Attraversamento fuori dalle strisce pedonali: il conducente è responsabile?
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Attraversamento fuori dalle strisce pedonali: il conducente è responsabile?

giovedì 3 dicembre, 2015

CROTONE 03 DICEMBRE 2015 - Il conducente di un veicolo non è responsabile quando il comportamento del pedone è a tal punto imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l’impatto inevitabile, non consentendo allo stesso neppure la possibilità di una manovra di emergenza. [MORE]


Innanzitutto è necessario sottolineare che i pedoni, come i conducenti di un autoveicolo, sono soggetti alle norme del Codice della Strada. Infatti, l’art. 190, comma 2, Cds prevede che “ i pedoni per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri”.


Pertanto, quando un automobilista investe un pedone che sta attraversando la strada al di fuori delle strisce, nasce la necessità di stabilire se la condotta contraria al disposto del precitato articolo sia sufficiente ad escludere la responsabilità dell’automobilista o quanto meno a mitigarla in termini di concorsualità.

A tale proposito, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24472 del 18.11.2014, ha dettato le regole che i Giudici debbono osservare nello stabilire le responsabilità dei soggetti coinvolti in un investimento pedonale. In particolare la Suprema Corte ha osservato che la violazione dell’art. 190 Cds da parte del pedone non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’automobilista ma neppure può implicare un automatico riconoscimento di una pari responsabilità in capo al pedone. La responsabilità dell’automobilista può essere del tutto esclusa solamente allorquando risulti provato che il pedone ha attraversato all’improvviso la strada diventando egli stesso un ostacolo alla circolazione.


Ultimamente, la Suprema Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, con ordinanza n. 23519/15, depositata il 17 novembre, ha respinto la richiesta di risarcimento danni presentata dai familiari (genitori e fratelli) di un uomo investito da un’autovettura, mentre tentava di attraversare una strada fuori dalle strisce pedonali, poiché, una volta ricostruito il drammatico episodio, è emersa chiaramente l’imprudenza commessa dallo stesso che attraversando fuori dalle strisce pedonali e presentandosi all’improvviso davanti al veicolo non ha dato al guidatore neanche la possibilità di una manovra d’emergenza per evitare l’impatto.


La richiesta di risarcimento dei danni è stata ritenuta non accettabile dai giudici, sia in primo che in secondo grado, nonché confermata dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto rilevanti gli «elementi» negativi che hanno caratterizzato il «comportamento del pedone», cioè l’aver «attraversato improvvisamente una strada a largo scorrimento, in ora serale, in condizioni di scarsa visibilità e fuori dalle strisce pedonali».


Ciò che emerge dalla ricostruzione dell’episodio è che l’uomo si è presentato «all’improvviso davanti alla vettura» e il conducente «non ha potuto evitarlo». Conseguentemente, «il comportamento del pedone è stato a tal punto imprevedibile, oltre che imprudente, da rendere l’impatto inevitabile, non consentendo al guidatore del veicolo neppure la possibilità di una manovra di emergenza».

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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