Avvocato, A&T infortuni a scuola, chi paga? ecco cosa fare
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Nel momento in cui iscriviamo i nostri figli a scuola depositando la classica “domanda di iscrizione” instauriamo con l’Istituto scolastico un vero e proprio rapporto giuridico negoziale da cui derivano a carico della scuola, oltre all’obbligo principale di istruire ed educare, anche l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’alunno per tutto il tempo in cui questi si trova all’interno dell’edificio scolastico.[MORE]
Cosa succede se nostro figlio durante l’orario scolastico si fa male? I danni più frequenti riportati dagli alunni, a seguito di sinistri occorsi all’interno delle scuole, sono le fratture e le scheggiature di denti a seguito di caduta. Di tali danni è chiamata a risponderne la scuola in virtù dell’obbligo di vigilanza gravante sulla stessa e di cui abbiamo fatto riferimento sopra.
Chi paga? La scuola ha l’obbligo per legge di stipulare una polizza con l’INAIL la quale, tuttavia, interviene solo per gli infortuni che si verificano durante le attività di laboratorio e di educazione fisica. In aggiunta, di solito la scuola propone una polizza assicurativa generale ai genitori i quali sono obbligati ad accettarla e a pagare il premio assicurativo annuo che ha un ammontare esiguo di circa dieci euro. In genere la polizza copre oltre hai danni riportati dall’alunno all’interno della scuola anche quelli derivanti da attività extrascolastiche, come le gite scolastiche e le uscite didattiche.
Cosa comprende il risarcimento assicurativo? Oltre a rimborsare le spese mediche, l’assicurazione deve corrispondere all’alunno anche l’equivalente in denaro del danno biologico subito da determinarsi attraverso perizia medico-legale. Ovviamente vanno risarciti anche i danni materiali eventualmente subiti.
Cosa fare se il risarcimento offerto non è congruo? Occorrerà esperire apposita azione giudiziaria nei confronti del Ministero dell’Istruzione – che ha la rappresentanza di tutti gli istituti scolastici – il quale a sua volta si farà garantire in giudizio dalla compagnia assicurativa. Sarà il Giudice, sulla base delle risultanze probatorie, a quantificare con sentenza i danni effettivamente subiti dall’alunno.
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Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone