Concorso a 116 posti per vice sovrintendente - Decreto reiterazione prova scritta "ANCORA ERRORI"
Cronaca Lazio

Concorso a 116 posti per vice sovrintendente - Decreto reiterazione prova scritta "ANCORA ERRORI"

venerdì 8 aprile, 2011

Roma 18 aprile2011 - In data 18 marzo u.s., con nota recante prot. 382/11 S.N., questa O.S. poneva alla Sua attenzione il fatto che oltre agli errori nei questionari relativi al concorso in oggetto indicato che erano stati rilevati dalla Commissione esaminatrice così da costringere l’Amministrazione a decretare la reiterazione della prova scritta per alcuni partecipanti al concorso, ci sarebbero ulteriori errori di cui l’Amministrazione non si sarebbe accorta o che la stessa stava direttamente compiendo. [MORE]
Stampa comunicato in forma integrale

A titolo esemplificativo rappresentavamo che nel provvedimento di reiterazione della prova scritta che Le era stato fatto firmare, si affermasse che la “domanda nr. 74” del questionario “L” era errata in quanto il correttore, pur indicando come esatta la risposta “a)”, conterrebbe - secondo la Commissione - “più risposte esatte”.
La domanda in argomento era la seguente

Il mare italiano più profondo è…
a) Il mar Ionio b) Il mar Ligure
c) Il mare di Sardegna d) Il mar Tirreno
e questa O.S. invitava la S.V. a voler condividere sul fatto che “più di un mare” non possono mai essere “il mare italiano più profondo” e che pertanto affermare che tale “domanda nr. 74” contenesse “più risposte esatte” era davvero una blasfemia.

Contrariamente a quanto concluso dalla Commissione, la citata domanda nr. 74 non era quindi affatto da invalidare.
Aggiungevamo poi che sono innumerevoli le “domande” che ci stanno segnalando i colleghi quali ritenute errate dalla Commissione mentre non lo sarebbero affatto, ma anche molte le “domande” errate che la Commissione non ha rilevato. Di conseguenza La invitavamo a valutare se non fosse il caso “.....che venga disposto un ulteriore controllo sulle domande ritenute errate prima di far reiterare, il 12 aprile p.v., la prova scritta a 1409 poliziotti” e che venisse fatto anche “un nuovo controllo a tutti i questionari”.
Ebbene, successivamente a tale missiva, questa O.S. ha trasmesso un “appunto” all’attenzione del Direttore Centrale per le Risorse Umane, ove erano indicate alcune delle segnalazioni pervenute a questa O.S. in merito ai questionari relativi al concorso interno a 116 posti per Vice Sovrintendente e relativamente alle domande ritenute errate come da decreto di reiterazione della prova scritta.

Beh, la valutazione di quanto comunicato avrebbe dovuto comportare un serio nuovo esame di tutti i questionari del concorso e comunque di certo il rinvio della prova scritta che con il decreto di reiterazione è stata fissata per il 12 p.v.. Così però non è stato e non certo perché le segnalazioni sono state ritenute non corrette.
Ciò considerato, riteniamo opportuno che le incongruenze di cui si è prima detto, ed altri ulteriori verosimili errori, vengono da questa O.S., adesso, FORMALMENTE segnalate alla S.V. e tale “formalità” potrà essere utilizzata dai colleghi che eventualmente intenderanno produrre ricorso nei confronti dell’Amministrazione.

Questionario E - domanda nr. 73

La distanza stradale tra Genova e Roma è di circa
a) 480
c) 580 b) 530
d) 630

Il correttore indica come risposta esatta la b) [=530].

In realtà la risposta esatta, o comunque la più corretta in base alla domanda, è la a) [=480].
Se si percorre la A1, la distanza stradale tra Genova e Roma è di 512 km, con tempi di percorrenza di 5 ore e 5 minuti; se si percorre la SS1 e la A12, la distanza stradale tra le due città è di 487 km, con tempi di percorrenza di 5 ore e 41 minuti; se si percorre la A21 e la A1, la citata distanza stradale è di 667 km, con tempi di percorrenza di 6 ore e 19 minuti.
La domanda nr. 73 del questionario E non è tra quelle che la Commissione ha rilevato essere errata, così come nel decreto di reiterazione della prova scritta.

