Entra nel nostro Canale Telegram!
Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone!
ROMA, 2 APR - La ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola de Micheli ha firmato oggi il Decreto con il quale vengono assegnate alle Regioni, risorse economiche pari a 46 milioni di euro da trasferire ai Comuni e a quegli inquilini che non potendo far fonte al pagamento dei canoni di locazione, hanno subito sfratti esecutivi per morosità incolpevole.
Si tratta di una misura eccezionale per tamponare le ricadute negative, economiche e sociali, dell’emergenza sanitaria e assicurare un sostegno necessario ai cittadini per l’accesso alla casa in locazione. I contributi potranno essere erogati sia direttamente, con versamenti individuali, sia con il tramite delle Agenzie per l’affitto.
Un provvedimento necessario per limitare l’aumento di morosità dovute al fermo lavorativo e un contributo prezioso per i cittadini, che siano inquilini o proprietari di case che hanno dovuto rinunciare a un importante fonte di guadagno.
È stata raggiunta l’intesa, in Conferenza unificata, sul decreto di riparto tra le Regioni di 46,1 milioni di euro per il 2019 a favore degli inquilini morosi incolpevoli.
Si tratta di risorse del Fondo istituito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una dotazione complessiva, per il periodo 2014-2020, di 265 milioni di euro, che rappresenta uno strumento di sostegno al reddito delle categorie sociali più deboli facilitandone il pagamento degli affitti. Riducendo, al contempo, il fenomeno della morosità.
Le risorse ripartite servono per erogare contributi a favore di inquilini che per intervenuta perdita o riduzione del reddito non riescono più a pagare l’affitto di casa.
Per morosità incolpevole si intende la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare da ricondurre ad una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali”.
L'importo massimo di contributo concedibile, per sanare la morosità incolpevole,