E' stalking se si perseguita e si denigra con messaggi intimidatori anche tramite Facebook?
L'Avvocato INFOrma Calabria

E' stalking se si perseguita e si denigra con messaggi intimidatori anche tramite Facebook?

lunedì 6 giugno, 2016

VIBO VALENTIA, 06 GIUGNO - Il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un elemento di “danno”, consistente nell’alterare le abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 21407/2016, depositata in cancelleria il 23 maggio.  [MORE]
Il caso. Il Tribunale di Catania confermava l’ordinanza nei confronti dell’imputato della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese (ovvero i genitori dell’ex convivente dell’indagato), in relazione al reato di cui all’art. 612-bis c.p., in danno delle stesse. Nello specifico, dopo la separazione dei conviventi, le persone offese erano state nominate dal Tribunale per i minorenni affidatarie di due dei quattro figli minori della coppia e l’indagato, da mesi, li ingiuriava e denigrava, anche attraverso Facebook, seguendone gli spostamenti e limitando la loro vita di relazione. Avverso la citata ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione. Lo stesso lamentava, nello specifico, la violazione del diritto di difesa, per aver il giudice della cautela posto a fondamento dell’ordinanza di rigetto fatti nuovi e, comunque, diversi da quelli illo tempore giustificanti l’emissione del provvedimento cautelare, a sostegno del fumus commissi delicti, nonché fatti nuovi e, comunque, diversi da quelli contestati al ricorrente nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Altresì, lamentava il fatto che i messaggi intimidatori sarebbero risultati provati dalle schermate dei profili Facebook contenenti i messaggi e che gli stessi avrebbero potuto integrare il reato di diffamazione ma non quello di stalking.


La Suprema Corte dichiarava inammissibile il ricorso per quanto segue. Il provvedimento impugnato doveva ritenersi immune dai vizi lamentati dal ricorrente. Nello specifico, il grave quadro indiziario nei confronti dell’imputato era deducibile dalle plurime acquisizioni investigative e, segnatamente, anche dalle schermate di Facebook. Inoltre, occorre precisare che il delitto di atti persecutori è reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un elemento di “danno”, consistente nell’alterare le abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia. La caratteristica fondamentale dell’incriminazione in oggetto era la reiterazione delle condotte che rappresentava l’abitualità del reato, per la cui integrazione la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti anche due sole condotte. Sotto il profilo soggettivo, lo stalking è un reato abituale di evento assistito dal dolo generico, il cui contenuto richiede la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, ma non postula la preordinazione di tali condotte, potendo queste ultime, invece, essere in tutto o in parte anche meramente casuali e realizzate qualora se ne presenti l’occasione.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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