Trasparenza nella Pubblica Amministrazione,no del Garante alla diffusione dei dati personali online
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ROMA, 8 FEBBRAIO 2013 - Con comunicato stampa pubblicato sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, il Consiglio dell’Autorità ha reso note le proprie osservazioni sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubblica Amministrazione.[MORE]
Il Garante, pur esprimendo parere favorevole al testo di legge disegnato per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sottoposto al suo esame dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ha riscontrato la necessità di modificare in parte il provvedimento, al fine di scongiurare la lesione dei diritti dei cittadini, e in specie di quelli in condizioni più disagiate.
L’esigenza di trasparenza sull'attività della Pubblica amministrazione, secondo l’ Authority non può infatti travalicare i “paletti”, della sfera della privacy dell’individuo, dunque, non deve condurre a forme sproporzionate di diffusione di informazioni. La questione è infatti quella del bilanciamento costituzionale tra diritti egualmente meritevoli di tutela, ma di rango differente, in ragione del maggior valore che essi esprimono.
La pubblicazione on line e l’utilizzo incontrollato dei dati personali, e nella specie dei dati sensibili, se idonei a rivelare lo stato di bisogno in cui versano gli individui coinvolti (es. social card, ticket sanitario), “potrebbe comportare irreversibili danni per la dignità degli interessati, anche considerate le difficoltà oggettive di cancellare tali informazioni una volta in rete”.
Fermo il principio della pertinenza della pubblicazione, che raccorda l’azione dell’attività amministrativa nel motivo di un rapporto esistente ed attuale tra obiettivo prefisso e perseguibile e mezzo impiegato, Il Garante ha dunque espresso la necessità che sui siti web della Pubblica Amministrazione non siano diffusi dati sulla salute e sulla vita sessuale delle persone, o sul loro stato economico e sociale, se trattasi di informazioni “non indispensabili rispetto alle finalità di trasparenza che si intendono perseguire nel caso concreto”.
Secondo il parere inoltre, la pubblicazione on line dei dati può essere consentita solo nell’ambito del sito dell’Amministrazione procedente, al fine di impedire che motori di ricerca esterna possano catturare quelle informazioni e provocarne un uso improprio, con l’applicazione di filtri utili a salvaguardare, per i dipendenti pubblici, il decoro, ed in definitiva l’immagine stessa dell’Amministrazione.
SAVERIO CARISTO