Governo rinuncia a procedura accelerata su Calabria. 'Fatto per avere tempi rapidi'. Difesa 'ricorso
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CATANZARO, 5 MAG - Sarà un'udienza collegiale del Tar di Catanzaro, fissata per sabato prossimo, a decidere sull'impugnazione del Governo dell'ordinanza della presidente della Regione Calabria Jole Santelli che consente il servizio ai tavoli, se all'aperto, per bar e ristoranti. L'Avvocatura dello Stato, infatti, stamani ha rinunciato alla richiesta di decreto cautelare monocratico al presidente del Tar di Catanzaro che avrebbe potuto portare ad una sospensione del provvedimento. Una scelta, spiega l'avvocatura, presa su sollecitazione dello stesso presidente del Tribunale amministrativo, per giungere "in tempi molto brevi ad una decisione collegiale, anche di merito, della causa, tenuto conto dell'importanza e della delicatezza dei valori in gioco".
Nessun passo indietro, dunque, anche perché l'avvocatura è convita della "piena fondatezza del ricorso proposto e della sussistenza dei motivi d'urgenza, così consentendo la fissazione dell'udienza straordinaria del 9 maggio". Motivazioni ribadite anche dal Dipartimento per gli Affari regionali per il quale "resta, semmai aggravata, la preoccupazione e l'esigenza di avere una pronuncia cautelare urgentissima a salvaguardia della pubblica e privata incolumità". Ma prima di entrare nel merito del ricorso del Governo, i giudici amministrativi catanzaresi dovranno dirimere il quesito posto loro dai legali che sostengono le ragioni della Cittadella regionale calabrese. E cioè che sulla materia non sono loro a doversi pronunciare ma la Corte costituzionale.
Per gli avvocati Oreste Morcavallo, Andrea Di Porto e Massimiliano Manna - quest'ultimo dell'Avvocatura regionale - infatti, la controversia è tra poteri dello Stato e può essere decisa solo dalla Consulta in base all'art. 134 della Costituzione. A loro avviso il ricorso è "inammissibile per difetto di giurisdizione" tanto più, sottolineano, che la presidenza del Consiglio indica che l'ordinanza della Regione è "lesiva delle proprie prerogative costituzionali".
Nel merito, ad avviso del collegio, l'ordinanza, "trova sicuro fondamento normativo nei poteri riconosciuti dal terzo comma dell'art. 32 cit. al Presidente della Regione Calabria" ed è invece nel Dpcm del premier del 26 aprile che si troverebbe un'anomalia visto che "pretenderebbe di dettare le stesse identiche misure - gravemente limitative di prerogative costituzionali - per tutto il territorio nazionale, omettendo di tener conto del diverso grado di rischio esistente tra le Regioni". Quindi l'ordinanza "non si pone in alcun modo in contrasto con la disposizione nazionale" ma anzi prevede "misure addirittura più restrittive rispetto a quelle genericamente individuate dal Dpcm". Una diatriba che spetterà ai giudici del Tar, sabato, prossimo, dirimere.