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ROMA, 3 MARZO 2016 - Con l’ok alla fiducia l’Aula del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale. 149 i si, 3 no e 15 astenuti. Il provvedimento prevede pene fino a 12 anni, con particolari aggravanti per chi si dà alla fuga o guida senza patente o è privo di assicurazione. [MORE]
Con l’ok alla fiducia l’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al ddl sull’omicidio stradale. L’approvazione finale è arrivata con 149 voti favorevoli, 3 voti contrari e 15 astenuti.
La legge inserisce nel Codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, con la reclusione, il conducente la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale. È confermato il caso di omicidio colposo, già presente, commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale e la pena rimane la reclusione da 2 a 7 anni; viene introdotta la reclusione da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti in stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; se si tratta di conducenti professionali, per l’applicazione della stessa pena è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro).
Reclusione da 5 a 10 anni nei casi di omicidio stradale colposo commesso da conducenti in stato di ebbrezza alcolica media, autori di condotte imprudenti: superamento di limiti di velocità, attraversamento di incroci con semaforo rosso; circolazione contromano; inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi; sorpassi azzardati. La pena è diminuita fino alla metà quando l'omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione (o omissione) del colpevole. Pene aumentate se l’autore del reato non ha conseguito la patente, (o gli è stata sospesa o revocata), o non ha assicurato il proprio veicolo. È poi previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone. È stabilita, infine, una specifica circostanza aggravante nel caso in cui il conducente, responsabile di un omicidio stradale colposo, si sia dato alla fuga.
Per quanto riguarda la revoca della patente, in caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali, questa viene automaticamente revocata. Sarà possibile conseguirla nuovamente solo dopo 15 anni, in caso di omicidio, o 5, quando la condanna è per lesioni. Nel caso in cui il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
(fonte immagine pmi.it)
Giuseppe Sanzi