Multa: errore sul verbale? Ecco come tutelarsi
L'esperto risponde Lazio Roma

Multa: errore sul verbale? Ecco come tutelarsi

venerdì 5 novembre, 2010

DOMANDA LETTORE

Salve, mi è stata notificata una multa per divieto di sosta dalla Polizia Municipale di Milano. Premetto di essere residente a Roma e di non essere mai stata a Milano con la mia autovettura. Nel verbale viene indicata un modello di autovettura – FIAT – mentre io sono proprietaria di una FORD; il mio problema è che la targa indicata nella contravvenzione è quella della mia macchina. Come posso tutelarmi?[MORE]

RISPOSTA AVVOCATO


Per contestare una contravvenzione al Codice della strada sono previste due modalità alternative tra loro: una giudiziale ed una amministrativa.

Ricorso innanzi al Giudice di Pace.

In primo luogo è possibile presentare ricorso innanzi al Giudice di Pace del luogo dove è stata rilevata l’infrazione al Codice della. Strada. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica della multa.
Per poter presentare ricorso al Giudice di Pace è previsto un contributo minimo pari ad € 33,00. Fissata l’udienza, alla quale è possibile presenziare personalmente o facendosi rappresentare da un legale, il Giudice di Pace, esaminati gli atti, potrà accogliere il ricorso disponendo l’annullamento della multa ed il rimborso del contributo pagato per iscrivere la causa a ruolo. Nel caso, invece, di rigetto del ricorso, il Giudice di Pace la potrà condannare, nella migliore delle ipotesi, al pagamento di una sanzione non inferiore al minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata e, in aggiunta, potrà stabilire delle sanzione accessorie e la decurtazioni di punti patente.

Ricorso innanzi al Prefetto.

Nel caso in cui volesse impugnare la multa innanzi al Prefetto del luogo in cui è stata commessa l’infrazione, dovrà spedire il ricorso - in carta semplice - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata, oltre alla documentazione che si ritiene utile per l'accoglimento del ricorso (per esempio: l'atto di vendita dell'automobile o, magari, delle foto per testimoniare lo stato di fatto dei luoghi in cui è stata commessa/rilevata l’infrazione) la fotocopia integrale e, dunque, anche della busta contenente la multa stessa, al Prefetto o al Comando cui appartiene l’organo accertatore (Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia stradale, ecc.) entro 60 gg. dalla contestazione/notificazione della violazione.
A questo punto, il Prefetto, dovrà esprimersi entro 210 gg. dalla ricezione del ricorso. Tale termine sarà, invece, pari a 180 gg., se il ricorso è stato indirizzato all'Ufficio o al Comando cui appartiene l'organo accertatore. È prevista, inoltre, dal Codice della Strada, la possibilità di richiedere l’audizione personale per l’esposizione di circostanze idonee alla revoca della contravvenzione. Tale circostanza, naturalmente, sospende i termini attribuiti alla Pubblica amministrazione per provvedere alla decisione sul ricorso stesso.
In caso di accoglimento del ricorso, il Prefetto, emetterà ordinanza motivata di archiviazione degli atti. Il ricorso, si riterrà, altresì, accolto, nell’ipotesi in cui il Prefetto non si esprima nel termine previsto per l’adozione di tale provvedimento.
Al contrario, se il ricorso non dovesse essere accolto, Le verrà notificata ordinanza-ingiunzione per una somma non inferiore al doppio del minimo di legge previsto per ogni singola violazione, oltre le spese di notifica.
Le decisioni del Prefetto dovranno, comunque, essereLe comunicate entro 150 gg. dalla loro adozione.
Nell’ulteriore temine di 30 gg., decorrenti dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, dovrà provvedere al pagamento dell’ingiunzione stessa, oppure, nel caso ricorressero validi motivi, potrà proporre opposizione, innanzi al Giudice di Pace, avverso l’ordinanza prefettizia.

In conclusione, essendo la lettrice residente in Roma, si consiglia di proporre ricorso innanzi al Prefetto della Provincia di Milano omettendo, per ovvi motivi, di richiedere l’audizione personale. Avrà cura di allegare, oltre alla copia del verbale e della relativa busta, fotocopia del certificato di proprietà e di una visura al P.R.A. della propria autovettura facendo notare, nella narrativa del ricorso stesso, il palese errore materiale in cui è incorso l’agente accertatore al momento della rilevazione dell’infrazione al Codice della strada e, concludendo, con la richiesta al Prefetto di pronunciarsi per l’annullamento e la conseguente revoca della contravvenzione ingiustamente contestata.

Cordialità.
Avv. Bruno Casadonte

 

N.B.

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