DL sicurezza: inserita norma anti targhe estere per auto
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ROMA, 8 NOVEMBRE – A sorpresa, il maxiemendamento al “decreto sicurezza” approvato al Senato contiene anche un freno alla pratica di esterovestizione delle auto – cioè l’immatricolazione in altri Stati con utilizzo di targhe straniere al fine di risparmiare su bollo ed assicurazione, sottrarsi di fatto alle contravvenzioni per violazioni del codice della strada e rendersi non tracciabili dal fisco italiano.
Il fenomeno è da anni particolarmente diffuso soprattutto per le auto di lusso e per i cittadini che abitano nelle zone di confine, ma la pratica si è sviluppata anche per esportare fittiziamente all’estero un’auto già acquistata in Italia ed è in uso da parte di molti extracomunitari – con o senza permesso di soggiorno – per utilizzare veicoli immatricolati nei Paesi d’origine, per evitare di acquistarne di nuovi o per aggirare il pagamento delle imposte italiane.
Per contrastare tale pratica, dunque, il “decreto Salvini” modifica gli artt. 93 e 132 del codice della strada. Nel primo vengono inseriti cinque nuovi commi, vietando di circolare in Italia con un veicolo immatricolato all’estero a chiunque abbia la residenza nel Paese da almeno 60 giorni. Sono previste anche alcune eccezioni, valide però solo se a bordo venisse conservato un documento di data certa e firmato dall’intestatario del mezzo da cui risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo in capo all’attuale possessore (ad esempio, utilizzo del veicolo in leasing o in locazione senza conducente, a titolo di noleggio). Da tale documento dovrà risultare che il veicolo sia stato concesso in uso da un operatore o un’impresa situata in altro Stato UE o SEE (Spazio Economico Europeo) e senza sede secondaria o effettiva in Italia; dovrà essere inoltre riportato che il veicolo sia stato attribuito in comodato da un’impresa UE o SEE (sempre che non abbia in Italia sedi secondarie o effettive) ad un suo lavoratore o collaboratore.
Chi viola il nuovo divieto, oltre a pagare una sanzione amministrativa di almeno 712 euro, dovrà tenere il mezzo in deposito ed immatricolarlo in Italia entro 180 giorni, scaduti i quali scatterà la confisca. In alternativa, una volta pagata la sanzione, dovranno essere consegnate targhe e documenti alla Motorizzazione Civile chiedendo il foglio di via ed una targa provvisoria per portare il veicolo fuori dal territorio statale. Chi invece non dovesse avere a bordo di un mezzo in comodato il documento che ne attesti la disponibilità sarà costretto a pagare una sanzione di 250 euro ed esibire quel documento entro 30 giorni; nel frattempo scatterà un fermo amministrativo sul veicolo. Infine, per il caso in cui dopo un anno dall’importazione dell’auto in Italia non dovesse esserne effettuata la reimmatricolazione, l’art. 132 prescrive l’obbligo di rimpatrio e di consegna di targhe e documenti esteri.
Al netto di eventuali rischi inerenti ad una potenziale disparità di trattamento fra imprese ed operatori di leasing e noleggio auto (che potranno di fatto evitare il divieto di targhe estere semplicemente dimostrando di avere sede fuori dall’Italia e regolarizzando il possesso del veicolo tramite la redazione dell’apposito documento da conservare a bordo del mezzo), il ministro dei trasporti Danilo Toninelli si è detto soddisfatto della norma, sottolineando come si tratti di un’ulteriore dimostrazione del fatto che “con questo governo i furbi non avranno più vita facile”.
Francesco Gagliardi
Fonte immagine: ilgiornale.it