Firma digitale: cos’è, come si attiva e quando utilizzarla
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Firma digitale: cos’è, come si attiva e quando utilizzarla

lunedì 6 settembre, 2021

La firma digitale è il corrispettivo informatico della firma autografa tradizionale. Come si legge nell’articolo 24 del Codice dell’amministrazione digitale, integra e sostituisce “l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente”. Può essere apposta da remoto, mediante un software per la firma digitale gratuita, o in locale attraverso una smart card o un token con certificato di sottoscrizione rilasciato dall’ente certificatore.

A livello tecnico, non è altro che il risultato di un’articolata procedura informatica basata su delle tecniche crittografiche per cui a un documento informatico vengono associati in modo indissolubile due numeri binari di lunghezza pari. Il sistema utilizza una coppia di chiavi elettroniche, una privata e l’altra pubblica, che funzionano solamente quando l’una è collegata all’altra. Le due chiavi rimangono indipendenti, per cui non è possibile identificare l’una a partire dall’altra.

La firma digitale riferisce “in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata”.

Proprio come la firma autografa, anche quella in formato elettronico conferisce valore legale e valenza giuridica al documento sul quale è apposta. La firma digitale, infatti, si basa su 3 principi cardine:

  • L’autenticità: la firma digitale accerta l’identità del sottoscrivente, che sia un’impresa o una persona fisica;
  • L’integrità: la firma digitale garantisce che gli atti firmati non siano modificati dopo l’apposizione della firma stessa;
  • Il non ripudio: la firma digitale assicura che il firmatario non possa negare di aver firmato il documento.

Si comprende, in questo senso, il motivo per il cui la firma elettronica è stata creata: permettere a privati, organizzazioni e pubbliche amministrazioni di semplificare e velocizzare tutti i flussi che prevedono la validazione dei documenti.

In particolare, i diversi ambiti di applicazione della firma digitale sono stati delineati dal CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella PA) che riporta tra gli esempi di utilizzo:

  • Denunce, dichiarazioni di cambi di residenza, di domicilio, richieste di contributi, di esenzioni a pagamenti a causa del reddito o di altre condizioni particolari, ricorsi, ecc.
  • Contratti, verbali di riunioni, ordini di acquisto, risposte a bandi di gara, ecc.
  • Protocollo informatico, procedura di archiviazione documentale, mandato informatico di pagamento, servizi camerali, procedure telematiche d’acquisto, ecc.

Da qualche settimana, dopo il via libera arrivato da Montecitorio, è possibile utilizzare la firma digitale anche per le leggi di iniziativa popolare e i referendum. “Un traguardo storico”, come lo ha definito l’Associazione Luca Coscioni, impegnata attivamente per rendere l’iniziativa realtà.

Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche rivolgendosi ai prestatori di servizi fiduciari qualificati autorizzati dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Alcuni di questi rilasciano la firma anche utilizzando lo SPID (acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale) come sistema di riconoscimento.

Stando ai dati diramati dall’AgID, la firma digitale sta ottenendo grande successo in giro per la penisola. Nel 2020, per concludere, sono stati circa 22 milioni i dispositivi per la firma digitale attivi e, solamente negli ultimi 12 mesi, sono state generate oltre 3 miliardi di firme digitali.


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