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Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale.
Roma 29 luglio 2012 - Si segnala che l'iscrizione del minore sul passaporto del genitore era valida fino al 26.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all'estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza del documento stesso. Leggi circolare
Anche i passaporti individuali rilasciati ai minori, anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa (25 novembre 2009), con durata decennale, sono validi fino alla loro naturale data di scadenza.
Ai minori viene rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata.
Sui libretti attualmente rilasciati alla pagina n.5 sono inseriti i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi.
Per ragioni di natura giuridica, religiosa, sociale o altro a richiesta di un genitore o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria i dati anagrafici potranno essere omessi o depennati. Per tutti gli accompagnatori diversi dai genitori che siano autorizzati dagli stessi (dichiarazione di assenso) non è infatti prevista l'iscrizione obbligatoria (es.nonni) sul libretto.
il minore può viaggiare:[MORE]
• con un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l'espatrio del minore (vedi indicazioni a fondo pagina)
• con la carta d'identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori.
• fino a 15 anni, con un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare)
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati,conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) Questi devono firmare l'assenso presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini).
N.B. Ricordiamo che per la legalizzazione delle foto (passaporto, lasciapassare) il richiedente deve essere presente (anche se minore), altrimenti l'Ufficiale non può procedere poiché deve verificare al momento che la foto ritragga la persona che lo richiede.
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNO
Ogni volta che un minore degli anni 14 viaggia all'estero, ovvero fuori dal territorio nazionale,non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, necessita di una dichiarazione di accompagno in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
N.B. Il 2 agosto 2010 è stata diramata una circolare esplicativa sulle problematiche legate all'espatrio dei minori.Leggi la circolare
Pertanto ogni volta che il minore di anni 14 si dovrà recare all'estero con un accompagnatore diverso dai genitori sarà necessario, da parte di questi ultimi, sottoscrivere la dichiarazione diaccompagno che resterà agli atti della questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato, che l'accompagnatore presenterà alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso di validità.
Suggeriamo per ogni evenienza di portare in questura, insieme alla dichiarazione di accompagno, anche una fotocopia del documento dll'accompagnatore, dei genitori e del minore
Validità
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti per minori che le carte d'identità per i minori abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e la identificazione del minore ai controlli di frontiera
• Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
• Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale
Indicazioni
Se si richiede un passaporto per un minore la domanda di rilascio sarà firmata dai genitori. Il conto corrente per il pagamento del passaporto deve essere eseguito a nome del minore.
Per recarsi negli U.S.A. ed usufruire del programma Visa - Waiver Program, il minore deve avere solo ed esclusivamente un passaporto personale, ossia non è consentito l'ingresso negli USA con minori iscritti nel passaporto ancora in corso di validità dei genitori.
Lasciapassare per l'espatrio di minori di anni 15
Il lasciapassare per l'espatrio dei minori di 15 anni è un documento, un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009), rilasciato dal comune di residenza del minore che deve essere vidimato dal Questore del luogo per essere utilizzato come documento valido all'espatrio. Alla presentazione della domanda è necessaria la presenza del minore.
La domanda (barrare il riquadro del rilascio lasciapassare), disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnata in questi stessi uffici.
Alla domanda deve essere allegato:
• l'assenso di entrambi i genitori (pdf 8 Kb) o il nulla osta del giudice tutelare. Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale e l'atto di assenso per il rilascio/rinnovo del lasciapassare del figlio minore;
• il certificato di nascita o l'estratto del certificato di nascita con le generalità dei genitori e la cittadinanza italiana del minore;
• 2 foto formato tessera identiche e recenti;
( polizia di stato)