Eccesso di velocita quando si considera la multa illegittima?
L'Avvocato INFOrma Calabria

Eccesso di velocita quando si considera la multa illegittima?

lunedì 9 novembre, 2015

COSENZA, 09 NOVEMBRE 2015, La sanzione che viene irrogata per eccesso di velocità, a seguito di rilevazione mediante autovelox, per essere legittima deve avere determinate condizioni che riguardano proprio l’autovelox.   [MORE] 


E’ il caso di un conducente di autoveicolo, che a seguito di primo accoglimento della domanda di annullamento della sanzione, modificata in grado di appello, ricorreva in Cassazione contestando proprio il mancato rispetto dei requisiti richiesti dalla legge sul posizionamento dell’autovelox, che si ricorda deve essere ben visibile.

Il conducente infatti lamentava, davanti ai Giudici della Corte, il posizionamento non completamente visibile dell’apparecchio rilevatore della velocità.

La Cassazione evidenziava che il Giudice di merito aveva proceduto correttamente all’accertamento dei fatti prendendo in esame il materiale fotografico prodotto in giudizio dalle parti in causa, Comune e Interessato, inquadrando la fattispecie portata al suo esame, nell’articolo 142 comma 6 bis del Codice della Strada, il quale di tutto punto stabilisce che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità, che si trovano sulla rete stradale, devono e sottolineiamo “Devono” essere Preventivamente Segnalate e devono essere ben Visibili, facendo uso di cartelli o di dispositivi di segnaletica luminosi, in conformità alle norme stabilite con Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno.

Si ribadisce che la Segnaletica deve essere collocata in modo da essere Facilmente Avvistabile e Riconoscibile.
Alla luce di quanto detto la Suprema Corte rigettava l’appello, non ravvisando alcun difetto di motivazione.
Non da ultimo l’articolo 142 L’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada individua le modalità per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità dei veicoli così stabilendo: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

Nel richiamato Regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione”.

L’avvocato consiglia ai Lettori di fare attenzione, nel momento della contestazione della sanzione per eccesso di velocità, al rispetto, della normativa riportata!

Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express
 


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