Niente licenziamento per il dipendente che protesta via mail nei confronti dei suoi superiori
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COSENZA, 21 MAGGIO - Nel caso in cui un dipendente si limiti, via mail, senza utilizzare termini offensivi o comunque inappropriati, a fare delle rimostranze relative alla propria posizione lavorativa nei confronti dei propri superiori e le modalità utilizzate siano coerenti con la situazione di tensione individuale nell’ambiente lavorativo, il licenziamento è illegittimo. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 11645/2018, depositata il 14 maggio. [MORE]
Il caso. Una dipendente si era sfogata, via mail, scrivendo ai suoi diretti superiori messaggi il cui contenuto era stato ritenuto dall’azienda «offensivo e denigratorio» e sufficiente per ritenere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. La dipendente, impugnava l’intimato licenziamento innanzi al Tribunale competente che ne dichiarava l’illegittimità.
L’azienda impugnava la sentenza di primo grado innanzi alla Corte d’Appello territoriale che confermava la sentenza del Tribunale sostenendo che la lavoratrice «si era limitata – senza utilizzare termini offensivi o, comunque, inappropriati – a fare delle rimostranze relative alla propria posizione lavorative», e aggiungevano che «le modalità utilizzate erano coerenti con la situazione di tensione» vissuta dalla donna e frutto anche di un «precedente contenzioso con la società», contenzioso conclusosi con la condanna dell’azienda a «riassegnare alla lavoratrice le mansioni corrispondenti all’inquadramento» e a versarle «somme a titolo di maggiori retribuzioni» e «il risarcimento dei danni connessi alla dedotta dequalificazione».
Avverso tale sentenza, l’azienda proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. Secondo gli Ermellini, l’intimato licenziamento era illegittimo e, pertanto, la lavoratrice aveva dritto al reintegro. Infatti, secondo il Supremo Collegio, «l’invio dei messaggi di posta elettronica» non aveva procurato «un pregiudizio al decoro o all’immagine dell’azienda». E in questa ottica veniva anche evidenziato che, ad esempio, in uno degli scritti «la lavoratrice si lamentava delle mansioni ripetitive svolte». Conseguentemente, la drastica reazione dell’azienda al comportamento – non offensivo – della dipendente era da ritenersi eccessiva e priva di fondamento.
Per tali motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express