Mediazione civile: vogliono fare della menzogna virtù benefica per i cittadini
Economia Marche

Mediazione civile: vogliono fare della menzogna virtù benefica per i cittadini

lunedì 29 luglio, 2013

29 LUGLIO 2013 - RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Il 26 luglio la Camera dei deputati ha ratificato il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (c.d. "decreto del fare"), riportando un gran numero di modifiche ed integrazioni al testo iniziale del provvedimento (che dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto 2013), che ora è passato all'esame del Senato. I detrattori della mediazione forse leggono cose diverse da quello che leggo io - afferma Pecoraro presidente dell'associazione nazionale per l'arbitrato & la conciliazione dal 1995, certificata UNI- ISO 9001 per la formazione.

Il testo inviato al Senato per quanto concerne la mediazione è rimasto invariato da quello della sua stesura originaria. Infatti, la disciplina della mediazione civile (articolo 84) ripristina la mediazione obbligatoria, già oggetto di una declaratoria d'incostituzionalità per l'eccesso di delega da parte della Corte costituzionale". Come si deduce, Il tentativo di mediazione, condizione di procedibilità della domanda, è esclusa per alcuni tipi di controversie tra cui quelle in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Il verbale di accordo non potrà essere omologato in assenza della sottoscrizione degli avvocati che assistono tutte le parti e gli avvocati iscritti all'albo saranno di diritto mediatori.

La norma è stata consistentemente integrata nel corso dell’esame da parte della Camera, disponendo in particolare che, ricevuta la domanda di mediazione si deve, entro 30 giorni, fissare un primo incontro tra le parti, e che tanto al primo incontro quanto ai successivi le parti debbano partecipare alla mediazione con l’assistenza (non necessariamente obbligatoria) di un avvocato; in sede di primo incontro il mediatore dovrà inoltre invitare le parti e i loro avvocati (se presenti) a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. E’ stato infine introdotto il principio della gratuità della mediazione quando appaia chiaro, già in sede di primo incontro, che non sussistono i presupposti per procedere".

La gestione dei sistemi ADR resta spetta unicamente agli organismi iscritti presso il Ministero di giustizia siano essi pubblici o privati e non è prerogativa esclusiva di organismi facenti capo ad ordini professionali che possono mediare solo per le materie di loro competenza.

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