La petulante richiesta di denaro del figlio ai genitori è stalking.
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CROTONE - Secondo la Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 29705/2016, depositata il 13 luglio, la petulante richiesta di denaro da parte del figlio ai genitori integra il reato di cui all’art. 612-bis del codice penale “stalking” e, conseguentemente, la sua condanna è inevitabile. [MORE]
Il caso. La Corte d’Appello competente riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale, rideterminando la pena inflitta e confermando nel resto la sentenza impugnata per il reato di cui all’art. 612-bis codice penale.
Avverso la citata sentenza l’imputato ricorreva per cassazione con 3 motivi di doglianza:
1. l’incompetenza del giudice di legittimità a decidere sulle argomentazioni del giudice di merito. In primis, il ricorrente denunziava un vizio argomentativo osservando che, nel capo di imputazione, il giudice di primo grado aveva accomunato, in maniera confusa, episodi accaduti prima e dopo il settembre 2011, e che, invece, l’unico episodio addebitabile era quello in cui, uscito dalla casa di lavoro e gravemente malato, si era recato presso l’abitazione dei genitori e, vistosi respinto, si era creato un giaciglio di fortuna nel sottoscala dell’abitazione e, dunque, non si erano verificate altre reiterate condotte di molestia ma un’unica dovuta al bisogno di trovare un ricovero e di essere curato.
La Suprema Corte ha ritenuto che questo primo motivo era inammissibile, infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sostiene che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Il sindacato di legittimità deve, infatti, limitarsi solo a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni utilizzate dal giudice di merito. Le SS.UU. hanno poi precisato che esula dai poteri della Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto a sostegno della decisione, il cui apprezzamento spetta solo al giudice di merito, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), c.p.p.;
2. l’incompetenza del giudice di legittimità a decidere sul materiale probatorio. Il ricorrente censurava, ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la sentenza impugnata per violazione dell’art. 612-bis c.p., e ricordava nuovamente che la condotta addebitata constava di un unico episodio, privo peraltro di dolo, in quanto la sua condotta non era diretta a creare turbamento nei genitori.
Ma, anche in questo caso, le censure vengono dichiarate inammissibili dai giudici di legittimità poiché si prospettano come doglianze di merito dirette a rivalutare il materiale probatorio già esaminato dalla Corte territoriale;
3. l’incompetenza del giudice di legittimità a decidere sulla congruità della pena. Il ricorrente censurava la sentenza per vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena e per la mancata concessione delle attenuanti generiche in una situazione in cui le condotte addebitate erano state consumate in una condizione di disperazione.
Ma anche queste ultime censure vengono dichiarate inammissibili dai giudici di legittimità. Per la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, la materia rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; ne discende l’inammissibilità della censura che miri, davanti al giudice di legittimità, ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Anche le doglianze in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche non prese in considerazione. La mancata concessione è giustificata da una motivazione esente da manifesta illogicità che, pertanto è insindacabile in Cassazione.
Avv. Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express