Scuole: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al concorso straordinario. Qui tutti i dettagli
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Scuole: in Gazzetta Ufficiale le modifiche al concorso straordinario. Qui tutti i dettagli

sabato 11 luglio, 2020

ROMA 11 LUG - Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modifiche e integrazioni al decreto che regola la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. Modifiche che adeguano il bando alle novità inserite dal Parlamento nel decreto scuola approvato lo scorso 6 giugno. I posti a bando per la procedura concorsuale straordinaria sono 32mila.

Sulla stessa Gazzetta sono rese note le nuove date di iscrizione alla prova: i candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 9,00 dell'11 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2020. Qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta potrà avvenire in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda.

La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con il sistema informatizzato, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata è pari a 150 minuti. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l’anno scolastico 2020/2021 è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1 settembre 2020.

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  IL CAPO DIPARTIMENTO
                      per il sistema educativo
                    di istruzione e di formazione
 
    Visto  l'art.  1,  commi  1,  2,  3,  4,  5,  6,  8,  9,  10  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con  modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria
necessita' ed  urgenza  in  materia  di  reclutamento  del  personale
scolastico e degli enti di ricerca e di  abilitazione  dei  docenti»,
che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai  contratti
a tempo determinato  nelle  istituzioni  scolastiche  statali  e  per
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari,  a  bandire  una
procedura  straordinaria,  per  titoli  ed  esami,  per   la   scuola
secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e  di  sostegno,
organizzata su base regionale, finalizzata alla  definizione  di  una
graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe  di  concorso,
tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per  gli  anni
scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche  successivamente,  fino
ad esaurimento della nominata graduatoria;
    Visto il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 con  il
quale e' stata indetta la  procedura  straordinaria,  per  titoli  ed
esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di  sostegno,  di
docenti della scuola secondaria di primo e secondo  grado,  a  valere
sulle immissioni in ruolo previste per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario per esaurire il
contingente previsto, pari a 24.000 posti complessivi secondo  quanto
riportato agli allegati A e B;
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  e  in  particolare
l'art. 2, commi 01, 02,  03,  04,  05  e  06,  che  detta  una  nuova
disciplina della prova scritta relativa  alla  procedura  concorsuale
straordinaria  di  cui  all'art.  1,  comma  9,   lettera   a),   del
decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,   bandita   con   decreto
dipartimentale del Ministero dell'istruzione n.  510  del  23  aprile
2020;
    Preso atto dell'art. 230, comma 1, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio
2020 - S. O. n. 21, recante «Misure urgenti  in  materia  di  salute,
sostegno al lavoro  e  all'economia,  nonche'  di  politiche  sociali
connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  che  eleva  a
trentaduemila  il  numero  dei   posti   destinati   alla   procedura
concorsuale straordinaria di cui  all'art.  1  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito con  modificazioni  dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, e prevede che, a tal fine, fermo  restando  il
limite annuale di cui all'art. 1, comma 4, del  citato  decreto-legge
n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori possono  essere
disposte, per le regioni e  classi  di  concorso  per  cui  e'  stata
bandita la procedura con decreto del Capo  del  Dipartimento  per  il
sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione  del  Ministero
dell'istruzione 23 aprile 2020, n.  510,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono fatti  salvi  tutti  gli
