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Riceviamo e pubblichiamo
CATANZARO, 13 LUGLO 2015 - L’impresa “Costruzioni Santoro srl”, in qualità di capogruppo mandataria dell’ATI costituita con l’impresa mandante “Agenzia funebre L. Gentile di Alessandro Cerminara” attuale aggiudicataria del servizio di gestione cimiteriale, in merito agli articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi riguardanti quello che è stato definito, con enfasi, il “ribaltone” prodotto dalla recente ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3092 / 2015, - attraverso il proprio legale, avv. Francesco Bocchinfuso - precisa: secondo questa interessata lettura il comune di Catanzaro dovrebbe riaffidare nuovamente il servizio di gestione cimiteriale al raggruppamento guidato dall’impresa Genovese geom. Vincenzo; è bene però rammentare che il TAR Calabria, Sez. II, con sentenza n. 813 /2015, aveva annullato gli atti illegittimi adottati dal Comune di Catanzaro, con la conseguenza che il servizio in questione era stato affidato al raggruppamento guidato dall’impresa Costruzioni Santoro srl. [MORE]
Il Consiglio di Stato, di fronte al rifiuto della parte appellante (impresa Genovese geom. Vincenzo) di rinunciare alla domanda di sospensiva ha dovuto quindi decidere sulla richiesta di sospensiva, in attesa di entrare nel merito nel corso dell’udienza già fissata per il 15.12.2015, e nel decidere ha inteso salvaguardare soltanto un’esigenza come è reso fin troppo manifesto nella motivazione, ossia quella di lasciare integro lo stato attuale della situazione (“… mantenere la res adhc integra…”) e garantire in questo modo la continuità del servizio, in attesa – appunto – della decisione definitiva. Ed è stato proprio a questo punto che il Collegio è incorso in un clamoroso errore di fatto. Il Collegio non ha, INFATTI, considerato che il raggruppamento appellato, quello guidato dall’impresa Costruzioni Santoro srl, nel costituirsi in giudizio aveva – tra gli altri documenti – prodotto anche la determinazione del Comune di Catanzaro n. 1414 / 2015, adottata in esecuzione della sentenza di primo grado, con la quale era stata già disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio cimiteriale in favore del raggruppamento Costruzioni Santoro srl; nella memoria di costituzione il raggruppamento Costruzioni Santoro aveva pure ulteriormente ribadito di essere l’attuale gestore.
Al Collegio, quindi, è “sfuggito” questo fondamentale e decisivo fatto, incappando in un macroscopico errore. L’impatto dell’ordinanza di accoglimento è – pertanto – esattamente l’opposto dell’effetto voluto ed auspicato dal Consiglio di Stato.
Il raggruppamento Costruzioni Santoro srl proporrà quindi immediata istanza di revocazione avverso l’ordinanza di accoglimento, perché è manifesta mente viziata da un errore di fatto risultante dagli stessi atti e documenti di causa in quanto la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto, ossia che il raggruppamento appellante è l’attuale gestore del servizio, la cui verità è invece incontrovertibilmente esclusa, istanza di revocazione che se accolta – e le probabilità sono piuttosto elevate, considerata la macroscopicità dell’errore e la gravità delle conseguenze – comporterebbe un ennesimo riaffidamento del servizio al raggruppamento Costruzioni Santoro srl.
Infine, le sorti dell’eventuale riaffidamento al raggruppamento impresa Genovese geom. Vincenzo, sono strettamente legate agli sviluppi dell’indagine in corso inerente l’autorimessa per autofunebri.
Alleghiamo testo integrale