Guida sotto l'effetto di stupefacenti: ecco quali sono i controlli
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Guida sotto l'effetto di stupefacenti: ecco quali sono i controlli

giovedì 17 dicembre, 2015

COSENZA, 17 DICEMBRE - Ai fini della prova del reato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non è necessario il doppio accertamento ematico-quantitativo tutte le volte in cui lo stato sintomatologico del conducente all’atto del controllo mostri in modo inequivoco l’attuale stato di alterazione.

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza n. 36777, depositata il 10 settembre 2015. [MORE]

Nel caso in esame, un uomo era stato rinviato a giudizio per il reati di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e rifiuto di accertamenti, ex art. 187, commi 1, 2 bis e 8, cds). Secondo la ricostruzione della procura, l’imputato avrebbe condotto il veicolo subito dopo aver fatto uso di cocaina e cannabinoidi, con l’aggravante di aver cagionato un sinistro nel quale è rimasta coinvolta una neonata, catapultata fuori dall’auto e miracolosamente trovata ancora in vita. Tanto il Tribunale che la Corte d’Appello ritenendo provata la responsabilità penale dell’uomo lo hanno condannato negandogli le attenuanti generiche.


La difesa, tra le varie censure, aveva insistito nell’evidenziare l’erroneità dell’apprezzamento operato dai giudici d’appello, poiché basato sulle risultanze del solo test ematico effettuato nell’imminenza del sinistro senza l’aggiunta di un successivo esame atto a specificare l’effettivo quantitativo di sostanza presente nel corpo del conducente. Sotto altro profilo, l’imputato aveva negato che lo stato di alterazione (pupille dilatate, conati di vomito e sintomi incontrollati di minzione) nel quale era stato colto all’arrivo della polizia stradale fosse da ricondurre all’utilizzo delle sostanze dovendosi, invece, attribuire alla collera per la neonata scaraventata fuori dall’auto. Da ultimo, l’imputato aveva, inoltre, eccepito di non aver affatto cagionato un incidente, essendo solamente uscito dalla carreggiata senza urtare con altri veicoli. Tutti gli argomenti addotti dalla difesa non sono stati accolti.


La Suprema Corte di Cassazione, nel confermare, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, si è espressa sugli elementi atti a provare l’integrazione del reato in esame, per poi specificare cosa esattamente debba intendersi per “incidente stradale”. Ha osservato come, in presenza di un chiaro quadro sintomatologico di alterazione mentale e fisica (che l’esame di laboratorio abbia ricondotto all’assunzione di sostanze vietate) non sia affatto necessaria l’ulteriore visita medico specialista (un secondo esame di conferma): il quadro fattuale sopra delineato, infatti, prova da sé lo stato attuale dell’alterazione.


In ogni caso, «deve escludersi, […] che i risultati (del test ematico) debbano giungere fino a quantificare esattamente la percentuale riscontrata nel sangue. La circostanza, infatti, che il soggetto si sia posto alla guida sotto l’attuale effetto disturbante delle sostanze in parola si trae dai sintomi registrati al momento del controllo, di comune percezione».


Tale sentenza è importante sia per la ricostruzione semantica offerta dai giudici di legittimità sia per il concetto di «incidente stradale» di cui all’art. 187, co. 2 bis, cit. Il termine è ben più ampio di quelli d’investimento o collisione tra veicoli. Il sinistro pensato dal legislatore, infatti, «non implica necessariamente la produzioni di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse, bensì qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente».


La circostanza aggravante di cui trattasi è diretta ad evitare situazioni di grave pericolo annesse alle inadeguate condizioni psico-fisiche del soggetto agente. Talché è del tutto irrilevante che, per fortuite coincidenze, lo sbandamento fuori strada del veicolo non abbia coinvolto, come nel caso di specie, altri utenti, potendo bastare che il conducente non fosse in grado di padroneggiare il mezzo.
 

Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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