Facebook: Dare della "prostituta" ex moglie è reato di diffamazione
L'Avvocato INFOrma Calabria

Facebook: Dare della "prostituta" ex moglie è reato di diffamazione

lunedì 26 ottobre, 2015

26 OTOBRE 2015 La domanda che ci si pone e alla quale cercheremo di dare una risposta è la seguente:  “Il reato di diffamazione ex art 595 Codice Penale è configurabile nell’ipotesi in cui si pubblica un post offensivo sulla bacheca di un utente?”  [MORE]

Una premessa si rende necessaria al fine di dare una risposta al quesito formulato.     
Facebook, il più diffuso tra i social network ad accesso gratuito, costituisce una rete social in cui sono coinvolti un numero indeterminato di utenti di internet, che tramite questo social non solo entrano in comunicazione tra di loro, ma scambiano contenuti che sono visibili ad altri, che non fanno parte dello stesso gruppo.

Consente inoltre, di rilasciare commenti e di scrivere sulla bacheca di altri amici impostando anche diversi livelli di condivisione delle informazioni pubblicate.

Da qui la consapevolezza degli utenti dell’eventualità, che altre persone possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete, a prescindere dal loro consenso.

Non è necessario indicare il nome e il cognome della persona cui è rivolta un’allusione offensiva, se la “vittima” è facilmente individuabile e il commento è postato sul proprio o altrui stato di Facebook, scatta il reato di diffamazione.

Ne deriva che l’uso di espressioni di natura “denigratoria” e quindi lesive del profilo professionale dei soggetti interessati, configura gli estremi della diffamazione ex art 595 del Codice Penale, alla luce del carattere pubblico del contesto in cui le espressioni offensive sono manifestate.

Da ultimo il Tribunale di Roma ha esaminato un caso di diffamazione online commesso da un imprenditore, tramite social network, ai danni di una società: “La diffusione online di informazioni e dati può essere protetta dal diritto di libera manifestazione del pensiero”, ex art. 21 Costituzione. (Tribunale Roma, sez I Civile, ordinanza n°13275/2015 depositata il 1° Luglio 2015).

In considerazione di quanto esposto, si consiglia ai lettori di fare attenzione a ciò che si scrive sui social per non incorrere in reato.

Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express.


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