M5S, ecco il nuovo codice etico garantista
Politica Lazio

M5S, ecco il nuovo codice etico garantista

lunedì 2 gennaio, 2017

ROMA, 2 GENNAIO - E’ stato pubblicato stamane, sul blog del garante M5S Beppe Grillo, il codice comportamentale del MoVimento nel caso di implicazioni all’interno di vicende giudiziarie. Un codice piuttosto inedito, maggiormente ed inaspettatamente aperto ai canoni del garantismo.[MORE]

Il decalogo sarà da domani in votazione dalle ore 10 per la ratifica sul web. Intitolato ‘Codice di comportamento del M5S in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie’, si proporrà di «garantire una condotta, da parte dei portavoce eletti, ispirata ai principi di lealtà, correttezza, onestà, buona fede, trasparenza, disciplina e onore, rispetto della Costituzione della Repubblica e delle leggi». Questo il primo punto, il principio base dal quale il seguente codice muoverà ed impegnerà i membri a cinque stelle.

Circa il punto secondo, quello relativo ad eventuali implicazioni in processi penali, il codice prevederà una valutazione in totale autonomia, «nel pieno rispetto del lavoro della magistratura». Il comportamento del soggetto indagato può essere già considerato grave dal Garante o dal Collegio dei probiviri in base alle regole del Movimento, a prescindere dall’evoluzione delle indagini processuali. Il punto due specifica così una possibilità. Una eventualità, che dunque potrebbe portare anche alla scelta alternativa di non operare sanzioni a carico di un membro sottoposto ad indagini. Restano i poteri indipendenti nelle mani degli organi indicati, dal Garante al Collegio sino al Comitato d’appello.

Una condanna di primo grado sarà invece già considerata «grave ed incompatibile con il mantenimento di una camera elettiva» e su «reati commessi con dolo». Poi, la grande novità: la inedita chiave garantista. «La ricezione, da parte del portavoce, di informazioni di garanzia o di avviso di conclusione delle indagini non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso». Resta in mano al portavoce (indagato o condannato) di procedere alla propria autosospensione, senza che questo implichi automaticamente l’ammissione di colpa o responsabilità.

Altro punto fondamentale sarà il cosiddetto “dovere di informazione” (punto 5): l’obbligo di informare di un procedimento a carico il sito, comunicando ai vertici la fattispecie in esame.

 

foto da: infooggi.it

Cosimo Cataleta


Autore
https://www.infooggi.it - Il Diritto Di Sapere

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