Questionario E - domanda nr. 75

In Piemonte si trovano…
a) Le Alpi Cozie
c) Le Alpi Pennine b) Le Alpi Giulie
d) Le Alpi Lepontine

Il correttore indica come risposta esatta la nr. a) [=Le Alpi Cozie].
In realtà sono risposte esatte anche la nr. c) [=Le Alpi Pennine] e d) [=Le Alpi Lepontine].
In Piemonte, difatti, si trovano sia le Alpi Cozie che le Alpi Pennine e le Alpi Lepontine.
E’ sufficiente prendere un qualsiasi atlante geografico per poterlo appurare.
La domanda nr. 75 del questionario E non è tra quelle che la Commissione ha rilevato essere errata, così come nel decreto di reiterazione della prova scritta.

Questionario F - domanda nr. 5

I cittadini dell'Unione Europea per soggiornare in Italia:
a) Devono presentare richiesta del permesso di soggiorno all’ufficio di polizia di frontiera.
b) Devono presentare la dichiarazione di presenza, entro 8 giorni dall’ingresso, al Questore della provincia in cui si trovano.
c) Devono chiedere il nulla osta del Giudice di pace.
d) Devono presentare un contratto di lavoro a tempo indeterminato all’ufficio provinciale del lavoro.

Il correttore indica come risposta esatta la nr. b) [=Devono presentare la dichiarazione di presenza, entro 8 giorni dall’ingresso, al Questore della provincia in cui si trovano].

In realtà la risposta esatta non è nessuna di quelle indicate.

Dal sito internet della Polizia di Stato (http://www.poliziadistato.it/articolo/view/10387/) risulta difatti che:
Con il D.Lgs. nr. 32 del 28 febbraio 2008 (pdf 39 Kb), i cittadini dell'Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore ai tre mesi, possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza (pdf 44 Kb) sul territorio nazionale. L'ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia. In mancanza della dichiarazione di presenza, il cittadino comunitario si intende soggiornante in Italia da più di tre mesi.”
Sempre nello stesso sito ( http://www.poliziadistato.it/articolo/view/220/ ) è specificato che “lo straniero che proviene da Paesi che applicano l'Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza (pdf 202 KB), entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova.”
Lo “straniero” è colui che non è cittadino della Comunità Europea. Nei confronti di quest’ultimo non vi è difatti alcun obbligo.

La domanda nr. 5 del questionario F non è tra quelle che la Commissione ha rilevato essere errata, così come nel decreto di reiterazione della prova scritta.

Questionario L - domanda nr. 74

Il mare italiano più profondo è…
a) Il mar Ionio
c) Il mare di Sardegna b) Il mar Ligure
d) Il mar Tirreno

Il correttore indica come risposta esatta la a) [=Il mar Ionio], ma la Commissione - come si rileva nel decreto di reiterazione della prova scritta - ha annullato tale domanda in quanto ci sarebbero “più risposte esatte”.
In realtà la risposta esatta è solo una ed è la a), come giustamente indicato dal correttore.
Si è difatti spiegato prima che è paradossale l’affermazione che “più di un mare” possano essere “il mare italiano più profondo”
La domanda nr. 74 del questionario L non era quindi da invalidare.

Questionario N - domanda nr. 1

Cosa è richiesto per le riunioni che si svolgono in un esercizio pubblico?
a) L’avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza
b) Il nulla osta dell’Autorità di Pubblica Sicurezza
c) L’autorizzazione del Sindaco
d) Nessun obbligo
Il correttore indica come risposta esatta la a) [=L’avviso all’Autorità di Pubblica Sicurezza].
In realtà la risposta esatta è la d) [=Nessun obbligo].
Il testo di Giovanni Calesini ‘Leggi di Pubblica Sicurezza e illeciti amministrativi’ Ed. Laurus Robuffo - testo didattico fornito agli Operatori di Polizia - recita: “Emerge, immediatamente, il contrasto tra l’art. 18 T.U.L.P.S. e l’art. 17 della Costituzione, il quale espressamente prevede invece che per le “per le riunioni anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso”. Perciò la Corte Costituzionale, con sentenza dell’8 aprile 1958, n. 27 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 18 T.U.L.P.S. nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico.
La domanda nr. 1 del questionario N non è tra quelle che la Commissione ha rilevato essere errata, così come nel decreto di reiterazione della prova scritta.

