Concorso docenti "abilitati": il caso finisce alla Corte Costituzionale
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Concorso docenti "abilitati": il caso finisce alla Corte Costituzionale

lunedì 3 settembre, 2018

ROMA, 3 SETTEMBRE – Il concorso per docenti di scuole medie e superiori, indetto dal MIUR lo scorso 16 febbraio, finisce sotto la lente d’ingrandimento della Consulta, in virtù di un’ordinanza di rimessione emanata dal Consiglio di Stato e depositata questa mattina. Infatti, la sesta sezione dell’organo di secondo grado della giustizia amministrativa, dinanzi alla quale era finito un ricorso presentato da soggetti appartenenti a categorie escluse dal concorso e che mirano ad esserne ammessi, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente all’art. 17, comma 2 lett. b) e comma 3, del decreto legislativo 59/2017 attuativo della legge 107/2015 (“Buona Scuola”). [MORE]

La norma che sarà oggetto dell’esame della Consulta era stata introdotta al fine di riordinare il sistema di reclutamento degli insegnanti delle scuole secondarie (medie e superiori), in particolare disponendo – in via transitoria ed in deroga al principio per il quale ai concorsi per l’insegnamento possono accedere tutti i laureati che abbiano conseguito un certo numero di crediti qualificanti – un concorso straordinario riservato ai soli “abilitati” TFA o PAS (ovvero rispettivamente coloro che abbiano seguito specifici corsi universitari di tirocinio formativo attivo oppure che abbiano già prestato servizio per almeno 3 anni nelle istituzioni scolastiche statali e parietarie con un contratto a tempo determinato). Il Consiglio di Stato, osservando che nell’arco temporale che va dal 1990 al 2017 (periodo in cui l’abilitazione era effettivamente per legge requisito necessario per partecipare ad ogni concorso) il conseguimento dei titoli richiesti è dipeso da un complesso di circostanze casuali piuttosto che dalla diligenza o dal merito degli interessati, teme che aprire la partecipazione ai soli abilitati costituirebbe oggi un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai laureati e su queste basi ha ipotizzato una violazione costituzionale. Altro profilo di illegittimità potrebbe inoltre riguardare, pur ammettendo la validità della riserva agli abilitati, l’esclusione da essa di coloro che abbiano conseguito un dottorato di ricerca, reputati dal Consiglio in posizione equivalente ai TFA o PAS nel percorso di formazione.

In attesa della decisione della Consulta, i giudici di Palazzo Spada non hanno comunque sospeso il concorso – come invece chiedevano i ricorrenti – ma hanno disposto l’ammissione con riserva dei candidati appartenenti alle categorie escluse che avessero regolarmente presentato domanda entro i termini previsti dal bando.

I soggetti laureati ma non dotati di titoli ulteriori, ammessi ora con riserva, sosterranno dunque la prova orale assieme agli altri 49.801 candidati e saranno poi inseriti nella medesima graduatoria di merito (in cui comunque si darà peso anche al punteggio derivante dai titoli posseduti e dal servizio pregresso). Per la definitiva immissione in ruolo, i docenti vincitori del concorso dovranno infine superare con una valutazione positiva un periodo di formazione e di tirocinio della durata di un anno, nel corso del quale la loro attitudine all’insegnamento verrà valutata anche con visite in classe da parte di appositi ispettori.

 

Francesco Gagliardi

 

Fonte immagine: tpi.it


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