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29 FEBBRAIO 2016. Prima di analizzare il caso che oggi vi proponiamo, vorrei iniziare l’articolo con un vecchio proverbio: “L’’Ospite è come il pesce dopo tre giorni puzza”.
Ma non basta attendere i tre giorni!!!! Se l’ospite non se ne va commette reato. [MORE]
E’ il caso di una signora che fa entrare consensualmente in casa un signore, chema in seguito ad un contrasto di opinioni insorto, si era trattenuto, sia pure per breve di tempo, nonostante i ripetuti inviti ad andarsene, anche ad opera di un carabiniere intervenuto su richiesta della donna stessa.
La signora ricorre quindi in Cassazione chiedendo la condanna dell’uomo, per il reato di violazione di domicilio.
La Cassazione, al riguardo, afferma che l'uomo è colpevole e per la condanna sono sufficienti le dichiarazioni della persona offesa, titolare del diritto di esclusione dall'abitazione.
La testimonianza della persona offesa, aggiunge la Cassazione, è una fonte conoscitiva che necessita di un rafforzamento per raggiungere una capacità persuasiva.
Dovrà, quindi, essere sottoposta al normale controllo delle capacità percettive del dichiarante e dovrà corrispondere al vero del dei fatti esposti.
La corrispondenza al vero si sarà dedotta dalla linearità dell’esposizione e dall’assenza di incompatibilità.
La Cassazione riconosce il giudizio espresso dai giudici di merito in merito alla responsabilità dell’uomo, ne il suo allontanamento è sufficiente ad escludere la rilevanza penale del suo comportamento.
L’Avvocato consiglia, in ultima battuta, di fare attenzione agli ospite.
Avv Miriam Muscolo Staff Giuridico Avvocato Express.