Recupero parcella: si applica il foro del consumatore
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REGGIO CALABRIA, 02 AGOSTO – In tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, comma 3, c.p.c., e 14, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest’ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI – 2, ordinanza del 28.07.2021, n. 21647.
Il caso. Un avvocato conveniva la propria assistita per vedersi riconoscere il compenso di Euro 28.229,56 per l'attività svolta a suo favore in un giudizio di divisione ereditaria. Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza in quanto la convenuta, in qualità di “consumatore”, aveva rinunciato al foro di cui al D.Lgs. n. 206/2005 ed alla tutela ad ella accordata dalla disciplina di cui al menzionato decreto legislativo.
Avverso tale ordinanza l'avvocato proponeva ricorso per regolamento di competenza evidenziando che il consumatore non poteva eccepire l'incompetenza del foro di cui al D.Lgs. n. 206/2005, né il giudice poteva rilevarla d'ufficio, essendo tale foro prefigurato a protezione del consumatore e da lui non derogabile. Secondo la Corte di Cassazione andava premesso che la qualifica di consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005, art. 3 - rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al citato D.Lgs., art. 33 - spettava alle sole persone fisiche, allorché concludessero un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente; su tale scorta era innegabile che la resistente era consumatore. La Corte di Cassazione, infatti, affermava che “in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui agli artt. 637, comma 3, c.p.c. e 14, comma 2, D.Lgs. n. 150/2011, il rapporto tra quest'ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u), D.Lgs. n. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore” (Cass. Civ., sez. VI, ord. 12.03.2014, n. 5703). Pertanto, il foro del consumatore prevaleva su altri fori, anche “speciali”, con la conseguenza che qualora il consumatore fosse citato dinanzi al “suo” foro, non poteva eccepirne l'incompetenza e la competenza di altri fori, in virtù del principio per cui era l'attore che sceglieva il giudice competente; viceversa, qualora il D.Lgs. n. 206/2005, la competenza del foro del consumatore poteva essere derogata a favore di un altro foro. Altresì, la giurisprudenza di merito aveva puntualizzato che “qualora le parti abbiano pattuito una clausola convenzionale in deroga al foro del consumatore, come tale da presumersi vessatoria, qualora il professionista citi in giudizio il consumatore davanti al foro a lui riferibile, sul presupposto della vessatorietà di tale clausola, compete al consumatore che invece la ritenga valida e ne eccepisca l'esistenza dare la dimostrazione che essa non è vessatoria e, quindi, provare che vi è stata la trattativa, dovendo altrimenti ritenersi la causa correttamente instaurata davanti al foro del consumatore convenuto” (Cass,. Civ., sez. 25.01.2018, n. 1951). Nel caso de quo, i Giudici osservavano che non era stata pattuita alcuna clausola convenzionale in deroga al foro di cui al D.Lgs. n. 206/2005, con la conseguenza che il foro del consumatore doveva individuarsi nel luogo di residenza della convenuta.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso per regolamento di competenza, cassava l'ordinanza del Tribunale incompetente e dichiarava la competenza del Tribunale.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express