Serie A, le decisioni del giudice sportivo: sanzionato Nicola, un solo turno a Bacca del Milan
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Serie A, le decisioni del giudice sportivo: sanzionato Nicola, un solo turno a Bacca del Milan

martedì 14 marzo, 2017

MILANO, 14 MARZO – Sono state rese note le decisioni del giudice sportivo in seguito alla 28esima giornata di Serie A. Ammonizione con diffida per l’allenatore del Crotone Nicola Davide che al 9° del secondo tempo contro il Napoli, ha protestato platealmente per una decisione arbitrale uscendo dall'area tecnica e usando espressioni irrispettose. Se la cava invece il Milan: dopo il caldo finale allo Stadium il giudice ha squalificato per un turno solo Carlos Bacca per le veementi proteste dopo il rigore concesso nell'estensione del recupero ai bianconeri. Il colombiano dovrà inoltre pagare 10.000 euro di ammenda. La condotta del calciatore del Milan avrebbe dovuto prevedere uno stop di due turni ma il giudice sportivo ha deciso per una sola giornata.

Questa la motivazione: «per avere, al termine della gara, nel recinto di giuoco, già sostituito ed in abiti civili, protestato in maniera plateale e veemente nei confronti di un arbitro addizionale, avvicinandosi con atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, finché non veniva trattenuto ed allontanato a forza dai dirigenti e dall'allenatore della propria squadra; infrazione rilevata anche dai collaboratori della Procura federale». [MORE]

Nessuna sanzione invece per gli altri rossoneri che avevano reagito in modo arrabbiato al fischio finale allo Stadium: Donnarumma, De Sciglio e Poli. Al contrario, sanzioni sono state inflitte ai dirigenti Adriano Galliani e Rocco Maiorino per «avere rivolto, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi frasi offensive nei confronti dei tesserati della squadra avversaria». Per entrambi ammonizione con diffida, ma nessuna ammenda.

Spetterà invece agli ispettori della procura federale del giudice sportivo avviare l’indagine in merito al danneggiamento dello spogliatoio ospiti dello Stadium da parte dei tesserati rossoneri.

Di seguito i nomi di tutti i calciatori squalificati e le ammende alle società:

Alessandro Bruno (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Nicolas Andres Burdisso (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Bruno Henrique Corsini (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Jasmin Kurtic (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Adam Masina (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Sergej Milinkovic Savic (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Nenad Tomovic (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

Vasileios Torosidis (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Emiliano Viviano (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

Ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Cagliari a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. Fiorentina a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa quattro minuti.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. Sampdoria per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. Genoa per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

[foto: EuroFantasyLeague.com]

Antonella Sica


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