Tar: l’elezione del sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio è avvenuta in modo legittimo
Cronaca Calabria Catanzaro

Tar: l’elezione del sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio è avvenuta in modo legittimo

giovedì 16 luglio, 2020

Per il Tar della Calabria l’elezione del sindaco di Cropani, Raffaele Mercurio, è avvenuta in modo legittimo. Stessa sorte per il consiglio comunale.
CATANZARO 16 LUG - Il Tribunale amministrativo ha infatti respinto il ricorso presentato da Luigi Le Pera, candidato a sindaco della lista Cropani bene Comune. Le Pera era difeso da Francesco Pullano, il Comune da Giuseppe Pitaro e Mercurio da Gaetano Liperoti.

Le Pera aveva presentato il ricorso con il quale chiedeva l’annullamento del verbale dei presidenti delle sezioni nell’elezione del sindaco e del Consiglio Comunale, i verbali delle operazioni elettorali, l’annullamento del risultato delle urne con conseguenziale rinnovo delle operazioni elettorali, limitatamente alle sezioni per le quali il risultato sarebbe stato illegittimo con conseguente modifica del risultato delle elezioni, previo accertamento della validità di alcuni dei voti annullati alla lista 2 e l’accertamento dell’illegittimità di alcuni voti assegnati alla lista 1.

Dopo lo scrutinio, Mercurio è risultato vincitore della tornata e quindi proclamato sindaco con appena uno scarto di 6 preferenze alla cui lista “NuovaMente Cropani Rinasce” sono stati attribuiti 1462 voti contro i 1456 della lista “Cropani bene Comune” di Luigi Le Pera.

I giudici amministrativi, dopo aver esaminato le carte e avendo riscontrato “la presenza di tre sole schede contenenti le caratteristiche di cui si duole parte ricorrente”, non hanno trovato elementi che potessero comprovare “vizi di legittimità idonei a determinare la riedizione totale o parziale del procedimento elettorale ovvero una modifica dell’esito e conseguente proclamazione del deducente alla carica di sindaco, e ciò in considerazione dei 6 voti di differenza tra i due candidati a Sindaco, che non consentono il superamento della prova di resistenza vigente in materia di contenzioso elettorale”. (Cn24tv)

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Repubblica Italiana in nome del popolo italiano Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1904 del 2019, proposto da:

Luigi Le Pera, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Pullano, con domicilio

digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cropani, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Pitaro, con domicilio digitale come da

p.e.c. da Registri di Giustizia;

Ministero dell’Interno - Ufficio Elettorale Centrale, non costituiti in giudizio;

nei confronti

di Raffaele Mercurio, Paolo Colosimo, Francesco Lepera, Dario Mercurio,

Pasquale Riccio, Domenico Logozzo, Vincenzo Commisso, Maria Borelli,

Giuseppina Ruffo, rappresentati e difesi dall’Avv. Gaetano Liperoti, con domicilio

digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Salvatore Loccisano, Anita Brescia, Nicola Lentini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

N. 01904/2019 REG.RIC.

riguardo al ricorso introduttivo:

- del verbale del giorno 11.11.2019 dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni nella

elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cropani, con il quale è

stato illegittimamente ed erroneamente proclamato il candidato Raffaele Mercurio

alla carica di Sindaco e con il quale sono stati proclamati i Consiglieri comunali i

Sig.ri Paolo Colosimo, Francesco Lepera, Dario Mercurio, Pasquale Riccio,

Domenico Logozzo, Vincenzo Commisso, Maria Borelli, Giuseppina Ruffo,

Salvatore Loccisano, Anita Brescia, Nicola Lentini;

