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TORINO 11 MARZO 2013- Dal 1° marzo 2013 gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti senza redditi personali o di modesto importo, assenti alle visite di verifica programmate fino al 30 novembre 2012, potrebbero non ricevere l'assegno previdenziale.
Lo ha precisato l’INPS attraverso suo Messaggio n. 3283 del 25 febbraio; i soggetti coinvolti sono i percettori di prestazioni INVCIV.
Gli accertamenti in questione vengono svolti tramite verifiche mediche effettuate presso il Centro Medico-Legale INPS della provincia di residenza dell’interessato. I titolari di prestazioni di invalidità civile sono informati della vista programmata attraverso una lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata con almeno trenta giorni di anticipo.[MORE]
Nel caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla visita medica, viene adottato d’ufficio il provvedimento di sospensione immediata della prestazione, con possibilità entro 90 giorni di trasmissione di idonee giustificazioni che, se considerate sufficienti, comportano la fissazione di una nuova visita. Qualora invece non si fornisca alcuna spiegazione o la stessa non sia ritenuta valida, l’Ente previdenziale dispone la revoca dell’assegno con decorrenza dalla data di sospensione.
I nominativi degli assenti sono stati già inviati alle Direzioni Regionali. La sospensione è comunicata con una lettera che contiene anche l’invito a rivolgersi all’UOC/UOS (Unità Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice) per fissare un nuovo incontro; convocazione che sarà stabilità con priorità assoluta.
La prestazione assistenziale verrà ripristinata esclusivamente se l’originaria mancata presentazione è stata causata da: degenza in strutture sanitarie protette, ricovero in strutture ospedaliere, ricorrenza di condizioni che comportano l’esonero dalla visita secondo le norme vigenti (D.M. 2 agosto 2007) e condizioni di intrasportabilità.
Gian Luca Cossari