Progetto di riconversione a carbone della centrarle di Rosarno: dichiarata l'illegittimità
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Riceviamo e pubblichiamo
Ora Enel dovrà ascoltare gli Enti Locali e ricevere
tutte le necessarie autorizzazioni, nessuna facilitazione concessa “per legge” sull’iter approvativo
Corigliano Calabro, 21 giugno 2010 - L’iter procedimentale che l’ENEL ha intrapreso il 30 aprile scorso presso i Ministeri competenti (Sviluppo, Ambiente e Beni Culturali) per l’avvio del nuovo progetto di riconversione a carbone (prevalente 94%) e ad altre fonti dell’impianto di Rossano, è dichiaratamente in prosecuzione di quello già avviato nel settembre 2005 e che aveva trovato la netta opposizione di tutti gli Enti locali direttamente e indirettamente interessati. [MORE]
Infatti dai comuni di Rossano e di Corigliano Calabro, dagli altri Comuni del comprensorio della Sibaritide; dalla Provincia di Cosenza e dalla Regione Calabria si levava il parare contrario a tale piano, mentre proprio nel 2005 la Regione approvava il P.E.A.R. (Piano Energetico Ambientale Regionale), escludendo in maniera tassativa l’impiego del carbone come fonte di produzione di energia elettrica.
La rilanciata iniziativa dell’ENEL circa l’impianto rossanese resa pubblica qualche mese fa, nuovamente avversata attraverso motivate delibere unanimi degli Enti locali, ha fatto molto discutere soprattutto perché la Legge N.102 del 3 agosto 2009 spianava pericolosamente la strada alla riconversione voluta da ENEL. Questa legge, avrebbe infatti consentito di escludere tutti gli Enti ad eccezione della Regione, circa le procedure di autorizzazione degli impianti energetici definiti strategici, attraverso la nomina di Commissari straordinari capaci di far procedere oltre i Progetti privati o con concorso prevalente di capitale privato, rilasciando, in via sussidiaria, tutte le autorizzazioni di competenza degli Enti locali, necessarie alla conclusione dell’iter approvativo, facendo appunto appello all’art. 4, commi 1,2,3 e 4 della Legge 3 agosto 2009 N.102., sopra menzionata.
Interpellata dalla Regione Umbria e poi anche dalle regioni Toscana ed Emilia Romagna nonché dalla Provincia di Trento, per un’eccezione di sospetta incostituzionalità della suddetta norma, la Corte Costituzionale con Sentenza N.215 del 9 giugno 2010, pubblicata il 17 successivo, la accogliendo le eccezioni formulate, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 commi 1,2,3 e 4 della legge 3 agosto 209 N.102.
“Appare evidente”, afferma l’Avv. Amerigo Minnicelli, Presidente del C.O.D.I.S.³ - COMITATO PER LA DIFESA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA SIBARITIDE “che essendo stata espunta la detta norma dall’ordinamento attuale, a questo punto ENEL dovrà tenere in maggior conto tutte le indicazioni degli Enti Locali nonché sottoporre il Progetto a tutte le autorizzazioni, la cui piena competenza ritorna agli Enti preposti che non potranno essere pretermessi da alcun Commissario governativo. Naturalmente il nostro Comitato esprime tutto il proprio apprezzamento per tale decisione che difende il buon diritto e le competenze degli Enti locali, che peraltro già ampiamente mostrato la loro contrarietà al progetto criminale della holding energetica.”
Per maggiori informazioni:
C.O.D.I.S.³ - COMITATO PER LA DIFESA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA SIBARITIDE
Email: [email protected]