Risarcimento del danno da nascita indesiderata
Criminologia Toscana Lucca

Risarcimento del danno da nascita indesiderata

venerdì 12 ottobre, 2018

Danno da nascita indesiderata:

Il danno da nascita indesiderata costituisce uno dei profili più delicati della responsabilità medica.Tale tipologia di danno si estrinseca nell'erronea diagnosi prenatale che impedisce il riscontro della malformazione del feto ledendo così il diritto della gestante di decidere consapevolmente in merito alla prosecuzione o meno della gravidanza.

Da tale angolo di visuale, particolare interesse ricopre la recente sentenza 191151/2018 della Corte di Cassazione. A tal proposito, gli ermellini hanno affermato che è onore del il genitore che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare che la madre avrebbe esercitato la facoltà di interrompere la gravidanza – sussistendone le condizioni di legge –  ove fosse stata tempestivamente informata dell'anomalia cui il feto era affetto.

L'onere di cui si discute può essere assolto «mediante praesumptio hominis(poiché attiene ad un fatto psichico), sulla base degli elementi di prova come il ricorso al consulto medico funzionale alla conoscenza sullo stato di salute del nascituro, le precarie condizioni psico-fisiche della gestante ovvero le sue pregresse manifestazioni di pensiero propense all'opzione abortiva».

Di contro, grava sul medico il compito di fornire la prova contraria i.e.che la donna si sarebbe determinata all'aborto per qualsivoglia ragione personale (ex plurimis Cass., SS. UU., 22 dicembre 2015, n.25767; Cass. Civ., Sez. III, 11 aprile 2017, n. 9251).

In proposito, gli ermellini – con ordinanza 2675/2018 – hanno precisato che anche il padre ha diritto al risarcimento dei danni da nascita indesiderata del figlio, causata da un errore medico.

 

Anna Vagli


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