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17 GENNAIO 2014 Nel verbale di contravvenzione del Codice della Strada può capitare che non venga indicato l’articolo di legge che sia stato violato dall’automobilista. Possono anche riscontrarsi inesattezze varie, quali ad esempio il tipo di vettura o il nome della strada dove sia stata commessa l'infrazione.
Inutile illudersi che ciò possa portare sempre e comunque ad un facile annullamento del verbale. Non sempr , infatti, questa “mancanza” è motivo di nullità facilmente dimostrabile.
Secondo la Cassazione, che si è pronunciata sulla circostanza con diverse sentenze nell’ultimo decennio, la nullità si ha solo in determinati casi che creino incertezze nel destinatario dell'atto.
Se il fatto contestato è descritto dettagliatamente, l’esercizio del diritto di difesa non può a dirsi compromesso e il verbale va considerato legittimo.
La nullità del verbale si potrà invece avere ( ma comunque dovrà essere dichiarata in sede giudiziaria) se vi siano inesattezze o omissioni tali da indurre in errore il destinatario del verbale.[MORE]
Raffaele Basile