Minacce e molestie sono atti persecutori anche se avvengono in occasione di incontri casuali?
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CATANZARO, 30 NOVEMBRE 2015 - In tema di atti persecutori, è irrilevante che l’occasione per la consumazione di qualcuno, o anche di tutti, gli atti della serie persecutoria sia stata meramente casuale: ciò che conta, infatti, è solo la consapevolezza da parte dell'agente dell'abitualità della condotta. Ciò è quello che ha deciso la Corte di Cassazione, sez. V Penale, con sentenza n. 43085/15, depositata il 26 ottobre.[MORE]
Preliminarmente occorre fare presente che l’art. 612 bis c.p. prevede il reato di stalking con cui si intendono tutte le condotte persecutorie (es.: comportamenti invadenti, di intromissione, con pretesa di controllo, minacciando costantemente la vittima con telefonate, lettere, sms, e-mail o persino graffiti e murales, appostamenti, ossessivi pedinamenti) verso una persona che provocando nella stessa uno stato d’ansia e paura interferiscono nella sua vita privata.
Ciò che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie è costituito dalla: 1) reiterazione delle condotte; 2) la produzione di un grave e perdurante stato di ansia o di paura o di un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da una relazione affettiva o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.
Il caso de quo riguardava l’annullamento da parte del Tribunale del riesame del provvedimento con cui era stata applicata ad un uomo la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di atti persecutori. Avverso tale ordinanza ricorreva il Procuratore della Repubblica, lamentando che il provvedimento impugnato pur ritenendo sussistenti le ripetute minacce e molestie ai danni della persona offesa, aveva escluso che fosse integrato il requisito della reiterazione della condotta necessario per la sussistenza del delitto di atti persecutori.
La Corte di legittimità ha precisato che per escludere che le condotte poste in essere dall’imputato possano integrare il requisito di reiterazione che caratterizza la condotta tipica del reato di stalking, i giudici del riesame avrebbero dovuto spiegare per quali ragioni il tempo trascorso tra i singoli atti debba ritenersi di per sé indicativo della loro autonomia e non sintomo dell’abitualità del comportamento dell’indagato, soprattutto in forza della constatazione che la norma incriminatrice a tal fine non richieda in alcun modo che lo stillicidio di intrusioni nella vita della vittima del reato abbia particolari cadenze.
Altresì, il Tribunale ha sostenuto il difetto di tipicità della condotta sul presupposto dell’asserita casualità di alcuni degli incontri tra il ricorrente e la persona offesa, che hanno costituito l’occasione per realizzare alcuni degli atti persecutori de quibus. I giudici del riesame, quindi, hanno sostanzialmente affermato che minacce e molestie, per essere tipiche, devono essere in qualche modo preordinate. In realtà tale requisito di tipicità non è in alcun modo previsto dalla norma incriminatrice, né può ritenersi riflesso dell’elemento soggettivo richiesto per la sussistenza del reato.
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l’elemento soggettivo degli atti persecutori è integrato dal dolo generico consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza dell’idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice; l’elemento soggettivo, altresì, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo «un’intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica», anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l’agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi. È, pertanto, irrilevante che l’occasione per la consumazione di qualcuno, o anche di tutti, gli atti della serie persecutoria sia stata meramente casuale: ciò che conta, infatti, è solo la consapevolezza da parte dell'agente dell'abitualità della condotta.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express