a marchio Benetton che ha riaperto, da ultimo, nel 2018 (può dirsi che fosse un’attività esistente prima dell’entrata in vigore del PRG)?
Tutti i rilievi precedentemente esposti hanno formato oggetto della memoria difensiva che ho inoltrato, nel termine di 10 giorni previsto dalla Comunicazione di avvio del procedimento, al SUAP. Quest’ultimo, però, violando clamorosamente l’obbligo di motivazione più volte richiamato, non solo non ha espressamente confutato le argomentazioni difensive contenute nella memoria quanto, e ciò è gravissimo, non le ha neppure tenute in considerazione.
E’ per questo, allora, che mi trovo costretto a rappresentarle nuovamente a mezzo stampa, affinché il Comune, evidentemente non attento al rispetto delle norme di legge, quanto è invece a salvaguardare la propria reputazione sui giornali a scapito del sottoscritto, possa finalmente, quantomeno, degnarsi di leggere le mie difese nel merito.
Altre parole potrebbero spendersi sul rispetto del principio di proporzionalità dell’esercizio dei poteri, che avrebbe, eventualmente e laddove gli infondati rilievi fossero stati reali, al più giustificato l’imposizione di prescrizioni con obbligo di conformazione entro un termine predeterminato. E’, al contrario, abnorme e sproporzionato il provvedimento che dispone l’immediata chiusura del punto vendita. Per il resto, ci saranno le sedi giudiziarie, ma ho ragione di ritenere che i cittadini saranno in grado di valutare in maniera critica l’operato di Codesta Amministrazione la quale, peraltro, si è curata di fornire motivazioni più dettagliate alla stampa, che non al sottoscritto. Concludo dicendo che l'incipit della nota con la quale il Comune di Catanzaro pretende di giustificare l'abnorme chiusura del punto vendita Conad di Corso Mazzini, “il rispetto delle leggi e delle regole che è un dovere che riguarda tutti nessuno escluso”, è una bellissima, nobile e condivisibile affermazione di principio che, purtroppo, è clamorosamente smentita dall'operato della medesima Amministrazione Comunale.
Si riportano, di seguito, i permessi che la The First ha allegato all’istanza di autorizzazione al trasferimento della media struttura di vendita:
1. ASP CATANZARO SIAN PARERE FAVOREVOLE sulla vendita di alimenti e bevande prot. 147980 del 02/12/2022
2. ASP CATANZARO SPISAL (IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO) esprime PARERE FAVOREVOLE con prot. N. 147840 del 01/12/2022
3. ASP CATANZARO DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE IGIENE E SANITA’ PUBBLICA esprime PARERE FAVOREVOLE con prot. N. 150862 del 09/12/2022
4. SCIA SICUREZZA ANTINCENDIO sottoscritta in data 03/12/2022 con DICHIARAZIONE DI NON AGGRAVIO DEL RISCHIO ANTINCENDIO DEL 05/12/2022 a firma del Dott. Ing. FRANCESCO ROMA
5. ASP CATANZARO SERVIZIO UOISP PARERE FAVOREVOLE PROT. 150862 DEL 09/12/2022
6. ASP CATANZARO SETTORE IGIENE AMBIENTALE - PARERE FAVOREVOLE IMPATTO ACUSTICO prot. 10920 del 30/01/2023