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GENOVA 04 OTTOBRE 2013 - Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha chiarito una questione legata al versamento delle ritenute sull'indennità di trasferta erogata da un datore di lavoro al proprio dipendente.
Secondo la Ctp, infatti, il sostituto non deve rispondere dell'intera imposta in caso di omesso versamento, ma deve pagare solo le sanzioni dovute a questa omissione. Come illustra in un articolo l'Avvocato Nicola Ricciardi, esperto di problemi inerenti al diritto tributario, è sempre chi percepisce il reddito a essere il soggetto passivo d'imposta, poiché la ritenuta consiste in un prelievo del quale è responsabile solo il sostituito.
Il caso specifico riguarda una Srl che ha avuto un'ispezione da parte dell'Inps: l'amministrazione finanziaria ha ritenuto di escludere dall'imponibile fiscale le spese di viaggio, vitto e noleggio autoveicoli, sostenute dai dipendenti nelle trasferte per lavoro. Tuttavia il Fisco ha contestato il mancato versamento delle ritenute sull'indennità giornaliera e ha accertato l'ammontare delle imposte per oltre 2000 euro più una multa di circa 2700 euro.
L'azienda però ha deciso di impugnare l'avviso, dichiarando che il soggetto passivo deve essere il dipendente e non il datore di lavoro.
L'esito della sentenza dà ragione al datore di lavoro
Il ricorso è stato accolto, sebbene in parte, e il giudice di primo grado ha precisato che l'agenzia delle Entrate non può pretendere dal datore di lavoro il pagamento delle imposte su quelle somme ma al contempo ha confermato la sanzione a quest'ultimo, poiché non ha assoggettato le somme a ritenute.
Infine la sentenza aggiunge che nel caso in cui i dipendenti avessero dichiarato il proprio reddito, come avrebbero dovuto, le imposte relative sarebbero già state riscosse.
Fonte: Mancate ritenute, il sostituto non risponde dell'imposta[MORE]