Genitori in difficoltà: si può pretendere l'aiuto dai nonni?
L'Avvocato INFOrma Calabria

Genitori in difficoltà: si può pretendere l'aiuto dai nonni?

lunedì 7 maggio, 2018

VIBO VALENTIA, 07 MAGGIO - L'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 10419/2018, depositata il 2 maggio. [MORE]

Il caso. Una donna, madre di due bambini piccoli e in difficoltà economica, con un reddito mensile di appena 700 euro, conveniva in giudizio i suoceri al fine di ottenere, in favore dei propri figli, ai sensi dell'art. 433 cod. civ., la corresponsione degli alimenti nella misura di Euro 700,00 mensili. L’adito Tribunale riteneva legittima la domanda attorea e obbligava i nonni «al pagamento degli alimenti nella misura di 300 euro mensili».

Avverso tale sentenza, i nonni interponevano appello e i giudici di secondo grado accoglievano il gravame dei soccombenti rigettando la domanda e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. La Corte d’Appello, premettendo la natura sussidiaria dell'obbligazione alimentare degli ascendenti, rispetto a quella dei genitori, riteneva che non era stata offerta dall'attrice la prova di nessuno dei presupposti oggettivi dell'obbligazione alimentare: né, cioè, dell'incapacità di entrambi i genitori a provvedere alle esigenze primarie dei minori, essendo l'appellata titolare di un reddito da lavoro di Euro 700,00 mensili, associato alla proprietà della casa di abitazione, e non avendo ella, del resto, dedotto o dimostrato la propria incapacità, per condizione professionale o sociale, di incrementare tale reddito; né della capacità degli appellanti di far fronte all'obbligazione alimentare, risultando dagli atti che essi vivevano della pensione di Euro 1.500,00 mensili. Pertanto, per i giudici di seconde cure non si poteva dare per scontata la loro capacità di «far fronte all’obbligazione alimentare» in favore dei nipoti.

Avverso tale sentenza, la donna proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo motivo parte ricorrente deduceva “violazione e falsa applicazione degli artt. 433, 147 e 148 cod. civ.”. Tale motivo veniva dal Supremo Collegio ritenuto inammissibile perché la sentenza impugnata aveva fatto applicazione del principio, enunciato dalla stessa Corte, secondo cui l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spettava primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non potesse o non volesse adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, doveva far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salvava la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto “l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 cod. civ., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo”. Con il secondo motivo la ricorrente deduceva «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia», nonché «travisamento degli elementi di prova» circa il grave stato di bisogno dei minori e la capacità economica dei loro nonni. Tale motivo veniva dalla Suprema Corte ritenuto inammissibile, applicandosi nella specie, ratione temporis, l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. nel testo come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in 1. 7 agosto 2012, n. 134, che circoscriveva il vizio di motivazione alla sola denuncia di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti»: denuncia non contenuta, né formalmente né sostanzialmente, nel ricorso, neppure nella parte in cui esso faceva riferimento allo stato di disoccupazione della ricorrente, introdotto nel giudizio di merito, inammissibilmente, soltanto con la comparsa conclusionale in grado di appello. Secondo gli Ermellini, l’obbligo – morale e giuridico – dei nonni non era automatico, poiché ad essi ci si poteva rivolgere ma «solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo» verso i figli. In sostanza, se uno dei due genitori poteva provvedere ai figli, era impossibile pretendere che i nonni fossero obbligati dai giudici a dare una mano economicamente.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso e compensava tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Avvocato Anna Maria Cupolillo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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