Questionario N - domanda nr. 5

È consentito agli operatori di polizia procedere all’acquisto di droga?
a) Sì, solo agli ufficiali di P.G.
b) Sì, solo agli ufficiali di P.G. nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
c) Sì, ma solo nell’ambito della ipotesi del cosiddetto “acquisto simulato”
d) Sì, sia agli ufficiali che agli agenti di P.G. nel corso di operazioni antidroga
Il correttore indica come risposta esatta la c) [=Sì, ma solo nell’ambito della ipotesi del cosiddetto “acquisto simulato”], ma la Commissione - come si rileva nel decreto di reiterazione della prova scritta - ha annullato tale domanda in quanto non ci sarebbe “nessuna risposta esatta”.
In realtà la risposta esatta c’è ed è la c), come giustamente indicato dal correttore.
Come si evince dall’allegato n. 2 per le integrazioni del comma 1 del modificato art. 97 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:
errata è la risposta a) – poiché possono procedere gli ufficiali di polizia giudiziaria anche per interposta persona
errata è la risposta b) – per il motivo di cui sopra e perché devono essere addetti alle unità specializzate antidroga
errata è la risposta d) – per gli stessi motivi di cui sopra
Corretta è la risposta c) – poiché la domanda è così formulata: ‘E’ consentito agli operatori di polizia(1) procedere all’acquisto di droga(2)?,
(1). SI: operatore di polizia è sia l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria che l’interposta persona di cui parla il comma 1 del modificato articolo 97 (che quindi può essere un operatore di Polizia di qualsiasi grado e ruolo).
(2). SI: l’acquisto di droga è consentito solo nell’ipotesi del cosiddetto ‘acquisto simulato’ della regolata Attività sotto copertura (titolo del modificato art. 97), in quanto l’acquisto di droga contemplato e ipotizzato nel comma 1 del modificato art.97 DPR 309/90 è sempre inteso come ‘acquisto simulato’, e giammai come ‘acquisto vero’, tant’è vero che nei processi e dalla stessa DCSA viene, comunque, riportato l’acquisto simulato nell’ambito dell’attività di sottocopertura.
L’acquisto citato nel comma 1 del modificato art. 97 rimane sempre un ‘acquisto simulato’, ovvero un ‘acquisto finto, inscenato’ e non di un ‘acquisto vero’. Così come, allo stesso modo, era citato anche nell’originario comma 1 dell’art.97, dove ‘acquisto simulato’ compariva solo nel titolo dell’articolo, ma nel corpo del testo vi si parlava solo di ‘acquisto’ che chiaramente era anche lì da intendere acquisto ‘simulato’ e non certamente acquisto ‘reale’.
Tratto dal sito Ufficiale della Polizia di Stato:
ATTIVITÀ DELLA D.C.S.A NEL 2009 – parte quinta pag. 269
(Omissis) Sostegno tecnico-logistico
“Fra le strategie volte a realizzare un contrasto sempre più efficace nei confronti delle organizzazioni criminali coinvolte nel narcotraffico, la D.C.S.A. ha incluso, sin dalla sua istituzione, il potenziamento e l’aggiornamento continuo del settore tecnico-logistico in modo da fornire alla rete dei servizi territoriali, specie nelle indagini di rilevanza nazionale ed internazionale, strumenti d’avanguardia così da ridurre l’impunità che i gruppi criminali dediti ai traffici illeciti tentano di conseguire, spesso con il ricorso ai mezzi messi a disposizione dalla moderna tecnologia.
In particolare, la notevole disponibilità di dotazioni tecniche aggiornate di altissimo livello e la specializzazione del personale della Sezione Mezzi Tecnici, consente di:
- garantire, nel corso delle procedure di “acquisto simulato” e “consegna controllata”, sia la necessaria cornice di sicurezza per l’agente sottocopertura, sia il costante monitoraggio degli stupefacenti in transito, ricorrendo, in entrambi i casi, anche all’uso di automezzi speciali muniti di apparati integrati per la trasmissione e ricezione di segnali audio/video/gps; (Omissis)”
La domanda nr. 5 del questionario N non era quindi da invalidare.

