Il Tribunale di Catanzaro accoglie le ragioni dell’Unione dei Comuni Versante Ionico contro il Comune di Badolato e la Mea Manna Ecologia S.r.l.
Politica Calabria Catanzaro

Il Tribunale di Catanzaro accoglie le ragioni dell’Unione dei Comuni Versante Ionico contro il Comune di Badolato e la Mea Manna Ecologia S.r.l.

domenica 19 gennaio, 2025

Si è conclusa con l’accoglimento delle ragioni dell’Unione dei Comuni la controversia nella causa civile tra l’Unione dei Comuni Versante Ionico, difesa dall’avv. Valerio Zimatore, nonché il Comune di Badolato, difeso dall’Avv. Pasquale Romeo, e la MEA srl, difesa dall’avv. Domenico Calabretta.

Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, infatti, con sentenza del 14 gennaio 2025, ha posto fine alle ingiuste pretese del Comune di Badolato che chiedeva di addebitare all’Unione dei Comuni Versante Ionico il pagamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel proprio territorio comunale e della MEA srl, aggiudicataria del relativo servizio, che pretendeva di coinvolgere anche l’Unione con la sua richiesta di accertamento del vincolo di solidarietà tra i due Enti ingiunti.

In particolare, la controversia aveva origine dall’opposizione proposta dall’Unione dei Comuni Versante Ionico e dal Comune di Badolato avverso il decreto ingiuntivo n. 720/2022 del 19.7.2022, emesso in favore della MEA Manna Ecologia Ambientale, che aveva azionato la pretesa creditoria fondata sul contratto di appalto intercorso con l’Unione dei Comuni del Versante Ionico, cui aderiva il Comune di Badolato, ritenuti dalla MEA solidalmente responsabili per il mancato pagamento delle fatture emesse per il servizio reso nel territorio comunale di Badolato, da novembre 2020 a dicembre 2021.

L’Unione dei Comuni del Versante Ionico, nella proposta opposizione, eccepiva che non esisteva un obbligo solidale con il Comune di Badolato al pagamento delle somme relative al servizio.

Il Tribunale, ricostruendo il merito della vicenda, ha ritenuto che, a seguito dell’aggiudicazione del contratto di appalto da parte della Mea s.r.l., in data 17.09.2015 veniva stipulata, previa deliberazione di approvazione del Consiglio comunale di Badolato n. 3 del 02.02.2014, la “Convenzione per il conferimento della funzione relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani” con la quale all’art. 11, n. 1 si conveniva specificamente che “Le spese per lo svolgimento delle attività oggetto di gestione associata sono sostenute in via anticipata dall’Unione dei Comuni, che li tratterrà dalle somme riscosse per il tributo o tariffa di riferimento.”

La convenzione aveva durata quinquennale. Pertanto, spirato il relativo termine di durata, l’Unione dei Comuni del Versante Ionico, con delibera della Giunta n. 5 del 06.05.2020, approvava all’unanimità una nuova Convenzione ed il capitolato d’oneri che modificava la precedente Convenzione del 17.09.2015 e poneva, al punto 17, direttamente in capo ai Comuni l’obbligo del pagamento delle relative fatture all’appaltatrice M.E.A. S.r.l. La società, infatti, con contratto di appalto del 28.1.2022 si era aggiudicata il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell’Unione dei Comuni del Versante Jonico con decorrenza dall’1.10.2020.

Il Tribunale ha affermato che nessuna modifica contrattuale era stata accettata o approvata dalla società M.E.A. srl, che era tenuta a fatturare gli importi relativi al servizio al Comune di Badolato, che -ai sensi dell’art. 17- era il soggetto giuridico tenuto al pagamento delle prestazioni svolte dalla società; ed, infatti, la delibera n. 5 del 6.5.2020, di approvazione della nuova Convenzione e del capitolato d’oneri era stata adottata dalla Giunta dell’Unione dei Comuni all’unanimità, dunque anche dal rappresentante del Comune di Badolato.

Pertanto, prevedendo il Capitolato d’oneri approvato che fosse ogni singolo Comune a pagare direttamente le fatture emesse dalla ditta appaltatrice, obbligato all’adempimento era proprio il Comune di Badolato.

Dunque, nessuna solidarietà era prevista nel rapporto tra Unione dei Comuni e il Comune di Badolato e con riferimento al contratto siglato dalla M.E.A. srl il soggetto tenuto al pagamento, secondo quanto richiamato all’art. 10, era il Comune, essendo ivi previsto che “Le fatture dovranno essere trasmesse ai singoli Comuni, dopo la trasmissione dei documenti contabili inerenti il servizio espletato all’Unione dei Comuni del Versante Ionico, che provvederà a verificare la documentazione ed autorizzarne il pagamento da parte dei Comuni.”

Il Tribunale, per detti motivi, ha rigettato l’opposizione spiegata dal Comune di Badolato, accogliendo, invece, l’opposizione proposta dall’Unione dei Comuni e, conseguentemente, ha revocato il decreto ingiuntivo nei confronti della Unione dei Comuni ed emesso su richiesta della Mea Manna Ecologia S.r.l..

Il Tribunale, altresì, ha condannato il Comune di Badolato al pagamento delle spese in favore della Mea Manna Ecologia S.r.l. che ha liquidato in complessivi euro 6.400,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%; e ha condannato la MEA srl al pagamento del 50% delle spese di lite in favore dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico che ha liquidato per l’intero in euro 6.400,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.

Ufficio di Presidenza dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico


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