Coisp Calabria: chiarimenti utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale per le forze di polizia
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AL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA
On. Giuseppe Scopelliti
ALL’ASSESSORE REGIONALE AI TRASPORTI
On. Luigi Fedele
AL DIRETTORE GENERALE FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Dott. Giuseppe Lo Feudo
E, per conoscenza:
AI SIGG. QUESTORI DI
Catanzaro - Reggio Calabria – Vibo Valentia – Cosenza – Crotone
CATANZARO 26 GENNAIO 2013 - Sull’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale per le Forze di Polizia, nonostante la Legge Regionale n. 67 del 27 dicembre u.s., ancora una disattenta interpretazione.
Richiesta chiarimenti su un’assurda pretesa di “autocertificazione”.
Gentilissimi rappresentanti della Regione Calabria e dell’Azienda Ferrovie della Calabria,
ancora una volta duole ribadire la miope, sommaria e disattenta interpretazione della normativa in materia, peraltro recentemente integrata per effetto della disposizione contenuta nell'art.5 della Legge Regionale n.67 del 27.12.2012.
E invero, se finalmente sembrava essere fugato ogni dubbio in merito all’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico locale da parte degli Appartenenti alla Polizia di Stato ed a tutte le Forze di Polizia in servizio attivo, si continua ad assistere a prese di posizione di tipo amministrativo assolutamente contrastanti e fuorvianti.
In particolare, risulta che l’Azienda Ferrovie della Calabria richieda al singolo Poliziotto ed ogni altro Operatore delle Forze di Polizia, per ogni singola fruizione del servizio di trasporto in argomento, di rilasciare una sorta di “autocertificazione” attestante che il suo viaggio è effettuato “in servizio di pubblica sicurezza”. Tant’è!!! Appare a tal punto quasi paradossale che si richieda tale ulteriore specificazione, a prescindere dalla disponibilità del tesserino di riconoscimento che giustamente deve essere in possesso del “Poliziotto – fruitore” e che esaustivamente comprova l’esistenza delle condizioni richieste per disporre dell’agevolazione tariffaria prevista e regolamentata dalle vigenti disposizioni sopra richiamate.
Probabilmente vale la pena precisare, ove mai fosse necessario, che il 5° comma dell’art.22 della Legge Regionale 23/99, fatta salva l'ultima novella introdotta con l'art.5 della Legge Regionale 67/2012, quando richiede che l’Operatore di Polizia debba essere in servizio di Pubblica Sicurezza non fa altro che affermare, pleonasticamente, che il dipendente sia in servizio “attivo” (quindi non in quiescenza o, per esempio, esonerato).
Si è già avuto modo, nelle nostre precedenti note di corrispondenza con lo stesso oggetto di discussione, di evidenziare che l’Appartenente ai ruoli della Polizia di Stato o delle altre Forze di Polizia è permanentemente chiamato ad adempiere alla funzione di Tutore dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, indipendentemente dalla specifica e quotidiana tipologia del servizio espletato.
In sostanza, il compito istituzionale del Poliziotto o di un altro Operatore di Polizia non è “ad orologeria” ma implica un obbligo generale di osservanza delle leggi che tutelano l’Ordine e la Sicurezza della collettività e che comportano un dovere di attivazione, in qualsiasi situazione di rischio, temporalmente non circoscrivibile alla giornata lavorativa o al cosiddetto turno di servizio, e la cui omissione costituirebbe un comportamento disciplinarmente sanzionabile oltre, nei casi più gravi, alle eventuali valutazioni sotto il profilo penale.
Speriamo di essere riusciti a fare intendere che le descritte prerogative non possono certamente essere riduttivamente “autocertificate”(?!), parificandole, in tal guisa, semplicisticamente alle ipotesi previste dal D.P.R. 403/98 e successive modificazioni (Legge Bassanini).
Senza considerare l’aspetto della riservatezza dell’attività di Polizia che obbligatoriamente deve essere osservato e preservato da ciascun Operatore!
Nel dare atto della sensibilità dimostrata, si resta in fiduciosa attesa di riscontro, con l'auspicio di una illuminata definizione della vicenda.[MORE]
Il Segretario Generale Regionale del Co.I.S.P.
Giuseppe Brugnano