Questionario N - domanda nr. 17

Il delitto è preterintenzionale quando:
a) Vi è dolo per il reato base e colpa per quello ulteriore
b) Vi è dolo per entrambi i reati
c) L’evento è più grave di quello voluto
d) Si prescinde dal dolo o dalla colpa

Il correttore indica come risposta esatta la c) [=L’evento è più grave di quello voluto], ma la Commissione - come si rileva nel decreto di reiterazione della prova scritta - ha annullato tale domanda in quanto ci sarebbero “più risposte esatte”, la c) e la a) [=Vi è dolo per il reato base e colpa per quello ulteriore].

In realtà la risposta esatta è solo una ed è la c), come giustamente indicato dal correttore.

Il delitto preterintenzionale è disciplinato dall’art. 43 c.p. (elemento psicologico del reato), dove si legge: è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Da qui a rigor di logica bisogna partire al fine di individuare la risposta corretta che - come si è detto - senza ombra di dubbio è la c) [=L’evento è più grave di quello voluto].
La Commissione ha individuato tra le altre risposte almeno un’altra che potrebbe essere altrettanto esatta; tale individuazione è sicuramente da ricondursi ad argomentazioni basate su interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali dell’elemento psicologico del reato.
Ora, laddove il legislatore parla di preterintenzione, cosa si intende per “oltre l’intenzione”?
In dottrina e giurisprudenza esistono diversi indirizzi in ordine al problema se con tale modello di responsabilità si delinei un’ipotesi di dolo misto a responsabilità oggettiva, di dolo misto a colpa, ovvero di dolo del solo fatto minore.

Da qui è chiaro che la Commissione, in sede di revisione della domanda, ha individuato nella risposta a) [=Vi è dolo per il reato base e colpa per quello ulteriore] l’altra possibile risposta… ma giungendo a tale individuazione solo sulla base di un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che è contrastante con almeno altri due indirizzi dottrinali di cui almeno uno più recente.
Difatti una parte della giurisprudenza più recente (Cass. Sez. 5^, n.13114/02, Cass. Sez. 5^, n. 13673/2006) ha ritenuto che dalla lettura dell’art. 43 c.p., si possa solo desumere che è necessario il dolo del fatto minore, in quanto il legislatore sembra disinteressarsi del tutto dell’eventuale elemento psicologico che deve accompagnare l’evento più grave (tesi del dolo del fatto minore).

Tale tesi, in realtà, sembra avvicinarsi molto a quella della preterintenzione come dolo misto a responsabilità oggettiva, in quanto affermare che il legislatore si disinteressa dell’elemento psicologico del fatto più grave vuol dire, nella sostanza, limitare la valutazione del fatto al solo nesso causale tra condotta ed evento, senza alcuna ricerca dell’elemento psicologico che si traduce, evidentemente, in assenza di elemento psicologico e, quindi, de plano, in responsabilità oggettiva.

Già solo da questa nuova interpretazione escluderebbe la risposta di cui alla lettera a), senza contare poi che la tesi storicamente maggioritaria, facendo leva sul fatto che nella definizione legislativa manca una descrizione della partecipazione psicologica del soggetto agente alla causazione dell'evento più grave rispetto al fatto di reato di base voluto ed oggetto di rappresentazione, ha ritenuto che per il verificarsi di una fattispecie di natura preterintenzionale fosse sufficiente la semplice sussistenza del nesso di causalità materiale.
In questo modo, il delitto preterintenzionale viene riassorbito all'interno delle ipotesi di responsabilità oggettiva.
Appare chiaro, come precedentemente affermato, che pur volendo trovare un’altra risposta alla predetta domanda, si debba fare un percorso nel Diritto che è sempre controverso e discordante nelle sue teorie ed alla fine di sole teorie si parla.