- dei verbali delle operazioni elettorali relative alle Sezioni/seggi elettorali nelle

quali si sono svolte le elezioni del Sindaco e dei Consiglieri comunali di Cropani,

in uno ad ogni altro atto delle operazioni elettorali svoltesi nei giorni 10 ed

11.11.2019, nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale con

conseguente rinnovo delle stesse;

in via gradata,

per l’annullamento del risultato delle elezioni, con conseguenziale rinnovo delle

operazioni elettorali, limitatamente alle Sezioni per le quali il risultato elettorale

risulta illegittimo, con ogni conseguenziale statuizione;

in via ancor più gradata,

per la modifica del risultato delle consultazioni elettorali previo accertamento della

validità di alcuni dei voti annullati alla lista n. 2 e l’accertamento dell’illegittimità

di alcuni voti assegnati alla lista n. 1;

per l’annullamento

riguardo al ricorso incidentale presentato dai Sig.ri Raffaele Mercurio, Paolo

Colosimo, Francesco Lepera, Dario Mercurio, Pasquale Riccio, Domenico

Logozzo, Vincenzo Commisso, Maria Borelli, Giuseppina Ruffo:

- del verbale delle operazioni dell’adunanza dei Presidenti delle Sezioni del giorno

11.11.2019 nella parte in cui ha attribuito alla lista n. 2, n. 1456 voti in luogo di n.

1420 voti.

N. 01904/2019 REG.RIC.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cropani, di Raffaele

Mercurio, Paolo Colosimo, Francesco Lepera, Dario Mercurio, Pasquale Riccio,

Domenico Logozzo, Vincenzo Commisso, Maria Borelli e di Giuseppina Ruffo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 il Dott. Arturo Levato e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, mediante collegamento da

remoto ai sensi dell’art. 4 d.l. 28/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Sig. Luigi Le Pera, nella qualità di candidato a Sindaco per la lista n. 2

“Cropani bene Comune” ha impugnato, ex art. 130 c.p.a., il verbale di

proclamazione degli eletti del giorno 11.11.2019 alla carica di Sindaco del Comune

di Cropani e i verbali inerenti alle operazioni elettorali effettuate nelle cinque

Sezioni il 10.11.2019, per ottenere l'annullamento degli stessi, con conseguente

rinnovazione delle operazioni, instando altresì, in via gradata, per il rinnovo delle

operazioni elettorali limitatamente alle sezioni per le quali sia accertata

l’illegittimità dell’esito elettorale ed in via ulteriormente gradata per la modifica del

risultato delle consultazioni elettorali, previo accertamento della validità di alcuni

dei voti annullati alla lista n. 2 “Cropani bene Comune” e dell’illegittimità di alcuni

voti assegnati alla lista n. 1 “NuovaMente Cropani Rinasce”.

Rileva il ricorrente che a seguito dello scrutinio è risultato vittorioso e proclamato

Sindaco -con uno scarto di 6 preferenze- il Sig. Raffaele Mercurio, alla cui lista

“NuovaMente Cropani Rinasce” sono stati attribuiti 1462 voti, contro i 1456 voti

della lista “Cropani bene Comune” di Luigi Le Pera.

L’esponente lamenta quindi nello specifico:

i) in riferimento alla Sezione n. 1, con la censura sub D), la presenza di 1 una

N. 01904/2019 REG.RIC.

scheda scrutinata in più rispetto al numero di elettori votanti, in quanto avrebbero

votato 559 elettori a fronte di 560 schede scrutinate, configurandosi quindi il

fenomeno della c.d. “scheda ballerina”;

ii) in riferimento alla Sezione n. 1, con la censura sub E), la presenza di 4 «schede

nelle quali la preferenza attribuita al candidato consigliere Franco Lepera (della

lista n° 1 collegata al Mercurio) vede la apposizione di un “trattino” ovvero di un

“punto” tra il nome ed il cognome» nonchè di 1 «scheda elettorale contenente il

voto a favore del candidato “Paolo Cosimo (bico)” in cui sono state anche messe

le parentesi con il soprannome»;

iii) in riferimento alla Sezione n. 2, l’attribuzione al candidato a Sindaco Mercurio

di 1 voto “contenuto in una scheda elettorale in cui vi era una scritta

assolutamente illeggibile nella parte dedicata alle preferenze al candidato

Consigliere comunale collegato al candidato sindaco Mercurio”;

iv) in riferimento alla Sezione n. 3, la presenza di 5 schede relative al candidato

