Cos'e' il consenso informato e la tutela del paziente? Ce lo spiega l'Avvocato A&T
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SELLIA MARINA (CZ), 05 OTTOBRE - Attualmente, nel mondo giuridico, una delle materie più complesse, stente le diverse implicazioni che ne derivano sia in ambito civile che penale, è quella relativa alla responsabilità medica. Il professionista sanitario, infatti, sia esso medico, sia esso infermiere o, finanche, semplice specializzando, è soggetto ad una serie di regole la cui violazione si riflette anche sulla propria attività professionale. [MORE]
Uno degli obblighi più importanti che il professionista è tenuto ad adempiere nello svolgimento della propria attività è quello del cosiddetto consenso informato, riconosciuto anche a livello costituzionale dall’art. 32 il quale sancisce il diritto di rifiutare le cure, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (trattamenti obbligatori)
Cosa si intende per consenso informato? Il medico ha l’obbligo di fornire al paziente tutte le informazioni possibili in ordine alle cure mediche o agli interventi chirurgici da effettuare e al bilancio rischi/vantaggi dell’intervento medesimo.
Quali sono le caratteristiche del consenso? Il consenso deve essere personale, esplicito, specifico, libero, attuale, informato e consapevole. Il consenso deve, in primis, essere manifestato direttamente dal paziente, purché trattasi di soggetto cosciente e capace di intendere e di volere; deve essere esplicitato grazie alla sottoscrizione di moduli prestampati; deve avere ad oggetto il singolo intervento chirurgico o ognuna fra le ipotesi di trattamento prospettate dal sanitario. Ancora, è necessario che il consenso sia consapevole e informato, il che comporta una specifica e particolareggiata informazione tale da implicare la piena conoscenza della natura dell’intervento da eseguire e dei risultati conseguibili. Infine, il consenso deve essere attuale, cioè deve persistere al momento dell’inizio dell’intervento.
In particolare nell’informativa è doveroso che al paziente sia esplicitato:
- La situazione clinica obiettiva riscontrata;
- La descrizione dell’intervento medico ritenuto necessario e dei rischi derivanti dalla mancata effettuazione della prestazione;
- Le eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche;
- Le tecniche e i materiali impiegati;
- I benefici attesi;
- I rischi presunti;
- Le eventuali complicanze;
- I comportamenti che il paziente deve eseguire per evitare complicazioni successive all’atto medico.
Tutte queste informazioni devono essere rese al paziente in modo chiaro e commisurato alla sua capacità di comprensione da intendersi in senso medico e, cioè, non solo avendo riguardo al livello intellettuale del paziente, ma anche tenendo conto del suo stato emotivo e psicologico.
Quali sono le conseguenze della violazione dell’obbligo? In caso di mancata o incompleta informativa, il paziente potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria perché accerti la responsabilità del sanitario in ordine a quei danni che si sono verificati e rispetto ai quali il paziente non è stato correttamente informato. Nell’ ipotesi in cui il medico sottoponga il paziente ad un trattamento diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso, sarà configurabile una responsabilità professionale anche se l’intervento è stato eseguito secondo le tecniche e i protocolli sanitari e ha avuto un esito positivo. Ciò perché l’informazione sull’atto medico da eseguire avrebbe posto il paziente nella condizione di poter decidere se assentire o meno all’intervento.
Giova sottolineare che anche sulla struttura ospedaliera grava l’obbligo di informare l’utenza sulla possibilità di ricorrere a centri più specializzati, così come lo stesso medico operante pure se esente da colpa professionale nella fase esecutiva del suo intervento, è comunque tenuto ad avvisare il paziente della inadeguatezza degli strumenti diagnostici.
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Avv. Antonio Afeltra & Avv. Daniela Tassone