Processo parcheggi Catania, l'accusa presenta i quesiti per la nuova perizia
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CATANIA, 21 APRILE 2012 – Nei giorni scorsi, parlando del processo sui parcheggi catanesi, avevamo visto come al centro del dibattimento fosse stata posta la perizia che portò, in primo grado, all'assoluzione dell'ex sindaco Scapagnini – all'epoca dei fatti anche Commissario straordinario per il rischio sismico e per l'emergenza traffico – di Salvatore D'Urso, ex direttore dell'ufficio speciale per l'emergenza traffico e sicurezza sismica, dei tre componenti della Commissione di valutazione tecnico-giuridica (Giovanni Laganà, Salvatore Fiore e Mario Arena) nonché degli imprenditori Ennio Virlinzi, Domenico “Mimmo” Costanzo e del fratello Sebastiano, rappresentanti legali delle ditte che avrebbero dovuto realizzare i progetti. La perizia fu giudicata da Giuseppe Gennaro, l'allora pubblico ministero, «insufficiente ad accertare la questione». Per questo l'accusa – rappresentata ora dal sostituto procuratore generale Domenico Platania – ne ha richiesta una nuova, che dovrà rispondere ai sei quesiti presentati dallo stesso procuratore nella giornata di ieri, ovvero:
1) Se le procedure per la scelta del promotore e successivamente del concessionario nei quattro progetti di finanza per cui è processo siano state conformi alle norme di legge e di regolamento che all'epoca dei fatti disciplinavano la materia, tenuto anche conto dei poteri di deroga conferiti al Sindaco di Catania, quale Commissario Straordinario per il rischio sismico e l'emergenza traffico, all'articolo 2 della Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri numero 3259 del dicembre 2002;[MORE]
2) Se i progetti elaborati e presentati dalle imprese concorrenti alla gara per la scelta del promotore possedevano i requisiti di economicità prescritti dalla legge e se dette imprese offrivano adeguate garanzie finanziarie per la successiva realizzazione dell'opera, effettuando partitamente la valutazione comparativa della convenienza economico-reddituale;
3) Se le modifiche progettuali pattuite successivamente alla concessione per i parcheggi Europa e Lupo abbiano comportato una modifica sostanziale dell'opera pubblica, tale da rendere necessaria una riapertura della gara per la tutela della par condicio con altri concorrenti anche potenzialmente interessanti alla realizzazione dell'opera;
4) Se le modifiche progettuali per i parcheggi Europa e Lupo possano avere comportato un danno per il Comune di Catania ovvero un ingiusto vantaggio patrimoniale per le imprese conseguenziale alla diversa redditività delle botteghe commerciali rispetto alla gestione degli stalli di superficie;
5) Se possa considerarsi conforme alla normativa in tema di finanza di progetto, nonché alla tutela della par condicio tra i partecipanti alla gara, anche potenziali, con riferimento al parcheggio Asiago, la modifica del sito di realizzazione effettuata dal promotore, rispetto a quello previsto nella fase prodromica, con il progetto esecutivo oggetto della gara ad evidenza pubblica per la assegnazione della concessione, e se tale modifica abbia potuto comportare un danno per l'ente pubblico ovvero un vantaggio patrimoniale ulteriore ed indebito per i promotori, nel caso in cui (come poi verificatosi) risultassero comunque aggiudicatari;
6) Se, per il parcheggio Verga, sia stata assegnata dal Commissario Straordinario e dal Responsabile Unico del Procedimento alla impresa aggiudicataria, in violazione dell'articolo 832 codice civile, un'area pubblica appartenente in parte al demanio dello Stato e della quale il Comune di Catania non aveva la disponibilità.
(foto: comuniclab.it)
Andrea Intonti