Franco Lepera contenenti «il voto espresso ora con il “puntino” ora con il

“trattino” tra il nome del cognome», nonchè di 1 «scheda in cui il “trattino” è

stato espresso all'interno del nome di battesimo in particolare è stato scritto

“Fran-co Lepera”»;

v) in riferimento alla Sezione n. 4, l'illegittimo annullamento di 1 “scheda elettorale

contenente una doppia espressione di voto ed in particolare, era stata apposta una

X sul simbolo della lista numero 2, la preferenza al candidato consigliere Paola

Rubino (sempre della lista 2) nonché una ulteriore X sul nome del candidato

sindaco Luigi Le Pera”;

vi) in riferimento alla Sezione n. 5, l’attribuzione di 1 voto al candidato Mercurio

«contenuto in una scheda elettorale in cui vi era, nella parte dedicata alle

preferenze al candidato Consigliere comunale collegato al candidato sindaco

Mercurio, il nominativo “Ricca Pasquale” che, però, non era assolutamente

candidato alla competizione elettorale» e, inoltre, la presenza di 4 «schede

elettorali sempre a favore del solo e medesimo candidato Franco Lepera contenenti

N. 01904/2019 REG.RIC.

il voto espresso ora con il “puntino” ora con il “trattino” tra il nome del

cognome»;

vii) in riferimento alla Sezione n. 5, la decisione del presidente della sezione, che

durante lo spoglio ha provveduto ad accantonare temporaneamente 10 schede

elettorali, cinque per lista, “provvedendo, alla fine dello scrutinio,

salomonicamente a non riconoscere alcun voto di preferenza ai consiglieri

comunali ed assegnando, invece, le 10 schede (5 per ogni candidato sindaco) senza

statuire, però, sulla nullità della scheda”, nonchè quanto «risultante dal verbale

delle operazioni dove, a pagina 34 viene attestata la nullità di ben 14 schede

elettorali perché “non conformi al modello previsto dal decreto del Ministro

dell'Interno 24 gennaio 2014 … o che non portano il bollo della sezione o la firma

dello scrutatore», circostanza che, ove confermata in sede di verificazione,

inficerebbe l'esito stesso dell'intera elezione, perché sarebbe pienamente provata

l'utilizzazione di schede elettorali difformi da quelle in dotazione alla sezione.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Cropani.

L’Ente territoriale ha eccepito l’inammissibilità nella domanda annullatoria, stante

il mancato superamento della prova di resistenza, e prospettato l’infondatezza delle

censure, concludendo quindi per la reiezione del gravame.

3. Con ricorso incidentale Raffaele Mercurio, in qualità di Sindaco del Comune di

Cropani, ed i Consiglieri comunali eletti nella lista n. 1 “NuovaMente Cropani

Rinasce”, Paolo Colosimo, Francesco Lepera, Dario Mercurio, Pasquale Riccio,

Domenico Logozzo, Vincenzo Commisso, Maria Borelli e Giuseppina Ruffo

denunciano l’illegittima attribuzione al candidato Luigi Le Pera, nelle cinque

Sezioni, di 36 voti, per come analiticamente descritti nei motivi di gravame,

chiedendo la conseguente riduzione dei voti assegnati alla lista n. 2 “Cropani bene

Comune” da 1456 a 1420.

4. In esito all’udienza pubblica del 4.02.2020 è stata disposta con l’ordinanza n. 208

una verificazione a cura del Prefetto di Catanzaro, diretta al riesame delle tabelle di

N. 01904/2019 REG.RIC.

scrutinio, dei verbali e delle schede scrutinate nelle menzionate Sezioni, nonchè di

ogni altro documento considerato utile.

4.1. Il 28.05.2020 sono stati prodotti gli esiti della verificazione, con relativa

documentazione.

