Nessun subentro per il nipote nell'alloggio popolare della nonna nonostante la lunga convivenza
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CROTONE, 19 MARZO - Al fine di ottenere il subentro nell’alloggio dell’originaria assegnataria ciò che conta è l'inoltro, da parte della stessa, della richiesta di ampliamento del nucleo familiare e che tale richiesta sia accolta dall’ente gestore. Del tutto irrilevanti sono gli anni vissuti sotto lo stesso. Ciò è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 6016/2018, depositata il 13 marzo. [MORE]
Il caso. Un uomo ricorreva innanzi al Tribunale di Roma per ottenere il riconoscimento del diritto a subentrare alla nonna, deceduta, nell'assegnazione dell'immobile di edilizia residenziale pubblica. Il giudice di prime cure riteneva che la domanda dovesse essere rigettata perché alla stessa doveva applicarsi non la Legge Regione Lazio n. 33 del 1987 ma la diversa Legge Regione Lazio del 1999.
L’uomo impugnava l’avversa sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Roma insistendo nella richiesta di applicazione della previgente normativa rappresentando di essere entrato nel nucleo familiare della nonna, assegnataria dell'alloggio, nel gennaio 1994 e di aver convissuto ininterrottamente con lei fino alla sua morte, secondo quanto documentato dalle risultanze anagrafiche e comprovabile attraverso prove testimoniali. I Giudici di seconde cure, pur condividendo l'assunto che la legge applicabile al caso in esame fosse la n. 33/1987, avevano escluso il diritto al subentro nel contratto di locazione in quanto il nipote non era contemplato tra i soggetti ammessi al beneficio, essendo tali il solo marito dell'assegnataria e i figli. Per configurare il diritto al subentro sarebbe stato necessario, da un lato, riconoscere le finalità di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva (art. 20 co. V, L.R. n. 33/1987), dall'altro che la condizione di appartenenza al nucleo familiare fosse fatta constare all'ente gestore e fosse dal medesimo riconosciuta ai sensi della predetta legge. Nel caso in esame, invece, il diritto non poteva ritenersi riconosciuto in quanto l'appellante non aveva documentato l'inoltro, da parte dell'originaria assegnataria, di alcuna richiesta di ampliamento del nucleo familiare e tanto meno aveva potuto documentare che la richiesta fosse stata accolta. L'unica richiesta riscontrabile, nel caso in esame, riguardava solo l'autorizzazione ad una ospitalità, di carattere temporaneo, richiesta dal nipote alla nonna nel corso del periodo di convivenza nell'immobile.
L’appellante proponeva ricorso per Cassazione con tre motivi di doglianza ritenuti infondati. Il Supremo Collegio ribadiva come secondo la giurisprudenza consolidata della stessa Corte, perché si determinasse un diritto al subentro all'originario assegnatario degli alloggi Ater, era necessario che l'ente avesse, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, verificato il rispetto dei presupposti di legge per l'ampliamento del nucleo familiare, il che presupponeva l'esplicazione di un procedimento di riconoscimento dell'ampliamento del nucleo. Secondo gli Ermellini, nel caso di specie, la Corte d'Appello aveva correttamente accertato che nessuna istanza di ampliamento del nucleo familiare fosse stata mai proposta dall'originaria assegnatala e che, non sussistendo, pertanto, il provvedimento positivo di ampliamento, mancassero i presupposti per il discrezionale apprezzamento dell'ente circa il riconoscimento del diritto al subentro del nipote. La ratio della norma era rappresentata dallo scopo di estendere il diritto al subentro a favore dei nuovi soggetti che fossero entrati a far parte del nucleo familiare del titolare dell'assegnazione nel corso del rapporto, previo riconoscimento, da parte dell'ente gestore, della loro qualità. Nel caso de quo, invece, non si era realizzato l'ampliamento del nucleo familiare, presupposto necessario per vantare successivamente il diritto al subentro nel contratto di locazione. Altresì, non decisiva era stata la comunicazione del ricorrente di ospitalità temporanea del 1994 (all'ente gestore), così come irrilevanti erano stati considerati l'esistenza del diritto al subentro, quali le risultanze dei registri dello stato civile del Comune di Roma, il censimento relativo all'anno 1996, l'inserimento del nominativo dell’uomo nella scheda relativa all'immobile, quale avente diritto al subentro e non quale ospite temporaneo, la quantificazione e il pagamento del canone di locazione in misura corrispondente al numero degli effettivi occupanti. Tutto ciò, secondo la consolidata giurisprudenza, non poteva sostituire il procedimento amministrativo all'interno del quale l'ente doveva poter accertare la sussistenza dei presupposti per il diritto all'ampliamento del nucleo familiare dell'originaria assegnataria. Pertanto, per realizzare i presupposti del diritto al subentro sarebbe stato necessario che l'ente avesse potuto svolgere la propria verifica sui presupposti del diritto in base alla legge vigente in materia.
Per tali motivi il ricorso veniva rigettato.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express