Fiat, sentenza Consulta: «L'articolo 19 lede la libertà sindacale»
Economia Piemonte

Fiat, sentenza Consulta: «L'articolo 19 lede la libertà sindacale»

martedì 23 luglio, 2013

TORINO, 23 LUGLIO 2013 – Depositata oggi la sentenza 231/2013 della Corte Costituzionale (Redattore della sentenza il giudice Mario Rosario Morelli) concernente il ricorso della Fiom contro la Fiat, i cui contenuti essenziali erano stati resi noti lo scorso 3 luglio. «Un vulnus all'articolo 39 della Costituzione, per il contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale», così la sentenza motiva perché la Consulta decise di dichiarare l'illegittimità dell'articolo 19, primo comma, dello Statuto dei lavoratori, questione sollevata dai tribunali di Modena, Vercelli e Torino, nelle citate cause che vedono contrapposte la Fiat e la Fiom.

La sentenza prosegue sottolineando che: «Nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell'accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione», aggiunge che: «L'art. 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali; l'art. 3 tutela l'uguaglianza dei cittadini; l'art. 39 la libertà di organizzazione sindacale». [MORE]

In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui «non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. La violazione del principio di uguaglianza sta nel fatto che i sindacati, nell'esercizio della loro funzione di autotutela dell'interesse collettivo, sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del loro rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa».

Oltre a ciò, la sentenza parla di una «forma impropria di sanzione del dissenso, in violazione dell'articolo 39 della Costituzione che innegabilmente incide, condizionandola, sulla libertà del sindacato in ordine alla scelta delle forme di tutela ritenute più appropriate per i suoi rappresentati, mentre, per l'altro verso, sconta il rischio di raggiungere un punto di equilibrio attraverso un illegittimo accordo 'ad excludendum'».

Come si puntualizza nella più volte citata sentenza:« L'intervento operato dalla Consulta con la sua decisione, non individua, e non potrebbe farlo, un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini della tutela privilegiata di cui al titolo Terzo dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale».

Per i giudici della Consulta: «A una tale evenienza, si può dare risposta con una molteplicità di soluzioni, tra cui la valorizzazione dell'indice di rappresentatività costituito dal numero degli iscritti, l'introduzione di un obbligo a trattare con le organizzazioni sindacali che superino una determinata soglia di sbarramento, l'attribuzione al requisito previsto dall'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori del carattere di rinvio generale al sistema contrattuale e non al singolo contratto collettivo applicato nell'unità produttiva vigente, oppure il riconoscimento del diritto di ciascun lavoratore ad eleggere rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro». Conclude la sentenza: «L'opzione tra queste od altre soluzioni compete al legislatore».

Per uno dei legali della Fiom, Enzo Martino: «Non potevamo aspettarci di meglio, la sentenza della Corte costituzionale è chiarissima. La motivazione sgombra ogni dubbio sul diritto delle organizzazioni sindacali effettivamente rappresentative a non essere escluse se non firmano il contratto ma anche ad essere presenti alla trattativa». Martino, continua puntualizzando che: «La sentenza sgombra il campo dal rischio che i sindacati non siano effettivamente liberi di firmare o meno il contratto sotto la pressione del mancato riconoscimento della rappresentanza. A questo punto, la palla passa ai giudici di merito che dovranno riconoscere il diritto della Fiom a nominare le proprie Rsa e a vedersi riconosciuti tutti i diritti sindacali previsti dal titolo terzo dello statuto dei lavoratori». Infine conclude il legale della Fiom: Non c'è spazio - conclude Martino - per un'interpretazione riduttiva delle motivazioni della sentenza della Consulta che è chiara ed è inequivoca. È la risposta finale».

«Ora la Fiat fissi l'incontro da noi richiesto. E il Governo convochi un tavolo nazionale sulle prospettive occupazionali e gli investimenti del gruppo Fiat in Italia e si faccia garante della piena applicazione della sentenza anche attraverso una legge sulla rappresentanza», così commenta la sentenza il numero uno della Fiom, Maurizio Landini.

Invece, dal Lingotto hanno fatto sapere: «La Fiat si riserva di valutare se e in che misura il nuovo criterio di rappresentatività, nell'interpretazione che ne daranno i giudici di merito, potrà modificare l'attuale assetto delle proprie relazioni sindacali e, in prospettiva, le sue strategie industriali in Italia».
 

(fonte: Corriere della Sera, Asca)

Rosy Merola
 


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