Politica

DL terremoto: Mattarella promulga la legge di conversione ma scrive rilievi a Conte

ROMA, 25 LUGLIO – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 55/2018 sul terremoto, dando regolare applicazione a quanto dispone l’art. 73 della Costituzione. Tuttavia, egli ha contestualmente scritto una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, sottolineando alcuni aspetti di criticità che a suo avviso emergerebbero dal testo del provvedimento normativo. [MORE]

Il Capo dello Stato non ha mancato di evidenziare il fatto che la legge di conversione del decreto contenente misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, approvata in via definitiva lo scorso 19 luglio, presenti alcuni contenuti notevolmente ampliati rispetto a quelli originari del decreto legge, composto da un solo articolo volto a prorogare e sospendere i termini per adempimenti e versamenti tributari e contributivi. All’interno di tale provvedimento legislativo trovano inoltre sede numerose altre disposizioni – contenute in ventuno ulteriori articoli – che disciplinano in chiave emergenziale i contributi ed i finanziamenti per gli interventi di ricostruzione e recupero degli immobili, il ripristino dell’agibilità degli edifici, la riduzione degli oneri burocratici e amministrativi, tutte situazioni che non erano formalmente oggetto della disciplina contenuta nel decreto da convertire.

Nella lettera inviata al premier, Mattarella è entrato anche nello specifico delle misure oggetto dei suoi rilievi critici, pur non avendo riscontrato alcuna palese violazione costituzionale nella disciplina complessiva. È stato contestato soprattutto l’articolo 7, che sostituisce integralmente l’art. 8bis del dl in tema di interventi eseguiti per immediate esigenze abitative. Esso stabilisce al comma 1 che, in deroga alla necessità della previa comunicazione alla PA dell’avvio dei lavori, possono essere utilizzati, in sostituzione di immobili destinati ad abitazione principale e dichiarati inagibili, opere, manufatti leggeri anche prefabbricati ed analoghe strutture, purché amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee. Il comma 2 stabilisce poi l’inapplicabilità delle sanzioni penali di cui all’art. 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall’emanazione dell’eventuale ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato. Infine, il comma 3 prevede che le ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e le misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono inefficaci. I profili di criticità di tale disciplina, secondo il Capo dello Stato, concernono le previsioni dei commi 2 e 3: nel comma 2, infatti, si stabilisce una inedita sospensione della punibilità, testualmente riferita solo alle sanzioni penali di cui all’art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, mentre nulla si prevede in riferimento ad altre fattispecie (in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette) che sovente ricorrono nelle ipotesi di realizzazione di opere in assenza delle prescritte autorizzazioni in zone soggette a vincoli. Pertanto, la ratio dell'intervento, volta a consentire l’utilizzo temporaneo di tali manufatti, potrebbe essere vanificata dalla possibile configurabilità di altre responsabilità penali non precluse da questa norma. Inoltre, l’opportuna limitazione temporale dell’inapplicabilità delle sanzioni prevede quale termine finale il novantesimo giorno dall’eventuale emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato, ma tale evento, tuttavia, potrebbe non verificarsi mai, come ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria, determinando di fatto la protrazione dell’inapplicabilità delle sanzione sine die ed il conseguente utilizzo perpetuo dell’immobile abusivo. Riguardo il terzo comma, invece, si fa notare come sia prevista l’inefficacia – oltre che dei provvedimenti amministrativi – anche del sequestro preventivo. La disposizione risulta secondo Mattarella “asistematica e lesiva dell’intangibilità ex lege dei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla Magistratura la esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro (articoli 321 e 355 c.p.p.)”. Peraltro, si contesta il fatto che la norma contempli il solo sequestro preventivo, non prendendo in considerazione quello probatorio (art. 354 c.p.p.), che ben può essere disposto in caso di attività edilizia svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Proprio le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 7, peraltro, erano state negli scorsi giorni oggetto di critiche politiche, in quanto ritenute norme ad personam volte a risolvere la vicenda giudiziaria della 95enne Giuseppina Fattori, vittima del terremoto attualmente ricoverata per accertamenti a Camerino e la cui casa era stata distrutta dal sisma. In attesa della ricostruzione, grazie ai suoi familiari la donna aveva trovato provvisoriamente abitazione in una delle casette di legno abusive, dalla quale era stata però sostanzialmente sfrattata dopo l’esecuzione dell’ordinanza di sequestro di tutti gli immobili costruiti illegittimamente. Per mezzo della disposizione salva-sequestri, dunque, la sig.ra Fattori potrebbe tornare quantomeno ad abitare nella propria casetta di legno, tuttavia non si può fare a meno di notare l’effettiva concretezza dei rilievi sollevati dal Presidente Mattarella.

Il Capo dello Stato ha comunque tenuto conto della situazione emergenziale ed ha promulgato la legge, ma ha rimesso alla valutazione del Governo l’individuazione dei modi e delle forme di un nuovo intervento normativo, idoneo a ricondurre a maggiore efficacia e congruità, in tempi necessariamente brevi, la disciplina in questione.

 

Francesco Gagliardi

 

Fonte immagine: notizie.virgilio.it