Di seguito, un sunto di un ricorso al TAR, in cui è lo stesso Ministero che nella memoria dichiara: “che stante l’impossibilità di tener conto – in presenza di quiz a risposta multipla – di interpretazioni dottrinali e/o giurisprudenziali”...”omissis”...
T.A.R. Regione Lazio Sezione Prima Ter del 25 novembre 2010, ricorso N. 09517/2005 REG.RIC.
Un Assistente Capo della Polizia di Stato, aveva partecipato al Concorso per V. Sov.te indetto con D.M. 21/12/2004 (1640 posti). Lo stesso, non superava la prova scritta e pertanto non veniva inserito nell'elenco anagrafico dei candidati che hanno superato la prova. Il predetto, si rivolgeva al Tribunale Amministrativo competente per territorio (Lazio), in quanto riteneva di aver risposto esattamente a nr. 47 domande, avendo titolo ad essere riconosciuto idoneo al predetto concorso. Il Giudice Amministrativo con Sentenza depositata il 21Gennaio 2011, respingeva il Ricorso sulla base che le argomentazioni formulate risultavano infondate.
Avverso gli atti impugnati il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:alla domanda n. 36 – attinente gli atti riservati alla competenza esclusiva degli “ufficiali di polizia giudiziaria” – il ricorrente ha risposto annerendo la casella corrispondente alla lett. sub B), riguardante l’ “informativa di reato al P.M. di cui all’art. 347 del c.p.p.”. Dagli atti acquisiti in seguito all’accesso, il ricorrente ha potuto verificare che tale risposta è stata ritenuta errata, perché – a giudizio della Commissione esaminatrice – la risposta esatta era la D), contemplante il “sequestro del corpo di reato e delle cose a questo pertinenti, previsto dall’art. 354 del c.p.p.”. Tale interpretazione non può essere condivisa. Secondo quanto affermato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in merito agli artt. 347 e 354 c.p.p., la risposta sub B) non può, infatti, essere considerata errata. Ciò detto, il ricorrente – avendo già risposto esattamente a n. 47 domande - aveva titolo per raggiungere il punteggio minimo richiesto, pari a 60, ed essere, quindi, riconosciuto idoneo.

In data 13 maggio 2010 l’Amministrazione resistente ha, altresì, prodotto una memoria, riportante – in sintesi – il seguente contenuto: - la prova sostenuta dal ricorrente è stata correttamente valutata, non avendo l’interessato risposto ad un minimo di 48 domande su 80; - premesso che la valutazione della Commissione di esame ha carattere di giudizio di merito, insindacabile se non in quella macroscopica incongruenza che trasmodi, ictu oculi, in manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento di fatto, va escluso che la risposta B indicata dal ricorrente alla domanda n. 36 possa essere considerata esatta, stante l’impossibilità di tener conto – in presenza di quiz a risposta multipla – di interpretazioni dottrinali e/o giurisprudenziali.
All’udienza pubblica del 25 novembre 2010 il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO
1. Il Collegio ritiene di poter soprassedere sull’integrazione del contraddittorio, atteso che il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
E tra le motivazioni leggiamo:
Del resto, le argomentazioni del ricorrente - basate su interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali e sulla propria esperienza professionale - non valgono a supportare una diversa soluzione.
Nel caso in esame, si tratta di una prova consistente in una pluralità di domande a fronte delle quali sono state predisposte una pluralità di risposte preimpostate, solo una delle quali considerabile - ex ante - esatta.
Si è, dunque, in presenza di un metodo che impone di pervenire ad una sola risposta con immediatezza, concretezza ed obiettività, a detrimento di considerazioni o valutazioni argomentative atte a rivelare una disamina complessa dell’ipotesi prospettata e - per contro - con chiaro privilegio del profilo mnemonico.
In ragione di tali rilievi, se è chiara l’esigenza per l’autorità che elabora le domande di formulare quesiti semplici e diretti, in relazione ai quali una sola delle risposte succintamente formulate è quella esatta, è - del pari - evidente che anche il candidato deve mantenersi il più possibile ancorato alla lettera del dato normativo, non potendo ricorrere a strumenti interpretativi (ad esempio, ad un’ampia interpretazione logico-sistematica, ovvero tenendo conto di differenti tesi di dottrina e giurisprudenza); metodi che, ove seguiti, porterebbero a problematizzare la risposta e, addirittura, a poter ritenere esatta più di una risposta, in dipendenza di diversi presupposti argomentativi (cfr., tra le altre, TAR Campania, Napoli, n. 1165 del 2008). Ciò detto, lo strumento di verifica proposto dal ricorrente - basato, appunto, su una argomentazione, per così dire, complessa, che tiene conto di interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali e di esperienze personali - non può trovare spazi, tenuto conto che la natura stessa delle prove - contemplanti domande a risposta multipla - non può che imporre uno stretto ancoraggio all’evidenza letterale del dato normativo, senza rilevanza alcuna di iter argomentativi complessi attraverso i quali giungere all’estrapolazione della norma.
In definitiva, le censure formulate sono infondate.
La domanda nr. 17 del questionario N non era quindi da invalidare.