5. All’udienza del 7 luglio 2020, in prossimità della quale la parti hanno depositato

memorie difensive, la causa è stata trattenuta un decisione.

6. Ai fini del decidere, è necessario prendere le mosse dai verbali delle operazioni

elettorali, dagli esiti della verificazione, svoltasi in contraddittorio con le parti

costituite, e dai relativi allegati.

In particolare, con riferimento alla Sezione n. 1 risulta:

- un numero totale di votanti pari a 560, coerente con il numero delle schede

scrutinate riportato a verbale e che la somma fra le schede autenticate utilizzate,

560, le schede autenticate non utilizzate, 219, e le schede non autenticate residue,

69, dati indicati a verbale, è pari a 848, cifra corrispondente al numero delle schede

originariamente consegnate all’ufficio elettorale di sezione;

- che non è stata rinvenuta la presenza di 4 «schede nelle quali la preferenza

attribuita al candidato consigliere Franco Lepera (della lista n° 1 collegata al

Mercurio) vede la apposizione di un “trattino” ovvero di un “punto” tra il nome

ed il cognome»;

- la presenza di 1 «scheda elettorale contenente il voto a favore del candidato

“Paolo Cosimo (bico)” in cui sono state anche messe le parentesi con il

soprannome»;

- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda

recante, nello spazio dedicato all’espressione del voto di preferenza, scritte

illeggibili;

Con riferimento alla Sezione n. 2 risulta:

- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 1 candidato Raffaele Mercurio, di 1

“scheda elettorale in cui vi era una scritta assolutamente illeggibile nella parte

dedicata alle preferenze al candidato Consigliere comunale collegato al candidato

N. 01904/2019 REG.RIC.

sindaco Mercurio”;

- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda

recante, nello spazio dedicato all’espressione del voto di preferenza, la scritta

“Loccisano Francesco”, preferenza poi attribuita al candidato “Loccisano

Salvatore”;

Con riferimento alla Sezione n. 3 risulta:

- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda

contenente un punto tra il nome e il cognome; la presenza di una scheda con scritta

illeggibile; la presenza di 1 scheda con la scritta “maico”; la presenza di 4 schede

con il nome “Verdiglione”; la presenza di 99 schede con il none “Virdiglione”.

Con riferimento alla Sezione n. 4 risulta:

- che non è stata rinvenuta alcuna scheda elettorale contenente la doppia

espressione di voto;

- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 1 scheda

contenente, nello spazio dedicato all’espressione di voto di preferenza, la scritta

“Greco Raffaele”, pur non essendoci in lista un candidato con tale nome e

cognome; la presenza di 8 schede recanti segni di riconoscimento in corrispondenza

del voto di preferenza; la presenza di 1 scheda recante contrassegno “X” sulla lista

n. 2 e un contrassegno “X”, più piccolo, fuori dagli appositi spazi dedicati al voto.

Con riferimento alla Sezione n. 5 risulta:

- la presenza di 14 schede nulle, perchè contenenti espressioni di voto non valide e

non “in quanto non conformi al modello previsto dal decreto del ministro

dell’interno 24 gennaio 2014… o che non portano il bollo della sezione o la firma

dello scrutatore”;

- che non sono state rinvenute, tra i voti validi per la lista n. 1 candidato Raffaele

Mercurio, schede elettorali a favore del candidato Franco Lepera contenenti il voto

espresso con “puntino” o “trattino” tra nome e cognome;

- che non è stata rinvenuta alcuna «scheda elettorale in cui vi era, nella parte

N. 01904/2019 REG.RIC.

dedicata alle preferenze al candidato Consigliere comunale collegato al candidato

sindaco Mercurio, il nominativo “Ricca Pasquale”»;

- la presenza, tra i voti validi per la lista n. 2 candidato Luigi Le Pera, di 2 schede

contenenti voto di preferenza per la candidata “Anita Brescia”, che presentano

ulteriori segni grafici all’interno della scheda;

- che non è stata rinvenuta alcuna scheda contenente, nello spazio dedicato

all’espressione di voto di preferenza, la scritta “Greco Raffaele” nè si è verificata la

presenza di schede recanti scritte illeggibili.

