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STRASBURGO, 22 GIUGNO – Per la seconda volta la Corte di Strasburgo condanna il nostro Paese per gli atti di tortura perpetrati dalle forze dell’ordine nella notte tra il 20 e 21 luglio 2001 nella scuola Diaz, ai margini del G8 di Genova, ai danni di diverse persone. “Le leggi italiane sono inadeguate a punire e quindi pervenire gli atti di tortura commessi dalle forze dell’ordine”, la sentenza. La Corte ha anche condannato l’Italia per non aver punito in modo adeguato i responsabili di quanto accaduto a Genova. [MORE]
La sentenza stabilisce che i ricorrenti furono torturati, i responsabili non puniti adeguatamente e l’assenza di una norma contro la tortura nell’ordinamento italiano. La Corte di Strasburgo ha inoltre riconosciuto 29 indennizzi che variano dai 45 ai 55 mila euro per danni morali. Davanti ai giudici sono pendenti altri ricorsi incentrati sui fatti della Diaz e di Bolzaneto, la caserma nella quale vennero portate decine di persone prelevate dalla scuola di Genova e che subirono torture e umiliazioni durante tutta la notte. Si tratta di ricorrenti che non hanno rifiutato il patteggiamento offerto dal governo italiano ad altre vittime di Genova 2001.
La prima durissima sentenza, emessa all’unanimità, era del 2015 e biasimava l’Italia per le torture perpetrate dalle forze dell’ordine nei confronti di cittadini inermi, ma anche per non avere nel proprio ordinamento una legge che punisca la tortura. La sentenza di oggi ricalca quella prima condanna e arriva un giorno dopo la lettera alle autorità italiane con cui il commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks, esprime preoccupazioni per il testo ora all’esame del Parlamento italiano, affermando che è difforme dalle convenzioni Onu. Il commissario punta il dito in particolare sul fatto che, nell’attuale versione del ddl, affinché si possa configurare il reato di tortura occorre che la persona abbia compiuto gli atti di grave violenza, o minacce o crudeltà diverse volte, o abbia sottoposto la vittima a trattamenti inumani e degradanti. Inoltre la legge prevede che la tortura psicologica esista solo nei casi in cui si possa stabilire che la vittima ha subito un trauma psicologico. " Dato che l’attuale testo sembra divergere dalla definizione di tortura data dall’art. 1 della Convenzione Onu anche sotto altri aspetti", il commissario afferma di essere preoccupato che se la legge sarà approvata così com'è, certi casi di tortura o trattamenti o punizioni degradanti o inumani non potranno essere perseguiti "creando quindi delle potenziali scappatoie per l'impunità". Il commissario evidenzia inoltre l'importanza di assicurare che "l'ampia definizione di tortura, che ricomprende gli atti commessi da privati cittadini, non si traduca in un indebolimento della protezione contro la tortura commessa da funzionari dello Stato, data la particolare gravità di questa violazione dei diritti umani".
Naturalmente quindi per il Consiglio d’Europa le «nuove disposizioni dovrebbero prevedere pene adeguate» e, come impongono tutti gli organismi internazionali e le Convenzioni che l’Italia ha firmato e ratificato ormai 28 anni fa, la nuova fattispecie di reato non deve essere «soggetta a prescrizione», né deve essere «possibile emanare in questi casi misure di clemenza, amnistia, perdono o sospensione della sentenza. Parimenti, non vanno previsti limiti temporali alla facoltà delle vittime di ottenere misure di risarcimento».
Fonte immagine:news.you-ng.it
Alessia Panariello