Questionario N - domanda nr. 27

Per reati in corso di esecuzione che legittimano l'uso delle armi, si intende:
a) I reati che abbiano raggiunto lo stadio del tentativo
b) Anche i reati in fase di preparazione od ideazione, prima ancora che si possa configurare un tentativo
c) Anche i reati che si siano ormai consumati
d) I reati permanenti
Il correttore indica come risposta esatta la a) [=I reati che abbiano raggiunto lo stadio del tentativo].
In realtà la risposta esatta potrebbe essere anche la d) [=I reati permanenti].
L’uso legittimo delle armi è disciplinato difatti dall’art. 53 del codice penale il quale recita che “…non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, di sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”.
Nel nostro Ordinamento penale sono previste diverse figure del reato permanente tra i quali il sequestro di persona.
La domanda nr. 27 del questionario N non è tra quelle che la Commissione ha rilevato essere errata, così come nel decreto di reiterazione della prova scritta.

Questionario N - domanda nr. 28

Gli appartenenti alla Polizia di Stato possono invocare, quando fanno uso delle armi, l'esercizio di un diritto, l'adempimento di un dovere o la legittima difesa?
a) Sì, perché sono cause di giustificazione che si applicano a chiunque
b) No, perché per loro l'uso legittimo delle armi esclude altre cause di giustificazione
c) No, perché un appartenente alla P. di S. ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo
d) No, perché un appartenente alla P. di S. non può mai invocare la legittima difesa
Il correttore indica come risposta esatta la a) [=Sì, perché sono cause di giustificazione che si applicano a chiunque].

In realtà l’unica risposta corretta è la b) [=No, perché per loro l'uso legittimo delle armi esclude altre cause di giustificazione] in quanto l’art.53 c.p. recita che l’uso legittimo delle armi è una causa di giustificazione che si riferisce al pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere (contemplato nell’art.51 c.p.) del proprio ufficio fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza (art. 52 c.p. difesa legittima) all'Autorità.
Errata è la risposta a): anche perché l'adempimento di un dovere non si applica a chiunque
Errata è la risposta c): affermazione senza alcun riscontro
Errata è la risposta d): non vera perché la legittima difesa (vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza) è già contemplata nell’art. 53.
La domanda nr. 28 del questionario N non è tra quelle che la Commissione ha rilevato essere errata, così come nel decreto di reiterazione della prova scritta.

