Trovato in possesso di droga, contatta lo spacciatore: si configura il reato di favoreggiamento?
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CROTONE, 14 GENNAIO - Inequivocabile la condotta dell’uomo che ha fornito il numero di telefono dello spacciatore alle forze dell’ordine, ma, contemporaneamente, lo ha contattato dicendogli di non chiamarlo più e di buttar via la scheda telefonica. Illogico sostenere che la chiamata sia stata frutto di paura per i controlli subiti e, pertanto, risulta legittima la condanna di favoreggiamento personale. [MORE]
Ciò è quanto stabilito dalla Suprema Corte di cassazione, sez. VI Penale, con la sentenza n. 492777/2015, depositata il 14 dicembre.
Un uomo, tenuto sotto controllo, viene fermato e trovato in possesso di stupefacente appena acquistato. Per alleggerire la sua posizione, decide di collaborare con le forze dell’ordine per l’individuazione dello spacciatore fornendo il numero di cellulare utilizzato abitualmente dallo stesso. Ciò consente alle forze dell’ordine di effettuare le intercettazioni e da queste si scopre che l’aiuto offerto dall’uomo, in realtà, è solo una finzione poiché contemporaneamente chiama il fornitore dello stupefacente dicendogli di “non contattarlo più” e di “liberarsi della scheda telefonica utilizzata” di solito.
Per i Giudici di merito, data la condotta tenuta dal consumatore di droga, legittima è la contestazione del reato di favoreggiamento personale ed irrilevante è il fatto che alla fine lo spacciatore sia stato individuato comunque.
Tale visione viene condivisa dalla Corte di Cassazione, secondo la quale pare indubbia la «condotta» tenuta dall’uomo, in quanto questi ha evidentemente favorito il proprio fornitore di droga. Infatti, l’uomo, fermato dagli agenti immeditatamente dopo l’acquisto della sostanza stupefacente, ha fornito il numero telefonico del proprio spacciatore, però, allo stesso tempo, ha provveduto ad avvertirlo della necessità di disfarsi della scheda telefonica con il chiaro obiettivo di evitare la sua identificazione.
Secondo la tesi difensiva, l’uomo avrebbe contattato il fornitore per chiedergli di non chiamarlo più, in quanto spaventato dai controlli subiti. A smentire questa ricostruzione sono le intercettazioni da cui emerge che, dopo il controllo, l’uomo chiamò una prima volta il suo fornitore intimandogli di liberarsi della scheda e, successivamente, fece una seconda chiamata per verificare l’esecuzione della disposizione appena impartita. Tutto ciò conduce alla conferma della condanna per il «favoreggiamento» realizzato nei confronti dello spacciatore.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express