Privacy. Telecamere, per autovelox e ZTL non basta la motivazione per fini di sicurezza
Cronaca Lazio Roma

Privacy. Telecamere, per autovelox e ZTL non basta la motivazione per fini di sicurezza

giovedì 25 luglio, 2019

ROMA, 25 LUGLIO - L'accesso da parte delle forze di polizia dello stato ai dati acquisiti dalla polizia locale con le telecamere di lettura targhe e gli autovelox non può essere giustificato solo con generici motivi di sicurezza. Servono sempre rapporti formali, convenzioni e precise regole di sicurezza a tutela della privacy e dei principi di proporzionalità e necessità. Lo ha chiarito il garante della privacy con l'inedito parere n. 13588/2019 inviato alla provincia di Brescia.

Alcune forze di polizia dello stato hanno richiesto alla provincia di Brescia l'accesso, per motivi di sicurezza e di controllo del territorio, alla banca dati locale generata dai sistemi automatici provinciali di controllo del traffico. La provincia ha tentato di formalizzare l'accesso richiedendo poi il nulla osta al garante ai sensi dell'art. 2-ter del codice privacy.

A parere dell'autorità centrale il trattamento dei dati personali per finalità di polizia non ricade nella previsione del regolamento Ue 2016/679 e nel correlato codice privacy ma nella disciplina speciale introdotta dal dlgs 51/2018 che ha recepito nell'ordinamento la direttiva Ue 2016/680. Anche l'acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia deve avvenire in ogni caso in conformità alle disposizioni normative, specifica il parere. E se si tratta di dati acquisiti da soggetti terzi occorre che il titolare sia autorizzato a trattarli per le stesse finalità di polizia.

Nel caso sottoposto all'attenzione del garante la provincia stava elaborando dati per finalità amministrative di controllo stradale. Quindi su un piano diverso da quello previsto per la videosorveglianza urbana integrata disciplinata dalla direttiva 680. In ogni caso, conclude il garante, l'utilizzo per finalità di polizia «di un dato acquisito ad altro fine da parte di una p.a. costituisce una forte interferenza con il diritto alla vita privata» e quindi deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità.

In particolare nel caso di accesso telematico massivo interforze è quindi sempre necessario regolare formalmente i rapporti tra i diversi titolari del trattamento prevedendo procedure di sicurezza e convenzioni ad hoc, con tanto di eventuali accordi di contitolarità.

Fonte: Italia Oggi


Autore
https://www.infooggi.it - Il Diritto Di Sapere

Entra nel nostro Canale Telegram!

Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone!

Esplora la categoria
Cronaca.