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Guida in stato di ebbrezza quando e reato?

29 OTTOBRE 2015. L’automobilista fermato in stato di ebbrezza risponde del Reato di “Guida in Stato di Ebbrezza”. La Cassazione in una recente Sentenza, ha ribadito che, bere troppi analcolici, che contengono comunque alcol seppur in misura minima, integra gli estremi del Reato di “Guida in Stato di Ebbrezza”.

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Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un automobilista fermato dalle forze dell’ordine dopo aver partecipato ad una festa con bevute annesse.

L’automobilista ribadiva di aver semplicemente bevuto delle bibite analcoliche, ignaro del fatto, che anche queste ultime, se ingerite in misura eccessiva, sono comunque alcoliche, anche se a bassa gradazione.

Veniva quindi sottoposto all’alcoltest con l’etilometro, che rilevava lo stato di ebbrezza, avendo superato il Tasso di Alcolemia, che per legge deve superare il valore di 0.5 g/l. Valore, quest’ultimo, indicato dalla Tabella per la stima della quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la giuda in stato di ebbrezza.

A nulla valeva la linea difensiva dell’automobilista, che innanzi ai Giudici della Suprema Corte asseriva che per motivi di salute, l’assunzione di alcolici gli era vietata, rivendicando la propria buonafede e innocenza.
Ma la visione difensiva tracciata non convinceva i Giudici del “Palazzaccio”, i quali condannavano l’automobilista per “Guida in Stato di Ebbrezza”, ex art 187 del Codice della Strada.

Alla luce di quanto esposto, Il reato di “Guida in Stato di Ebbrezza”, si integra, quindi, nell’ipotesi in cui, l’automobilista sottoposto all’alcoltest con l’etilometro, superi il tasso alcolemico indicato dalla legge.
La legge prevede che, laddove il conducente del veicolo si opponga all’accertamento, rifiutandosi di sottoporsi all’alcoltest, sarà sanzionato con la pena prevista per il Reato di Giuda in Stato di Ebbrezza.

E’ bene ricordare che in caso di incidente in stato di ebbrezza, le pene sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del mezzo per ben 180 giorni.

Nell’ipotesi in cui l’incidente sia provocato da soggetto con tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l, le forze dell’ordine procederanno al ritiro della patente.

La legge prevede, infine, che se all’incidente stradale segue la morte di terze persone, lo stato di ebbrezza del conducente sarà valutata, in sede di giudizio, come aggravante del reato di Omicidio Colposo.
Non da ultimo si consiglia a tutti i Conducenti di veicoli, auto, moto, bici, di usare logica e prudenza prima di mettersi alla guida dopo aver bevuto.

Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express.