Questionario N - domanda nr. 29

Tizio scaraventa Caio nell'acqua di un canale, con l'intenzione di ucciderlo. Successivamente, vedendolo annaspare e chiedere aiuto, si pente e si getta in acqua per salvarlo, ma Caio annega. Tizio risponde di:
a) Di omicidio volontario, ma beneficia di un'attenuante
b) Tentato omicidio
c) Omicidio volontario
d) Di nessun reato, perché ha fatto il possibile perché l'evento non si verificasse
Il correttore indica come risposta esatta la a) [=Di omicidio volontario, ma beneficia di un'attenuante].
In realtà la risposta esatta è la c) [=Omicidio volontario].
Nel Titolo XII ‘DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA’, il reato di OMICIDIO è previsto dall’art. 575 c.p. con le circostanze aggravanti previste dagli artt.576 e 577. Quindi per le ATTENUANTI relative al reato di OMICIDIO bisognerebbe applicare quelle delle CIRCOSTANZE ATTENUANTI COMUNI (art. 62 c.p.), che in questo caso potrebbe solo rifarsi al comma 6 dello stesso articolo: “Essersi prima del giudizio e fuori dal caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’art.56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato”; cosa che, però, non si verifica perché Caio muore, quindi non c’è stata né elisione (cioè eliminazione) e né attenuazione (diminuzione o riduzione) delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
La domanda nr. 29 del questionario N non è tra quelle che la Commissione ha rilevato essere errata, così come nel decreto di reiterazione della prova scritta.

Questionario N - domanda nr. 32

Il gestore di un garage che si appropria di un'automobile avuta in deposito risponde di:
a) Furto
c) Furto d'uso b) Appropriazione indebita
d) Furto aggravato

Il correttore indica come risposta esatta la d) [=Furto aggravato].
In realtà la risposta esatta è la b) [=Appropriazione indebita].
Il reato di furto, difatti, è disciplinato dall’art. 624 del codice penale, il quale afferma che “Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516. Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.”; le circostanze aggravanti sono invece statuite dal successivo art. 625 c.p. il quale recita:
“La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032:
1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione (…soppresso…)
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza;
5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
8 bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
8 ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.”.
Tuttavia,
1) Il gestore del garage, per commettere il fatto, non si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione (che potrebbe anche essere un garage, ma in questo caso l’agente ne è il gestore e quindi nè si introduce e nè si trattiene);
2) Il gestore del garage non usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) Il gestore del garage non porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) Il gestore del garage non ha commesso il fatto con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;
5) Il gestore del garage non ha commesso il fatto, con tre o più persone, o anche da solo, travisato o simulando la qualità di pubblico ufficiale o d’incaricato di un pubblico servizio;
6) Il gestore del garage non ha commesso il fatto sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrano cibi o bevande;
7) Il gestore del garage non ha commesso il fatto su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici (ad esempio locali di proprietà dello Stato o della pubblica amministrazione, stazioni ferroviarie, istituti penitenziari, scuole, ospedali, caserme, etc…), o sottoposte a sequestro o a pignoramento (l’auto non è né sequestrata, né pignorata), o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (l’auto è nel garage da lui gestito e non ad es. in una pubblica via), o destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza (l’auto non era stata designata per nessuno di questi servizi);
8) Il gestore del garage non ha commesso il fatto su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8 bis) Il gestore del garage non ha commesso il fatto all’interno di mezzi di trasporto pubblico;
8 ter) Il gestore del garage non ha commesso il fatto nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.”.
Nell’ipotesi prospettata dalla domanda nr. 32 del questionario N, si configura invece il reato di appropriazione indebita che a mente dell’art. 646 del codice penale, sussiste quando taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (da intendersi come mera detenzione, ovvero, in giurispr., avere la disponibilità di qualcosa senza possederlo).
L'appropriazione indebita è un reato disciplinato dall'art.646 c.p., molto affine al furto, ma differente per il fatto che nel secondo c'è un impossessamento della cosa altrui, mentre nel reato in questione la cosa è già nel possesso del reo, che però ne dispone quale detentore.
La domanda nr. 29 del questionario N non è tra quelle che la Commissione ha rilevato essere errata, così come nel decreto di reiterazione della prova scritta.