effetti, anche successivamente all'anno  scolastico  2022/2023,  sino
all'assunzione di tutti i trentaduemila vincitori;
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione 27 maggio 2020, n. 639 che, nelle  more
dell'implementazione  dei  posti  messi  a  bando,  ha  disposto   la
sospensione  dei  termini   di   presentazione   delle   istanze   di
partecipazione di cui all'art. 3, comma 3, del Capo  Dipartimento  23
aprile 2020, n. 510;
    Ritenuto pertanto, di dover  integrare  ed  adeguare  il  decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 e sostituire gli allegati  A
e B del suddetto decreto;
    Considerato che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, la prova scritta, da superare con
il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da  svolgere  con
sistema informatizzato secondo il programma  di  esame  previsto  dal
bando, deve essere articolata in quesiti a risposta aperta  inerenti,
per i  posti  comuni,  alla  valutazione  delle  conoscenze  e  delle
competenze  disciplinari  e  didattico-metodologiche,  nonche'  della
capacita' di comprensione del testo in lingua inglese e, per i  posti
di sostegno, alle metodologie didattiche da  applicare  alle  diverse
tipologie  di  disabilita',  nonche'  finalizzati   a   valutare   le
conoscenze dei  contenuti  e  delle  procedure  volte  all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita', oltre che  la  capacita'  di
comprensione del testo in lingua inglese;
    Ritenuto pertanto,  di  dover  integrare  la  composizione  delle
commissioni giudicatrici con un  componente  aggregato  limitatamente
all'accertamento delle competenze di lingua inglese;
    Sentite le organizzazioni sindacali in data 25 giugno 2020;
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in
particolare, l'art. 3, comma 1, secondo il  quale  «A  decorrere  dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto
e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in  deroga  a  quanto
previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,
il  Consiglio  superiore  della  pubblica  istruzione-CSPI  rende  il
proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta  da  parte
del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni,  si
puo' prescindere dal parere;
    Vista  la  richiesta  di  acquisizione  di  parere  al  Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata  in
data 28 giugno 2020;
    Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 6  luglio
2020;
    Ritenuto di accogliere le richieste formulate dal  CSPI  che  non
appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e  che  non
limitano le prerogative dell'amministrazione  nella  definizione  dei
criteri generali;
    Ritenuto  di  non  poter  accogliere  la  proposta  del  CSPI  di
modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del  decreto  dipartimentale
23 aprile 2020, n. 510, trattandosi di aspetto  della  procedura  non
modificato dalla normativa sopravvenuta  che,  pertanto,  mantiene  i
propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04,  del  decreto-legge  8
aprile 2020, n. 22;
    Ritenuto  di  non  poter  accogliere  la  proposta  del  CSPI  di
estendere alla procedura straordinaria la tabella  di  corrispondenza
dei titoli di abilitazione di  cui  all'allegato  D  al  decreto  del
Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201,  la  cui  disciplina
non puo' costituire oggetto del presente decreto;
    Ritenuto di  non  poter  accogliere  la  richiesta  del  CSPI  di
integrare la formulazione della lettera b) dei commi 2 e 3  dell'art.
13 del decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510,  in  quanto  le
modalita' di predisposizione dei quesiti in lingua inglese  rientrano
nella  valutazione   tecnico-discrezionale   del   Comitato   tecnico
scientifico;
    Ritenuto di non  poter  accogliere  la  richiesta  di  modificare
l'art. 13, comma 9, del decreto dipartimentale  23  aprile  2020,  n.
510, riducendo a 2,5 il punteggio  assegnato  ai  quesiti  in  lingua
inglese e incrementando quello dei restanti quesiti da 15,0 a 15,5 in
quanto verrebbe alterato in maniera significativa il peso  attribuito
alla valutazione della capacita' di comprensione del testo in  lingua
inglese rispetto al resto della prova;
    Considerato che risulta vacante il posto  di  direttore  generale
per il personale scolastico;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1
 
