Diminuisce il risarcimento se le condizioni dell'infortunato migliorano?
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CATANZARO, 5 DICEMBRE - Il miglioramento delle condizioni di salute dell'infortunato, sino a quando il diritto non sia quesito, riverbera effetti non solo sulla misura dell'indennizzo dovuto dall'INAIL, ma anche sul credito risarcitorio civilistico. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, ordinanza n. 22862/2016, depositata il 9 novembre. [MORE]
Il caso. La danneggiata in un sinistro stradale avvenuto in occasione di lavoro agiva per ottenere il risarcimento del danno differenziale, pari alla differenza tra il risarcimento civilistico e la rendita percepita dall'INAIL in forza dell'invalidità, riconosciuta superiore al 16%.
Il Tribunale adito, sulla base dei documenti in atti, indicava tale rendita nella somma di circa euro 39.000,00 ovvero quanto pagatole dall'INAIL.
Tale sentenza veniva appellata dalla danneggiata facendo presente che nel giudizio di primo grado le proprie condizioni erano migliorate a tal punto che l'invalidità riconosciuta dall'INAL era scesa sotto il 16%, e pertanto, l'INAIL, in applicazione delle norme di cui al D. Lgs. n. 38/2000, aveva sospeso l'erogazione della rendita corrispondendole invece una somma capitale di euro 14.000,00, somma, peraltro, inferiore rispetto all’importo di euro 39.000,00 originariamente previsto.
L'appellante, pertanto, sosteneva che erroneamente il Giudice di prime cure avesse detratto dal risarcimento del danno civilistico non il valore capitale degli emolumenti dovuti dall'INAIL alla data della decisione ma il (maggiore) valore capitale dell'indennizzo che sarebbe stato dovuto dall'INAIL se non ci fosse stata la revisione in melius.
La Corte d'Appello, ritenendo corretta la decisione del Tribunale, rigettava il gravame.
Avverso tale sentenza, la danneggiata proponeva ricorso per Cassazione.
Secondo la Suprema Corte, in primis, andava ricordato il principio secondo cui “il calcolo del c.d. danno differenziale deve avvenire sottraendo dal credito risarcitorio l'importo dell'indennizzo versato alla vittima dell'INAIL, quando l'uno e l'altro abbiano ad oggetto il ristoro del medesimo pregiudizio”.
Infatti, l'INAIL versa agli assistiti un capitale quando l'invalidità, a seguito dell'infortunio, è superiore al 6% e inferiore al 16%, mentre versa una rendita per postumi superiori al 16%.
Nel caso de quo, per effettuare il calcolo del danno differenziale occorreva sottrarre dal credito risarcitorio, determinato secondo i criteri civilistici, l'importo capitalizzato della rendita dovuta dall'INAIL al momento del danno. Occorre precisare che le prestazioni indennitarie versate dall'INAIL possono essere modificate in caso di miglioramento o peggioramento delle condizioni di salute, infatti, se tali variazioni intervengono prima della sentenza definitiva, della transazione o dell'adempimento, nel calcolo del danno differenziale si deve necessariamente tenere conto di tali modifiche. Altresì, secondo gli Ermellini andava ricordato che tale variazione aveva effetti anche sul credito risarcitorio civilistico e non solo sull'indennizzo a cui è tenuto l'INAIL, secondo il concetto per cui se i postumi di una lesione migliorano, tale miglioramento si ha sia ai fini dell'indennizzo che ai fini del risarcimento. Naturalmente, il danneggiato ha sempre la possibilità di provare che la parziale guarigione abbia avuto effetti diversi nei due ambiti, e ciò a causa della non coincidenza tra le tabelle utilizzate dall'INAIL per la stima dell'invalidità permanente e quelle utilizzate in ambito civilistico. Tale circostanza però, deve essere necessariamente allegata e provata dal danneggiato.
Nel caso in esame, ciò non era avvenuto dal momento che la danneggiata semplicemente “pretendeva” un riconteggio tenendo immutato la quantificazione civilistica a fronte della riduzione della somma ricevuta a titolo indennitario.
Per tali motivi la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express