Questionario N - domanda nr. 57

Il responsabile di un ufficio deve programmare i turni di fruizione delle ferie del personale avendo cura che il numero dei congedi non superi di massima l’aliquota di:
a) 1\3 della forza effettiva di ciascun ruolo
b) 1\4 della forza effettiva
c) 1\5 della forza effettiva di ciascun ruolo
d) 1\3 della forza effettiva
Il correttore indica come risposta esatta la b) [=1\4 della forza effettiva].
In realtà nessuna delle possibili risposte è esatta.
Il D.P.R. n. 782 del 25.10.1985 (Approvazione del regolamento di servizio dell’Amministrazione della pubblica sicurezza), statuisce difatti all’art. 59 (CONGEDO ORDINARIO) che “Il responsabile di ogni ufficio, reparto o istituto della Polizia di Stato, sulla base delle domande degli interessati, deve programmare i turni di fruizione delle ferie in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, avendo cura che il numero dei congedi ordinari non superi, di massima, 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo”
La risposta esatta sarebbe dovuta essere 1/4 della forza effettiva di ciascun ruolo
La domanda nr. 27 del questionario N non è tra quelle che la Commissione ha rilevato essere errata, così come nel decreto di reiterazione della prova scritta.

Questionario N - domanda nr. 73

Il Friuli Venezia Giulia a sud confina con…
a) Il mare Adriatico
c) L’Istria b) Il Veneto
d) La Dalmazia

Il correttore indica come risposta esatta la nr. a) [=Il mare Adriatico], ma la Commissione - come si rileva nel decreto di reiterazione della prova scritta - ha annullato tale domanda in quanto ci sarebbero “più risposte esatte”.
In realtà la risposta esatta è solo una ed è la a), come giustamente indicato dal correttore.
Il ‘SUD’ indica il 180° grado dal NORD, quindi a quest’ultimo è perpendicolare e lontano di 180°.
PER CUI AL SUD - OVVERO AL 180° GRADO DAL NORD - DEL FRIULI VENEZIA GIULIA VI E’ SOLO IL MAR ADRIATICO
Poi invece a Est-Sud-Est confina con la Slovenia e ad Ovest-Sud-Ovest con il Veneto e a Nord con l’Austria.
Il Friuli Venezia Giulia, QUINDI, indiscutibilmente confina: Austria (NORD), Slovenia (EST-SUD-EST), mare Adriatico (SUD), Veneto (OVEST-SUD-OVEST).
A tal proposito viene ricordata come è formata la ROSA DEI VENTI:
La rosa dei venti più semplice è quella a 4 punte formata dai soli quattro punti cardinali:
• Nord (N 0°) anche detto settentrione o mezzanotte
• Est (E 90°) anche detto oriente o levante
• Sud (S 180°) anche detto meridione
• Ovest (W 270°) anche detto occidente o ponente
Tra i quattro punti cardinali principali si possono fissare 4 punti intermedi:
• Nord-est (NE 45°)
• Sud-est (SE 135°)
• Sud-ovest (SW 225°)
• Nord-ovest (NW 315°)
Punto cardinale Abbreviazione Gradi
Nord N 0°
Nord-est NE 45°
Est E 90°
Sud-est SE 135°
Sud S 180°
Sud-ovest SW 225°
Ovest W 270°
Nord-ovest NW 315°
Quindi, ripetendolo, il Sud è indicato, dalla Rosa dei Venti, al 180° grado dal Nord, per cui al Sud del Friuli Venezia Giulia, cioè al 180° grado dal Nord, c’è solo il Mar Adriatico.
La domanda nr. 73 del questionario N non era quindi da invalidare.
Le menzionate segnalazioni, le cui osservazioni sono da noi condivise, vengono riportate per come ci sono giunte direttamente da tanti colleghi che hanno preso parte al concorso in argomento.
Auspichiamo in un Sua cortese attenzione, Gent.mo Signor Capo della Polizia, ritenendo che è meglio interrompere la ripetizione della prova piuttosto che obbligare il personale a ricorrere al giudice amministrativo e l’Amministrazione ad una pessima figura … e probabilmente non solo.

In attesa di cortese riscontro, l’occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Con sincera e profonda stima,
Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari


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