Multe ai varchi elettronici della ZTL a Lecce. Nuova sentenza del Giudice di Pace di Lecce
Cronaca Puglia

Multe ai varchi elettronici della ZTL a Lecce. Nuova sentenza del Giudice di Pace di Lecce

sabato 7 maggio, 2011

Lecce, 7 Maggio 2011 - Continua la battaglia dello “Sportello dei Diritti” contro i verbali seriali e a raffica che da qualche mese continuano a colpire i cittadini a causa dell’introduzione di sistemi di rilevazione elettronica delle infrazioni sui varchi elettronici della ZTL del centro storico di Lecce. [MORE]Una manna dal cielo per le casse del Comune capoluogo del Salento, un flagello per migliaia automobilisti colpiti a raffica da multe in serie, molto spesso incolpevoli per la difficile avvistabilità dei segnali posti all’ingresso del centro storico e perciò tratti in inganno e costretti se non propongono ricorso a pagare centinaia di euro. Così Giovanni D’Agata, componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori e fondatore dello “Sportello dei Diritti”.
Da segnalare un’altra recente sentenza del Giudice di Pace di Lecce, la n. 2061/11, resa all’udienza del 07 marzo 2011 dall’avv. Anna Maria Aventaggiato le cui motivazioni sono state pubblicate lo scorso 13 aprile, che censura il comportamento dell’amministrazione comunale “colpevole” di non aver provato la sussistenza delle violazioni attraverso idonea documentazione fotografica cui ha omesso il deposito negli atti di causa.
Nel caso di specie il giudice ha annullato ben sei verbali d’importo totale pari ad euro 534,00 euro cui un automobilista si era opposto con un unico ricorso accogliendo la motivazione addotta dall’opponente sul difetto di prova da parte della P.A. adducendo che “il ricorrente ha posto in dubbio la validità dell’accertamento nel mentre l’Ente non ha allegato la relativa documentazione fotografica dalla quale si verifica sia l’auto che ha commesso la violazione mediante lettura della targa, sia il luogo intercluso ad essa. Sicchè è da ritenersi privo di dimostrazione l’assunto della P.A., né la presunzione di fede privilegiata attribuita ai propri atti possiede carattere tanto preminente e superiore da poter essere assimilata ad un dogma”.


(notizia segnalata da giovanni d'agata)


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