7. Ciò chiarito, ritiene il Collegio che possa essere esaminato in via prioritaria il

ricorso principale, che risulta infondato.

7.1. Segnatamente, in riferimento alla Sezione n. 1 osserva il Collegio che

l’ipotizzata esistenza della c.d. “scheda ballerina”, in base alle incongruenze

prospettate dall’esponente, è smentita dalle emergenze documentali e dagli esiti

della verificazione.

A fronte di un totale di 560 votanti, si registra, infatti, la corrispondenza tra il dato

delle schede autenticate rimaste inutilizzate dopo la votazione, pari a n. 219 come

da verbale, ed il dato delle medesime schede, pari sempre a 219 e coerente con il

numero degli elettori iscritti alla sezione che non hanno votato, emerso a seguito del

nuovo conteggio operato in sede di verificazione.

E’ quindi da escludersi l’integrazione del descritto vizio, il quale postula l’elemento

minimo di un numero inferiore di schede autenticate non utilizzate rispetto a quelle

consegnate, così da consentire la fuoriuscita dal seggio di una scheda, destinata alla

circolazione tra i votanti, circostanza tuttavia non sussistente nella fattispecie

(Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2016, n. 632; T.A.R. Calabria, Catanzaro,

Sez. II, 22 gennaio 2020, n. 141).

Si aggiunga infine, sul punto, che le residue schede non autenticate erano 70 e una

di esse è stata poi autenticata in corso di votazione per un’elettrice ammessa al voto

domiciliare, portando quindi il numero finale delle schede non autenticate a 69, e

così risultando la somma fra le schede autenticate utilizzate, 560, le schede

N. 01904/2019 REG.RIC.

autenticate non utilizzate, 219, e le schede non autenticate, 69, alla cifra di 848,

corrispondente al numero delle schede originariamente consegnate all’ufficio

elettorale di sezione.

7.2. In riferimento alla restanti censure, gli esiti della verificazione -che hanno

evidenziato la presenza di tre sole schede contenenti le caratteristiche di cui si

duole parte ricorrente- non hanno comprovato, per come dedotto dal medesimo

ricorrente, la sussistenza dei rappresentati vizi di legittimità idonei a determinare la

riedizione totale o parziale del procedimento elettorale ovvero una modifica

dell’esito e conseguente proclamazione del deducente alla carica di Sindaco, e ciò

in considerazione dei 6 voti di differenza tra i due candidati a Sindaco, che non

consentono il superamento della prova di resistenza vigente in materia di

contenzioso elettorale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 17 luglio 2018, n.

4335).

8. Il ricorso principale è pertanto respinto.

9. L’infondatezza del ricorso principale comporta l’improcedibilità per

sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., del

ricorso incidentale.

10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- respinge il ricorso principale;

- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giudizio nei confronti delle parti

costituite, che liquida nella misura di euro 5.000,00 in favore del Comune di

Cropani, oltre accessori di legge, e nella misura di complessi euro 6.000,00, oltre

accessori di legge, in favore dei controinteressati, atteso l’aumento derivante dalla

pluralità di parti rappresentate dal medesimo difensore, con distrazione di tale

N. 01904/2019 REG.RIC.

ultima somma al procuratore degli stessi controinteressati.

Pone a carico del ricorrente le spese di verificazione, da liquidare con separato

provvedimento.

Manda alla segreteria per la comunicazione della presente sentenza, ai sensi

dell’art. 130, comma 8, c.p.a., al Sindaco di Cropani e al Prefetto di Catanzaro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020,

tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto

disposto dall’art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n. 27/2020, con

l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Arturo Levato, Referendario, Estensore

Gabriele Serra, Referendario

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Arturo Levato Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO


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