Danni da voli cancellati e da treni in ritardo o soppressi. Sentenze della Corte di Giustizia UE
Cronaca Lazio

Danni da voli cancellati e da treni in ritardo o soppressi. Sentenze della Corte di Giustizia UE

venerdì 23 novembre, 2012

ROMA 23 NOVEMBRE 2012 - Danni da voli cancellati e da treni in ritardo o soppressi. Ancora importanti sentenze della Corte di Giustizia UE a favore dei viaggiatori. Il termine per agire per il risarcimento dipende dalla legislazione nazionale. Per il bagaglio smarrito dev’essere risarcito anche il compagno di viaggio e non solo il titolare del tagliando identificativo. L’utente dev’essere sempre informato dei ritardi o della soppressione indipendentemente dal gestore della rete ferroviaria.

Per fortuna che c’è la Corte di Giustizia a chiarire quali siano i termini ed i modi per agire a tutela dei propri diritti nella delicata materia dei trasporti dei passeggeri quando la legge ed i giudici nazionali non si uniformano al diritto vigente nell’area comune. Così Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti” ritiene opportuno passare in rassegna tre importanti decisioni pubblicate in data odierna dalla Corte.[MORE]


La prima nella causa C-139/11 riguarda il termine per agire per il risarcimento dei danni conseguenti alla cancellazione dei voli. Secondo i giudici europei il termine per avviare le azioni dirette a ottenere la liquidazione della compensazione per cancellazione del volo, prevista dal diritto comunitario, è stabilito in virtù delle normative e dei regolamenti vigenti in ciascun paese dell’Unione secondo l’istituto della prescrizione della relativa azione. Ciò in relazione al fatto che il diritto UE non ha previsto un termine unico. Tocca, quindi, alla legislazione nazionale stabilire le modalità procedurali per le azioni necessarie a garantire la tutela dei diritti per i viaggiatori lesi dalla cancellazione dei voli. Specifica la Corte, però che le procedure interne, tuttavia, hanno l’obbligo di essere conformi ai principi di effettività e di equivalenza rispetto a quelle previste dal diritto interno per situazioni analoghe. Va da sé, come già stabilito da altre autorevoli sentenze che lo “Sportello dei Diritti” ha già provveduto a segnalare, che la normativa europea prevede un regime autonomo di indennizzo, uniforme ed immediato, dei danni costituiti dai disagi dovuti ai ritardi ed alle cancellazioni di voli.


Un’altra interessante decisione pubblicata oggi è quella resa nella causa C-410/11, che fornisce utili dettagli su come agire in conseguenza dello smarrimento del bagaglio per colpa della compagnia aerea. Secondo la Corte di Giustizia, il viaggiatore può pretendere dal vettore un risarcimento anche per la perdita dei suoi effetti personali presenti in un bagaglio consegnato a nome di un altro viaggiatore, ad esempio un familiare. In virtù di tale principio, quindi, può ottenere un risarcimento non solo il passeggero che ha provveduto alla materiale consegna della valigia, ma anche il familiare che è salito sullo stesso volo e che ha inserito i propri effetti personali nella valigia del congiunto che risulta titolare del tagliando identificativo. Secondo un principio, anche logico, dev’essere tenuta in debita considerazione la circostanza che i passeggeri fanno parte dello stesso nucleo familiare avendo comprato i biglietti insieme o anche nel caso in cui si sono registrati nello stesso momento.


L’altra sentenza da segnalare è stata emessa nella causa C - 136/11, questa volta in tema di trasporto ferroviario. L’introduzione delle regole della libera concorrenza nelle ferrovie, accade di sovente che sulle stesse linee viaggino vettori di compagnie diverse. Per esempio in Italia Trenitalia e NTV sulla tratta Milano - Roma. Secondo la Corte di Giustizia i passeggeri dei diversi treni, devono essere sempre informati dei ritardi o della cancellazione dei convogli che costituiscono le principali coincidenze, indipendentemente dalla società ferroviaria che le garantisce. Ogni impresa, spiegano i giudici europei ha l’obbligo di comunicare, in tempo reale, informazioni relative alle principali coincidenze. Il gestore della rete, d’altra parte, è tenuto a fornire alle imprese, in modo non discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni gestiti dalle altre imprese, laddove i treni costituiscano le principali coincidenze.


(notizia segnalata da giovanni d'agata)


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https://www.infooggi.it - Il Diritto Di Sapere

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