    1. Fatti salvi gli effetti del decreto dipartimentale n. 510  del
23 aprile 2020, in attuazione di quanto previsto dall'art. 230, comma
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020  -  S.O.  n.  21,  e'  elevato  a
trentaduemila  il  numero  dei   posti   destinati   alla   procedura
concorsuale straordinaria bandita con il richiamato decreto del  Capo
del  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di  istruzione  e  di
formazione del Ministero dell'istruzione 23 aprile 2020,  n.  510,  a
valere sulle immissioni in ruolo previste  per  gli  anni  scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o successivi, qualora necessario  per
esaurire il contingente previsto. I posti a bando sono suddivisi  per
regione, tipologia di  posto  e  classe  di  concorso  come  indicato
nell'allegato A al presente decreto che sostituisce l'allegato  A  al
decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020.
    2. La procedura straordinaria e' bandita a livello  nazionale  ed
organizzata su base regionale. I dirigenti  preposti  agli  USR  sono
responsabili dello  svolgimento  dell'intera  procedura  concorsuale.
L'allegato B, che sostituisce l'allegato B al decreto  dipartimentale
n. 510 del 23  aprile  2020  individua  gli  USR  responsabili  delle
distinte  procedure   concorsuali.   Nell'ipotesi   di   aggregazione
territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400,  comma
02, del testo unico in caso di esiguo numero dei posti conferibili in
una  data  regione,  l'USR  individuato  quale   responsabile   dello
svolgimento    dell'intera    procedura     concorsuale,     provvede
all'approvazione  delle  graduatorie  di  merito  sia  della  propria
regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato medesimo.
    3. Come previsto all'art. 2, comma 04, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020, n.  41,  qualora  le  condizioni  generali  epidemiologiche  lo
suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta potra'  avvenire  in
una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per  il
quale il candidato ha presentato la propria domanda.
    4. L'art. 3, comma 3, del decreto dipartimentale n.  510  del  23
aprile 2020 e'  cosi'  sostituito:  «Pertanto,  i  candidati  possono
presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle  ore
9,00 dell'11 luglio 2020 fino alle ore 23,59 del 10 agosto 2020»;
    5. L'art. 3, comma 5, del decreto dipartimentale n.  510  del  23
aprile  2020  e'  cosi'  sostituito:  «Per  la  partecipazione   alla
procedura e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge  13
luglio 2015, n. 107 nonche' dell'art. 1, comma  11,  lettera  f)  del
decreto-legge, il pagamento di un contributo di  segreteria  pari  ad
euro 50 per ciascuna delle procedure cui si  concorre.  Il  pagamento
deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico  bancario  sul
conto intestato a: sezione di Tesoreria 348 Roma succursale IBAN - IT
71N 01000 03245 348 0 13 3550 05 Causale: "diritti di segreteria  per
partecipazione  alla  procedura   straordinaria   indetta   ai   fini
dell'immissione in  ruolo  ai  sensi  art.  1  del  decreto-legge  n.
126/2019 - regione - classe di concorso / tipologia di posto - nome e
cognome - codice fiscale del candidato" oppure attraverso il  sistema
"Pago In Rete", il cui link sara' reso disponibile all'interno  della
"Piattaforma concorsi e procedure selettive", e a  cui  il  candidato
potra'                     accedere                     all'indirizzo
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/». 
    6. L'art. 7 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile  2020
e' cosi' sostituito:
      Art.  7  (Commissioni  giudicatrici). -   1.   Le   commissioni
giudicatrici  dei  concorsi  sono   presiedute   da   un   professore
universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente  scolastico
e sono composte da due docenti.
      2. Il presidente, i componenti  e  i  membri  aggregati  devono
possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 8  e  9  e
sono individuati ai sensi dell'art. 11.
      3. Per il presidente, ciascun componente e i  membri  aggregati
e' prevista la nomina di un supplente.
      4.  A  ciascuna  commissione  e'   assegnato   un   segretario,
individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda
area o  superiore,  ovvero  alle  corrispondenti  aree  del  comparto
istruzione  e  ricerca,  secondo  le  corrispondenze  previste  dalla
tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015.
      5. Qualora il numero dei candidati che hanno sostenuto le prove
di cui all'art. 13, commi 2, 3 e 4  sia  superiore  alle  cinquecento
unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo  o  frazione  di
cinquecento concorrenti, con altri tre  componenti,  oltre  i  membri
aggregati,  compresi  i  supplenti,  individuati  nel  rispetto   dei
requisiti  e  secondo  le  modalita'  previste  per  la   commissione
principale. Alle sottocommissioni, e' preposto  il  presidente  della
commissione originaria, che a sua volta  e'  integrata  da  un  altro
componente e  si  trasforma  in  sottocommissione,  in  modo  che  il
presidente  possa   assicurare   il   coordinamento   di   tutte   le
sottocommissioni cosi' costituite.
      6. Si procede  alla  nomina,  contestualmente  alla  formazione
della commissione,  in  qualita'  di  membri  aggregati,  di  docenti
titolari dell'insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie
funzioni limitatamente all'accertamento delle  competenze  di  lingua
inglese.
