Sindaco Sergio Abramo nuove restrizioni. Ecco l’Ordinanza contingibile e urgente. Leggi il dettaglio
Politica Calabria Catanzaro

Sindaco Sergio Abramo nuove restrizioni. Ecco l’Ordinanza contingibile e urgente. Leggi il dettaglio

giovedì 13 agosto, 2020

Covid a scopo precauzionale chiuse tutte le attività di intrattenimento musicale, danzante e di spettacolo nel capoluogo, sospesa isola pedonale in via Nicea, chiuse anche tutte le aree giochi / Abramo: “provvedimenti dovuti, ma non c’è bisogno di allarmarsi. Raccomando rispetto del distanziamento e utilizzo mascherine”


CATANZARO, 13 AGO - I nuovi casi di Covid-19 registrati nel territorio provinciale hanno indotto il sindaco, Sergio Abramo, a predisporre, con un’ordinanza, la chiusura, a scopo precauzionale, di tutte le attività di intrattenimento musicale, danzante e di spettacolo – discoteche, concerti e teatro dal vivo compresi - attive sul territorio comunale. Il provvedimento impone anche la chiusura di tutte le aree giochi della città e sospende l’isola pedonale di via Nicea, nel quartiere Lido. In viale Crotone, nel piazzale dell’Asp, sarà attiva da oggi pomeriggio, giovedì 13 agosto, una tenda per il pre-triage allestita dalla Protezione civile.  

“Non c’è alcun motivo di allarmarsi, l’ordinanza che dispone la chiusura di ogni attività di intrattenimento musicale, danzante e di spettacolo, come discoteche, concerti e teatro dal vivo, è un atto dovuto per ridurre le occasioni di assembramento e diminuire, di conseguenza, le possibilità di contagio”, ha spiegato Abramo. “Per lo stesso motivo ho disposto la sospensione dell’isola pedonale sperimentale in via Nicea e chiuso le aree giochi. È comunque possibile continuare a frequentare gli stabilimenti balneari, gli esercizi di ristorazione, i bar e i pub, ma raccomando il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento e l’utilizzo delle mascherine seguendo le linee guida diramate dalla Regione guidata da Jole Santelli”.

“Nei mesi scorsi – ha aggiunto il sindaco – Catanzaro ha dimostrato grande senso di responsabilità. Non ho dubbi che lo farà anche stavolta. Ripeto, non c’è nessun motivo per creare facili e controproducenti allarmismi. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare”.

Il primo cittadino ha ringraziato la Protezione civile per la tempestività dimostrata nell’allestimento del tendone per il pre-triage in viale Crotone. 

LEGGI L'ORDINANZA 
OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 – misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione attività di spettacolo ed intrattenimento musicale, danzante, teatrale svolto in luoghi chiusi o all'aperto, compreso l'intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande e nei parchi giochi per bambini. 

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Misure efficaci dal 13 Agosto 2020 

IL SINDACO

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

  Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 

Visti:

il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;

  • il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
  • il Decreto Legge 17 marzo 2020 n18;
  • il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
  • il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19;
  • il Decreto Legge16 maggio 2020 n. 33
  • il Decreto Legge19 maggio 2020 n. 34
  • il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76

i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020;

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 che  ha modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

Richiamate le vigenti  Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 59 dell’8 agosto 2020 recante “Disposizioni attuative del DPCM 7 agosto 2020 e l’Ordinanza  n. 60 del 12 agosto 2020 recante : “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche”

Richiamate le proprie   precedenti ordinanze   per quanto applicabili;

Considerato che SARS-CoV-2/COVID-l 9 rappresenta un rischio biologico per il quale sono state adottate misure che seguono la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie e che pertanto necessita  raccomandare  il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze, nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi, nonché il rispetto delle disposizioni generali e settoriali atte a contribuire alla salvaguardia della salute pubblica, con particolare riferimento al rispetto dell’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico , nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata.

Preso atto, tuttavia, che malgrado le misure adottate, in Comuni della Provincia soni stati riscontrati casi di positività al COVID-19 che hanno riguardato   persone che hanno frequentato anche   discoteche;

Ritenuto, quindi, di dover adottare senza indugio, a tutela della salute pubblica, in via precauzionale, ogni utile misura volta a scongiurare la diffusione del virus e pertanto sospendere ogni attività di spettacolo ed intrattenimento musicale, danzante, teatrale svolto in luoghi chiusi o all'aperto, compreso l'intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande nonché nei parchi giochi per bambini;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamati

il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l’art. 50, comma 5;

l’art. 40 dello Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;

Dato atto che

il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Catanzaro e trova applicazione dal 13 agosto 2020 fino a nuova disposizione;

la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA 

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, in via precauzionale e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a decorrere dal 13 agosto 2020 e fino a nuova disposizione 

  • la sospensione sull’intero territorio comunale di ogni attività di spettacolo ed intrattenimento musicale, danzante, teatrale svolto in luoghi chiusi o all'aperto, compreso l'intrattenimento musicale nei locali di somministrazione di alimenti e bevande;
  • il divieto di accesso alle aree adibite a gioco per bambini anche all’interno dei parchi   cittadini 
  • il divieto di acceso   alle aree destinate ad attività ludico-sportive. 

DISPONE

  • l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
  • la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
  • la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  • Alla Prefettura di Catanzaro;
  • Alla Questura di Catanzaro;
  • Al Comando Compagnia Carabinieri di Catanzaro;
  • Al Comando Compagnia Guardia di Finanza;
  • Al Comando di Polizia Locale;

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l’esatto adempimento della presente ordinanza e l’adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. (Immagine di copertina)

IL SINDACO

Sergio Abramo


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