Ticket e visite specialistiche, verificate la scadenza per certificazione reddito
Salute Lazio

Ticket e visite specialistiche, verificate la scadenza per certificazione reddito

mercoledì 21 settembre, 2011

ROMA, 21 SETTEMBRE 2011- Con la reitroduzione dei ticket sanitari, le Regioni hanno posto in essere in vigore nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito. Per quanto concerne, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione, contraddistinta con codice E02, deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza, la quale provvederà a rilasciare all’utente un apposito attestato.[MORE]

 

Questa è necessaria perché, la mancata certificazione del reddito ad opera del proprio medico curante, implicherà il conseguente inserimento nelle fasce più alte, sia per quanto riguarda il pagamento di ticket e prestazioni specialistiche.


Poichè, sul web circolano notizie di varia natura, secondo cui alcune Regioni avrebbero fissato delle date si scadenza per la presentazione della documentazione necessaria per l’esenzione( nonostante sul sito del Ministero della Salute non vi sia alcun accenno in tal senso), è consigliabile rivolgersi alla Asl e ai distretti sanitari di competenza, alle farmacie, al medico curante o al Caaf, per avere tutti i chiarimenti necessari.


 Ecco quanto pubblicato sul sito del Ministero della Salute in riferimento all’esenzione per reddito:


“Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).


In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate.


Categorie di esenti:


• Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)
• Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02)
• Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico  (CODICE E03)
• Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04)


Note
1. Per "nucleo familiare" deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico.
2. Per "familiari a carico" si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).
3. Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.
4. Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione, riferito all'anno precedente.
5. Il termine "disoccupato" è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

 

Rosy Merola


Autore
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