      7. La composizione delle commissioni e' tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'.
      8. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti  delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della
normativa vigente.
    7. All'art. 9 del decreto dipartimentale n.  510  del  23  aprile
2020  e'  aggiunto  il  comma   7:   I   componenti   aggregati   per
l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti  confermati
in  ruolo  con  almeno cinque  anni  di  servizio,  ivi  compreso  il
preruolo,  prestato  nelle  istituzioni  del  sistema  educativo   di
istruzione e formazione, nella classe di concorso  A-24  o  A-25  per
l'insegnamento della relativa lingua. In caso di indisponibilita'  di
candidati con i requisiti prescritti, il dirigente  preposto  all'USR
procede a nominare in deroga ai requisiti di  ruolo  e  di  servizio,
fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle citate  classi  di
concorso, ovvero alla nomina di  personale  esperto  appartenente  al
settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli
afferenti settori scientifico-disciplinari.
    8. L'art. 11 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020
e' cosi' sostituito:
      Art. 11 (Formazione delle commissioni giudicatrici). -  1.  Gli
aspiranti presidenti e componenti, inclusi i membri  aggregati  delle
commissioni giudicatrici presentano  istanza  per  l'inserimento  nei
rispettivi  elenchi  al  dirigente  preposto  all'USR,   secondo   le
modalita' e i termini di cui al presente articolo.
      2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali
alle quali, avendone i titoli,  intendono  candidarsi.  L'istanza  e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo,  in  quella  di
residenza.
      3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1
secondo la tempistica  e  le  modalita'  indicate  con  avviso  della
Direzione generale competente.
      4. Nell'istanza, nella quale deve essere  chiaramente  indicato
l'USR responsabile della  nomina  delle  commissioni  alle  quali  si
intende partecipare, gli aspiranti,  a  pena  di  esclusione,  devono
dichiarare,  sotto  la  loro  responsabilita'  e  consapevoli   delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
        a.  per  gli  aspiranti  presidenti  delle  commissioni,   il
possesso dei requisiti di cui all'art. 8;
        b. per  gli  aspiranti  componenti  e  membri  aggregati,  il
possesso dei requisiti di cui all'art. 9;
        c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali  ostative
di  cui  all'art.  10.  La  dichiarazione  relativa  alla  situazione
prevista dall'art. 10, comma 1, lettera  f)  e'  resa  dall'aspirante
all'atto di insediamento della  commissione  ovvero  della  eventuale
surroga;
        d. nome, cognome, luogo e data di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
        e. l'universita' e  il  settore  scientifico-disciplinare  di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo  di  provenienza
(per i dirigenti scolastici);  il  settore  di  appartenenza  (per  i
dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto
scuola).  Il  personale  collocato  a  riposo  indica   le   medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto;
        f. il curriculum vitae;
        g. il consenso al trattamento dei dati personali.
      5. Gli  aspiranti  alla  nomina  di  docente  componente  delle
commissioni giudicatrici dichiarano,  inoltre,  l'eventuale  possesso
dei titoli di cui all'art. 9, comma 4.
      6. I dirigenti preposti  agli  USR  predispongono  gli  elenchi
degli aspiranti, distinti tra presidenti  e  commissari  nonche'  tra
personale in servizio ovvero collocato a  riposo.  Gli  elenchi  sono
pubblicati sui siti degli USR.
      7.  Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate,  con  propri
decreti, dai dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche
i presidenti, i componenti, i membri aggregati supplenti.
      8. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il  possesso
dei requisiti  da  parte  dei  presidenti  e  dei  componenti,  anche
aggregati,  delle  commissioni.  I  decreti  di  costituzione   delle
commissioni sono pubblicati sui siti internet degli USR competenti.
      9. In caso di cessazione a qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di componente, il dirigente preposto  all'USR  provvede,
con proprio decreto, a  reintegrare  la  commissione,  attingendo  in
prima istanza agli elenchi di cui al  comma  6;  in  seconda  istanza
operando secondo quanto previsto dai  commi  10  e  11  del  presente
articolo.
      10. In caso di mancanza di  aspiranti,  il  dirigente  preposto
all'USR  competente  nomina  i  presidenti  e  i  componenti,   anche
aggregati, con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le
cause di incompatibilita'  previsti  dal  presente  decreto  e  dalla
normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico.
      11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il dirigente
preposto all'USR ricorre, con proprio decreto motivato,  alla  nomina
di professori universitari,  ricercatori  a  tempo  indeterminato,  a
tempo determinato di tipo A o tipo B di cui  all'art.  24,  comma  3,
lettere a) e  b)  di  cui  alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di  esperienza
di docenza almeno triennale nei settori  scientifico  disciplinari  o
accademico  disciplinari  caratterizzanti  le  distinte   classi   di
concorso o, per le relative procedure, nei corsi di  specializzazione
al sostegno. 

Autore
https://www.infooggi.it - Il Diritto Di Sapere

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